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SESSIONE DEL 1853-54

dente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili.

Se non che potendo taluno essere peravventura gravato da tale presunzione in ordine alla mobilia, si è riservata ai con- segnanti la facoltá di dar prova in contrario.

Si è previsto in questo progetto il caso della riunione del- Pusufrutto alla proprietá, del quale finora non fecero meu- zione le preesistenti leggi.

Alla morte dell’usufruttuario passando l’usufrutto in quello che aveva la nuda proprietá, l’imposizione della tassa su questo stesso passaggio è ben giusta e consentanea al disposto dell’articolo 1 del progetto di legge, che dichiara soggette a pagamento tutte le mutazioni sí di proprietá che di usefrutto.

Ma a differenza della legge francese per la quale l’erede della nuda proprietá, sino dal momento dell’apertura della successione, è obbligato al pagamento dell’intiera tassa, € cosí anche di quella rifle!tente la futura consolidazione del- l’usufrutto colla proprietá, si credette piú ragionevole ed equo che l’imposta non dovesse riscuotersi se non al mo- mento dell’effettiva mutazione.

Questa nuova disposizione è fondata sul riflesso che V’erede della nuda proprietá, al momento in cui si apre la succes- sione, corrisponde una sola metá della tassa, venendo l’altra metá corrisposta dall’usufruttuario ; onde parve ben conse- guente che nell’atto della consolidazione, l’erede debba pa- gare la tassa corrispondente al complemento della sua pro- prietá.

Delle graduazioni delle tasse di successione risultanti dal- l’articolo 2 della legge 17 giugno 1851 furono mantenute, la prima che concerne gli ascendenti e discendenti , la sesta che riguarda gli estranei e la settitna che riflette gl’istituti di caritá e di beneficenza. Ma le altre quattro categorie di tasse furono stabilite in guisa che sulle successioni tra fratelli, so- relle e coniugi verrebbesi a pagare il 3 per cento, il 5 sopra quelle tra zii e nipoti e pronipoti, il 7 tra cugini di primo grado, ed il 9 tra altri parenti affini sino al sesto grado in- clusivamente, ciò che sarebbe consigliato non solo dai biso- gni dello Staio, quanto dacchè il tributo debbe essere piú ele- vato, quanto maggiore è la distanza di parentela tra il de- funto e l’erede; e d’altronde tali proposte non potrebbero ravvisarsi gravose per coloro che, non essendo eredi neces- sari, vengono a.lucrare una sostanza, della quale avrebbero potuto essere privati dall’autore della successione.

Ragionando infine della parte del progetto che riguarda le tasse giudiziarie, la cui riforma è richiesta dai cambiamenti nella patria legislazione, egli è a ritenersi che la riforma della tariffa di simili tasse si riduce sostanzialmente alla parte cosí detta degli emolumenti fissi 0 proporzionali, e sarebbe essa consentanea al sistema introdetto nel progetto di nuova legge sul bollo (del quate viene fatta contemporanea presentazione) con cui venne soppressa la formalitá della registrazione d’una gran parte degli atti giudiziari, mercè l’impiego per i mede- simi di una carta speciale che comprende nel diritto di bollo anche la tassa giudiziaria,

Le principali riforme che si propongono consistono *

1° Nel fissare la tassa proporzionale alla quota dell’uno per cento sulle sentenze definitive profferte in qualsiasi grado di giurisdizione;

2° Nel fissare un termine pel pagamento delle tasse, a pena d’una sopratassa in caso di ritardo;

Ba Nello estendere le tasse giudiziarie alle sentenze ed ov- dinanze del contenzioso amministrativo, non che alle sentenze In materia penale quando vi ha la parle civile;

4° Nel sottoporre ad un semplice diritto fisso le sentenze

SESSIONE DEL 1853-54 == Documenti = Vol, II. 108

che dichiarino la nullitá radicale d’un contratto, la quale non sia stata, neppure implicitamente riconosciuta in giudizio; come anche le sentenze nei giudizi di rivocazione, salvo per queste il suppletivo diritto proporzionale in caso di mag- giore condanna;

5° Nel modificare la fassa sulle sentenze dei giudici di mandamento;

6° Nel contemplare le sentenze dei tribunali esteri, di cui non fanno parola le attuali tariffe;

7° Nel togliere il privilegio del fisco sulla cosa cadente în giudizio, per quanto riguarda le sentenze di assolotoria, e npell’esonerare la parte assoluta dall’obbligo di corrispondere una porzione qualsiasi di tassa, ancorchè colla sentenza si fossero dichiarate le spese compensate.

Le sopra additate modificazioni e segnatamente quella per la quale viene applicata la tassa proporzionale dell’uno per cento alle sentenze dei giudici di mandamento, in sostituzione del diritto fisso di tre lire a cui vanno ora sottoposte, senza distinzione dell’entitá delle cause, saranno per certo riguare date quali riforme le piú giuste e le piú conformi ai principii dello Statuto, malgrado che da esse sia per derivarne alle fi- nanze una perdita, che in tanta loro strettezza non si può consentire senza un qualche compenso; viene questo propo» sto nella legge deli hollo, e nell’impiego della carta speciale per alcuni atti sí in materia civile che di volontaria giuris- dizione, i quali attualmente sono esenti da tassa.

La tariffa annessa al regio editto 22 settembre 1822, cone tiene all’articoli 30 una disposizione secondo la quale le sen» tenze ed ordinanze pronunciate sopra oggetti pei quali si sa» rebbe dovuto stipulare un instrumento, oltre al diritto di emolumento, soggiacer debbono a quelio d’insinuazione.

Tale disposizione corrisponde in parte a quella di cui al $ 2, numero 9 dell’artico!o G9 della legge francese 22 frimaio, anno VII ; se non che la detta disposizione rimase in pratica quasi inosservata, imperciocchè, giusta l’interpretazione da- tavi dai magistrati, il diritto d’insinvazione non sarebbe do- vuto salvo sulle sentenze ed ordinanze che siano state pro» nunciate sul consenso delle parti,

Essendosi ora riconosciuta la necessitá di riprodurre la disposizione stessa, ed anzi di conformaria a quella conte» nuta nella sommenzionata legge di Francia, onde non abbia

“ piú a lasciar luogo ad interpretazioni, venne pero:d stabilito

all’articolo 103 del progetto, che allorquando una condanna sará pronuncista od acconsentita su di una domanda stabilita per convenzione verbale o per atto non insinuato, sará do- vuto il diritto d’insinuszione indipendentemente dal diritto d’emolumento sulla condanna.

Nella formazione di questo progelto, preso nel sno come plesso, ebbesi in mira di procedere ad un piú equo riparti» mento delle imposte indirette, in guisa però che l’interesse delle finanze non avesse a riluaner compromesso.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO L DISPOSIZIONI GENERALI,

Caro I. Norme comuni alle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario. Art. 4. I diritti d’insinuazione, di successione e di emolu- mento giudiziario sono coordinati e saranno percetti sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.