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passivo che è nel desiderio e nell’ansietá di tutti, ma poco lice sperarlo, se circostanze migliori non ci recano grosse e- conomie. Allo aprirsi delle Sessioni legislative, e nel presen- tarsi al Parlamento gli annuali bilanei, spesso ci fanno con- cepire dolci lusioghe ; ben presto però esse si dileguano e di- vengono illusioni, mentre maggiori e piú gravi spese, oltre quelle portate in bilancio, accrescono anzi il passivo senza che vi corrisponda l’attivo.

Le basi del nuovo progetto di legge che viene sottoposto all’approvazione del Senato, molto non si scostano dalle pre- cedenti, nè ci estenderemo lungamente nel farne l’analisi massime dopo l’ampia esposizione dei motivi che accompa- gnava in altro recinto la presentazione della iegge, e la ela- borata relazione che ne rendeva facile la discussione e solle- cita approvazione che ci furono entrambe distribuite, sem- branda alla vostra Commissione poter bastare brevi cenni sui punti principali che offrono notabili variazioni o possono es- sere meritevoli di parlicolare attenzione,

Com’è naturale, la prima e piú essenziale variazione che presenta il nuovo progetto consiste nell’aumento del prezzo dei bolli; si riducono poi le diverse qualitá di carta, a riserva di quella di commercio, ad una sola, quella di protocollo, dandosi coll’ampiezza di essa qualche compenso all’aumento di prezzo.

Soppresse tre qualitá di carta, cioè quella da processo e da tabellione a centesimi 40, ed i mezzi fogli a centesimi 20, viene fissato a centesimi 50 il prezzo di ogni foglio della carta di uso piú comune; a’centesimi 80 quella per le copic degli

atti notarili, sentenze in materie penali ed ordinanze dei giu--

dici di mandamento, degli atti e documenti depositati negli archivi, e decreti o verbali di espropriazione per utilitá pub- blica ; a lire 41 per gli atti ginridici davanti ai tribunali e ma- gistrati in luogo dei diritti di registrazione che ne incagliavano sovente il corso (sistema giá adottato con buon successo per le comparizioni, colle regie patenti 16 marzo 1839), per quelli seguiti per delegazione avanti i giudici di mandamento, e per le procure alle liti, escluse quelle per comparire in- nanzi ai giudici anzidetti; a lire 2 per le copie in forma ese- cutoria degli atti contrattuali e delle sentenze (eccettuate quelle dei giudici di mandamento), queste esimendo dal pa- gamento del diritto di sigillo.

Si assoggettano al bollo proporzionale di lire 1 per mille, come giá si pratica per le scritture private di obbligazione ‘a pagamento di somme eccedenti le lire 500 a causa di mutuo, quelle portanti affittamenti sul prezzo cumulato di tutti gli anni, deducendosi però detto maggior diritto proporzionale da quello d’insinnazione nel caso in cui le suaccennate scritture venissero sottoposte a tale formalitá,

Si aumerta il prezzo del bollo straordinario o visto per bollo in ragione della dimensione della carta pei piani, tipi, disegni e simili degli ingegneri, architetti e periti, e per le liquidazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori, essendo il massimo dalle lire 1 60 ora percetto portato alle lire 4. E qui nel fare parola del bollo straordinario accade di avvertire che si crede essere seguito un errore di copia riguardo al bollo delle cedole ed obbligazioni dello Stato, di cui ai nu- mero 22 dell’articolo 34, che a tenore del voto emesso dalia Camera elettiva dovrebbe essere di centesimi 50 ed inscritto dopo il numero 20.

Si prescrive il lineamento orizzontale e verticale della carta di protocollo colla fissazione delle linee per ogni facciata, e dei margine rispettivo, il che gioverá a facilitare la scrittura- zione ed a renderne piú chiara la lettura.

Si abolisce la carta a debito che autorizza l’uso della carta

libera per tutti gii atti originali, copie od estratti pel fisco, autoritá ed ufficiali pubblici nell’interesse dello Stato, purchè vi si faccia menzione della loro destinazione, non che per le cause promosse dal pubblico Ministero 0 che sono nelt’inte- resse immediato dell» Stato ed in quello di persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, per gli originali e copie di sentenze di condanna da intimarsi nei procedimenti criminali, e per gli scritti a difesa degli imputati se detenpti, salva in determinati casi la ripetizione dei diritti di bollo.

Si fa facoîtá ai contravventori alla legge di pagare la multa anche prima della condanna per evitare maggiori spese, e di potere, ciò eseguendo, subito ritirare le carte sequestrate.

Finalmente presenta il progetto ana enumerazione chiara ed esatta di tutti gli atti pubblici e privati soggetti al bollo, di quelli che possono farsi gli uni a seguito degli altri, con indicazione altresí degli scritti che possono essere fatti in carta libera, ma che debbono essere bollati per farne uso, cicè presentandoli in giudizio od inserendoli in atti pubblici: e casí viene meglio assicurato l’interesse delle finanze e si facilita l’eseguimento della nuova legge da attivarsi contem- poraneamente al Codice di procedura civile a quale epoca potrá essere compiutamente applicata,

Per le premesse considerazioni e piú ancora perchè, giova il ripeterlo, gli urgenti bisogni delle finanze giustificano la

necessitá dell’aumento dei diritti di bollo che non sono spro-

porziorati alla natara ed all’importanza degli atti seritti che vi sono soggetti, unanime la vostra Commissione vi propone l’adozione pura e semplice della Jegge facendo voti acciò essa chiuda ia serie delle imposte nuovamente introdotte e tanto sensibilmente aumentate.

Riforma dei diritti d’insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gen naio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

Sienori! — Le fasse d’insinuazione, di carta bollata e di successioni dovendo, a termini delle rispetlive leggi 22 giu- gno 1850 e 17 giugno 1851, cessare col giorno 31 dicembre 1854, corre obbligo al ministro delle finanze di preparare gli occorrenti progetti di leggi, onde all’epoca anzi accene nata ven abbiano a mancare all’erario pubblico i mezzi ne- cessari per far fronte ai carichi dello Stato,

Essendo poi generalmente sentito il bisogno di riformare le diverse tariffe concernenti l’amministrazione dell’insi- nuazione e demanio con ridurle a maggior semplicitá ed unire insieme quelle che riflettono i diritti d’insinuazione, di successione e di emolnmento, si eredè opporiano di pra- ticare siffatta riunione.pei detti tre rami di finanza, siccome quelli che hanno una stretta relazione tra essi e sono domi= nati da un medesimo principio consistente nel colpire di tassa le mutazioni di proprietá stabili o mobili che si ope- rano sia per coritratto, sia per successione, sia per sentenza dei tribunali.

Il coordinamento delle tre fasse in discorso, cui verreb- bero anche conservate le rispettive denominazioni, venne combinato in questo senso che il complessivo progetto do- vesse nelle sue disposizioni generali contenere le disposi. zioni comuni a tutte, e comprendere quindi în altrettanti