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DOCUMENTI PARLAMENTARI

A Questi comitati saranno pure sottoposte per l’ispezione le scuole e gli asili infantili i quali continueranno ad essere governati con norme speciali, da determinarsi secondo i luoghi e le circostanze con appositi regolamenti ministeriali.

Art. 451. Le cause che producono le incapacitá contem- plate all’articolo 176 producono lo stesso effetto riguardo agli stabilimenti d’istruzione primaria sí pubblica che pri- vata, ed adducono sempre la privazione del brevetto d’ido- neitá e interdizione dall’insegnamento.

Art. 452. Nei comuni e nelle borgate dove per l’angustia delle entrate comunali e per poca agiatezza degli abitanti non si potrá avere un maestro, una maestra potrá esservi eccezionalmente incaricata di. dare separatamente l’insegna- mento del primo e del secondo grado ai fanciulli dei due sessi. I municipi che si troveranno in queste circostanze non faranno uso di tale facoltá se non dopo avere ottenuto, pel mezzo del comitato d’ispezione, il permesso dell’ispettore. Questo permesso potrá sempre essere rivocato,

Capo X. — Disposizioni transitorie.

Art. 453. Le disposizioni del presente titolo concernenti gli obblighi imposti ai municipi saranno messe ad esecu- zione nel quinquennio dalla promulgazione di questa legge.

Tutte le nomine però dei maestri che saranno fatte in tale stadio avranno luogo in conformitá delle precitate disposi-

zioni, a norma delle quali dovranno egualmente essere ordi- nate le scuole che avranno ad aprirsi in questo quinquennio,

Art. 454. Ai maestri non forniti di regolare paiente, ai quali nell’epoca in cui questa legge sará promulgata, non potrá essere dato il certificato di cui all’alinea dell’articolo 384, saranno accordati due anni per acquistare ií brevetto di idoneitá, passati i quali essi non potranno piú insegnare che nelle scnole in cui tale brevetto non è richiesto,

Art. 455. Le scuole magistrali saranno aperte nel quin- quennio preaccennato; il numero delle provincie che do- vranno concorrere collo Stato al mantenimento di ciascuna delle medesime sará determinato con apposita legge.

Bisposizioni relative ai cinque titoli.

Art, 456. Il titolo I di questa legge sará posto ad esecu= zione dal giorno in cui la medesima sará stata prowulgata.

I titoli II, Ii, IV e V saranno posti ad esecuzione secondo le norme che in ciascuno sono prescritte al cominciamento dell’anno scolastico che seguirá quello in cui l’anzidetta pro» mulgazione avrá avuto luogo.

Art. 457, Tutte le disposizioni legislative e regolamentarie concerneuti specialmente le parti della pubblica istruzione che sono ordinate dalla presente legge generale e tutte quelle le quali comechè sia a questa legge sono contrarie rimangono abrogate.