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23. I vaglia o mandati postali spediti dall’amministrazione delle poste, e pagabili sulle casse di detta amministrazione;

%i. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, nonchè le bolle di circolazione nell’estremo miria- metro delle frontiere di terra;

25, E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non con- templati nei capi III e IV;

26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso) le ricette spedite dai medici, dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l’arte salutare.

CAPO VI

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33. Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri: °

41° Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di si- gilli, quelli d’incanto coi successivi deliberamenti, le testi. moniali di stato, estimi ed altri atti che non possono termi- narsi in una sola vacazione ; ;

2° Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d’atfit- tamento e dei loro interessi ed annualitá, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;

3° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo € medesimo cred:to portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualitá, purchè sieno fatte separalamente dal titolo di credito ;

4° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere di cambio ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vet- tura, polizze di carico, ed ordini di pagamento;

5° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi co- munali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850; — 6° ruoli d’equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

7° I certificati d’iscrizione soîto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche solto le copie dei titoli di aliena- zione ; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;

8° Le ricevute dei dritti d’insinuazione spedite ai notai su- gli appositi registri;

9° Le rubriche dei minutari notarili;

10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti d’’amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte oppo- sizioni, col successivo decreto dell’autoritá competente;

| 41. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;

12. Gli atti d’istruttoria delle cause e quegli altri che, a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di com- mercio, si possono fare gli uni di seguito agli altri;

453. Le deliberazioni delle pubbliche ammibistrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta ;

414. 1 pareri, conclusioni e decreti sopra ricorsi in materia sí giudiziaria che amministrativa.

CAPO VII. Del procedimento e delle pene.

Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti

gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che î contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie ed i diritti di bollo, nel qual caso si’ prescinderá dalla redazione del verbale.

Art. 33. Sará in facoltá ai contravventori di ritirare deiti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i diritti di bollo immediatamente, ma con riserva.

In questo caso se ne fará constare dal verbale, si parafre- ranno le carte, e si fará luogo ‘al procedimento.

Sará il contravventore obbligato di presentare a sua dili= genza al giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, si avranno per giustificati i fatti risultanti dal ver- bale.

‘Art. 36. Anche dopo l’istanza fiscale saranno ammessi î contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei diritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Ministero di tale pagamento e delle spese, non si fará piú luogo ad ul» teriore procedimento.

Art. 37, Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravven- zione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affinchè promuova l’occorrente procedimento in conformitá delle leggi.

Art. 38. Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d’oblazione.

Art. 34, Gli impiegati ed agenti del demanio, delle contri- buzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e ga- belle sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale eseguimento di questa legge.

Dovranno quindi gli uffiziali di pubblica sicurezza ai quali è dato l’incarico di vidimare i fogli di via e le lettera di vet- tura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, ri- levare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non siano estesi sopra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge. °

Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, vidimare o dar corso a veruna bolla od altro reca- pito concernente i carichi di merci i quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, 0 lettere di vettara, ove non risulti loro che tali polizze o let. tere siano estese sulla carta bollata per le medesime stabi- lita, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle e di dare libero corso alle merci, nonostante la mancanza o }’ir- regolaritá delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemwporaneamente pagato all’uffizio della dogana di fron- tiera, cioè, se le merci provengono dall’estero, il semplice dritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dali’interno, oltre tale diritto, anche l’ammenda incorsa.

Sono considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:

1 fogli di via e le lettere di vettura impiegate per piú d’una condotta ;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contra- riamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a piú di un destinatario.

Art. 40. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sará sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.