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Art. 424.1 membri del comitato delegati all’ispezione as- sisterannoTalle lezioni degli allievi e si faranno mostrare i loro lavori; interrogheranno i maestri intorno al metodo che seguono ed intor:0 alla disciplina. Interrogheranno, ove ace cada, i parenti ed altre persone di cui possano presumere di avere piú esatte informazioni sullo stato morale e materiale delle scuole, e senza fare alcun pro:vedimento diretio, ne riferiranno al conntato. Nel caso però in cui per qualche ri- guardo sia urgente il pravvedere, potrauno, se si iratta di scuole pubbliclie comunali, invitare il rispettivo municipio a deliberare in proposito.

I delegati che non sono membri del comitato avranno la stessa facaltá, ma solo per ciò che concerne l’oggetto parti. colare della loro ispezione.

Art. 425,1 membri del comitate visiteranno per quanto piú spesse potranno je diverse scuole. Ognuno di essi sará però alternalivamente incaricato deli’ispezione di alcune scuole particolari; in guisa che, in breve periodo di tempo,il maggiar nnmero dei merbri possa conoscere effettivamente la piú gran parte deile scuoie del circondario.

Art. 426. Le spese che polessero acearrere per l’ispezione delie diverse scuole, saranno ripartite fra i comuni dei cir condario mandamentale, a nora di quanto è disposto nello alinea dell’articolo 449.

Art, 427, Oltre le attribuzioni concernenti l’ispezione delle scuole, il comitato esercita pure fe seguenti:

1° Esamina i titoli di coloro che si presenteranno per i posti di maestri e di satto-macstri nelle scuole comunali, e dichiara la sua opposizione alla nomina di quelli i cuni titoli non glisembrano sefficienti, 0 che per altra ragione non crede idonei all’uffizio cui aspirano.

Contro le opposizioni del comitato a questo riguardo vi è ricorso all’ispettore del distretto;

2° Tutela nei toro diritti e nei loro interessi i maestri, pro- movendo a questo fine le deliberazioni delle autoritá comu- nali €, dove accada, quelle delle autoritá superiori cui com- pete il provvedere a questo riguardo, e designa a queste au- toritá per le opportune ricompense i maestri che si saranno distinti per la loro capacitá e per lo zelo nell’adempimento dei loro doveri;

8° Pronuncia nei termini di questa legge, dopo avere sen- tito nei toro mezzi di difesa gl’incolpali, sui fatti che possono dar luogo a sospensione, a rimozione, a privazione di bre- vetti e ad interdizione dell’insegnamenio. Per cid che tocca i maestri comunali, e dá un preavviso su quelli che possono dar luogo alla privazione di brevetti ed all’interdizione del. l’insegnamento per ciò che tocca i maestri privati,

Contro le deliberazioni %el comitato, in ordine alle pene che ha facultá di pronunciare, si potrá ricorrere alla deputa- zione sopra le scuole tecniche primarie.

Art. 428. Ogri qualvolta, per dissensi inîerni o per qua- lunque sltra cagione, alcuno di questi comitati non potesse adempiere al fine della eua istituzione, il ministro, sentita la deputazione sopra fe scuole tecniche e primarie, potrá pro- porre al Re di sciogliere il comiteto e di convocare i Con- sigti comunali per ricostituirio. Se dopo ciò le cause che banno dalo origine allo scioglimento contisnano, il ministro, sentita la stessa deputazione, potrá proporre al Re di so- spendere il comitato e di nominare una Commissione che ne faccia. e veci.

Il mandato di questa Commissione non durerá che pel tempo in cui dovevano rimanere in ulfizio i membri del co- mitato soggetti a rielezione.

Art. K29, La direzione inamediata delle scuole primarie

comunali, tanto per ciò che concerne l’amministrazione quanto per ciò che concerne l’insegnamento e îa disciplina, appar- tiene ai rispettivi Consigli delegati, e nei termini della loro istituzione ai Consigli comunali, i quali possono commetterla nella parte che tocca l’insegnamento e la disciplina, a per- sone od a Commissioni nominate od istitaite a questo scopo.

Art. 430. A questi Consigli spetta quindi il fare i regola- menti particolari delle loro scuole per ciò che tocca l’applica- zione di quella parte della legge e dei regolamenti generali, di cui è lero affidata l’esecuzione.

I regolamenti comunali in proposito non saranno però po- sti ad esecuzione senza essere stati portati prima a cogni- zione degli ispettori rispettivi.

Capo VI. — Degli istituti appartenenti a corpi morali, degli istituti privati e deí maestri privati,

Arl, 434. Gli istituti dell’ordine di quelli che sono cou- templati agli articoli 273 e 274, nei quali si dá Pistruzione primaria del primo e delsecondo grado, sono sottomessi, per ciò che concerne la idoneitá legale delle persone che sono chiamate ad insegnarvi, al regime stesso cui sono sottoposti gli altri stabilimenti d’istrazione primaria, e dipendono im- mediatamente, in quanto all’ispezione, dagli ispettori di- stretiuali.

Non sí comprendono nel numero di tali istituti le senole primarie comunali rette da corporazioni religiose. Queste scuole saranno governate, tanto in ordine alla idoneitá degli insegnanti quante in ordine ai programmi d’insegnamento, agli esami ed allispezione, colle norme stesse per le quali sono rette, a tenore di questa legge, tutte le altre scuole co- munali.

Art, 432. Ogni qualvolta però l’istruzione primaria che si dá nei precitati istituti non sia data che come preparazione alle scnole secondarie che vi sono effettivamente stabilite, saranno sottomessi alle autoritá preposte all’istruzione secon- daria, salva però sempre la condizione del brevetto di ido- neitá per gli insegnanti che vi sono addetti.

Art. 435. Per l’apertura di stabilimenti privati d’istruzione primaria e per ie guarentigie che dovranno essere accordate ai medesimi, si osserverá, riservate sempre le condizioni del brevetto di idoneitá negii insegnanti che vi saranno addetti, quanto è prescriite riguardo agli stabilimenti analoghi di istrazione secondaria,

Art. 434. Ognuno che sia provvisto di un brevetto di ido- peitá potrá, osservando quanto è disposto rispetto a colero che intendono-dar corsi privati d’istruzione secondaria, a- prive una scuola d’istruzione primaria del grado corrispon- dente al suo Drevetio.

Le guarentigie accordate ai primi saranno, per quanto il consente il regime dei brevetti d’idoneitá, assicurate a questi ultimi.

Le scuole di istruzione primaria privata saranno sottoposte all’ispezione dei comitati mandamentali, dalla quale non an- dranno esenti che le scuole domestiche, alle quali sono assi= curati i diritti di cui godono le scuole analoghe contemplate nell’articolo 281.

Art. 455. L’insegnamento dato negli istituti, negli stabilio menti e nelle scuole di cui agli articoli 434, 433, 434, varrá a! maestri pel rinnovamento dei brevetti di idoneitá quin- quennali per ottenere, a norma della legge, un brevetto per- petuo.

Gli anni di servizio che vi avranno prestato non saranno computati pel regolamento delle pensioni e dei sussidi di cui all’articolo 399, ai quali non si acquista diritto che per i ser=

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