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bilirsi dai rispettivi municipi, con approvazione deli Comitato d’ispezione. 7

Art. 408. AI fine dell’anno scolastico vi sará in ogni scuola un esame di promozione dalla prima alla seconda classe, ed un esame finale per ciascuno dei gradi. L’esame fi- nale del grado inferiore servirá di esame di promozione al grado superiore.

Gli esami avranno luogo dinanzi ad una Commissione no- minata dal municipio e presieduta da un membro 0 da un delegato del Comitato d’ispezione.

I comuni stanzieranno-ogni anno premi da distribuirsi nel- l’occasione degli esami agli allievi che si saranno p.ú distinti per diligenza e per buona condotta.

Art. 409. Ciascun Comitato d’ispezione fará una relazione particolare all’ispettore intorno ai diversi esami, nella quale sará fatta menzione per le ricompense di cui ail’articclo 370 dei maestri che in questi esami avranno dato, comunque sia indirettamente, saggio di maggiore abilitá nella direzione della scuola e nell’insegnamento.

In questa relazione saranno pure indicati per gli opportuni riguardii nomi degli allievi che avranno meglio superata la prova degli esami finali del grado seperiore.

Art. 440. La disciplina da osservarsi nelle scuole, tanto per ciò che concerne la” frequentazione quanto. per ciò che concerne l’ordine inferno delle medesime, le pene che po- tranno essere applicate per mantenere l’osservanza di questa disciplina, come altresí te autoritá cui sará attribuita l’ap- plicazione di simili pene, saranno determinate in via regola mentare.

Capo V. — Delle autoritá preposte alle scuole primarie.

Art. Ult. La direzione superiore delle scuole primarie è esercitata dalle autoritá costituite, secondo quanto è stabilito al titolo I di questa legge, e subordinatamente a queste au- toritá è esercitata dai Comitati d’ispezione istituiti nel capo- luogo di ciascun mandamento.

La giurisdizione di ognuno di questi comitati si estende, salvo il disposto degli articoli 431, 438 e 4539, a tutte le scuole tanto pubbliche quanio private che sono aperte nel circondario mandamentale. ;

Art. 442, } comitati d’ispezione sono composti ciascuno:

» 1° del giudice mandamentale che ne ha fa presidenza; 2° del

sindaco del capoluogo del mandamento, che lo presiede in assenza del giudice; 3° del parroco il piú anziano di esso capoluogo; 4° di altrettanti membri, quanli sono i comuni che fanno parte del mandamento, eletti dai rispettivi Consi- gli comunali,-

Questi vitimi membri saranno scelti fra le persone ripu- tate idenee a tale uffizio e che avranno la loro residenza nel

i. mandamento, i

Essi staranno in uffizio tre anni e potranno essere rieletii.

Art. 415. Nei capoluoghi mandamentali che sono in pari tempo capoluoghi di provincia, Wintendente provinciale prenderá nel comitato il posto del giudice il quale non ne fará piú parte.

Art, Uil. Nei mandamenti dove sono stabiliti i culti tolla- rati un ministro per ciascui culto sará chiamato a far parte del comitato. Dove sono piú stabilimenti dello stesso culto, 0 piú ministri addetti ad uno stesso stabilimento, nel primo caso sará chiamato quello che è preposto allo stabilimento principale, nel secondo il piú anziano di etá.

Art. 413. I comuni la cui popolazione sará superiore a quella di un quarto della popolazione dell’intiero inanda-

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mento avranno diritto ad eleggere due membri, tre se la loro popolazione sará superiore della metá.

Art. 416. Se nel mandamento vi sono parecchi comuni, la popolazione di ciascuno dei quali sia inferiore alla decima parte di quella dell’intiero mandamento, questi comuni’ sa- ranno divisi in due serie: quei della serie piú prpolata eleg- geranno soli, ciascuno un membro pel primo triennio, e ce- deranno il loro diritto a quei della serie meno popolata pel triennio seguente, e cosí a vicenda in progresso.

Art. 417. Dove il mandamento non comprende che un s01 comune, il Consiglio comunale potrá eleggere fino a dieci membri, e fino a dodici dove ua sol comune comprende piú mandamenti. :

Art. 448. ln’agni caso per ciascun comitato i membri eletti dovranno sempre essere in numero doppio di quelli che ne fanno parte a utolo di membri nati, i

Quando, osservate le norme preserilte negli articoli prece» denti, non si sará potuto raggiongere un tal numero, il mi. nistro, avuto riguardo non sole alla popolazione dei diversi comuni del mandamento ma altresí al vumero di scuole che sono istituite nei medesimi, deciderá a quali di questi coniuni con:ipeterá l’elezione dei nuovi membri necessari a compire il numero voluto. .

I comani che si troveranno a questi rispetti in paritá di circostanze saranno chiamati alternativamente a queste ele» zioni completive.

Art. 549. I segretari dei giudici mandamentali nei comuni dove questi gindici sono chiamati a presiedere il comitato, ed i segretari degli intendenti nelle cittá in cui tale presi- denza appartiene a questi funzionari superiori, esere’tcranno l’uffizio di segretari nei rispettivi comitati.

Art. 420. I comuni nei quali sono stabiliti i comitati di ispezione forniranno i locali convenienti per le riunioni di questi.

Le spese di segreteria e le indennitá da accordarsi, ove accada, ai segretari, saranno ripartite fra i comuni in ra- gione del numero delle lero scuole soggetie all’ispezione del comitato.

Art. 421, I comitati di ispezione esercitano le loro attri- buzioni in conformitá della legge e dei regolamenti sotto la direzione immediata degli ispettori pel mezzo dei qaali cor- rispondono, salvo il caso di ricorso contro le decisioni dei medesimi, col ministro e colla deputazione sopra le scuole tecniche e primarie.

Art. 422. Ogni comitato esercita, pel mozzo di delegati scelti nel suo seno, l’ispezione tanto in ordine all’ammini- strazione, quanto in ordine all’insegnamento e alla disciplina sopra tutie le scuole che sono nel circondario che gli è asse- gnato, e promuove all’uopo presso i rispettivi municipi e, dove sia mestieri, presso -le autoritá superiori i provve- dimenti che crederá necessari per mantenere o ristabilire in

. queste scuole l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che

le concernono.

Ast. 423. Per ciò che riguarda le condizioni igieniche delle scuole, la sicurezza dei locali in’cui seno stabilite, come pure per alcuni particolari insegnamenti ed esercizi, potrá delegare l’ispezione anche a persone esiranee al comitato.

In ogni caso l’ispezione per ciò che focca l’insegnamento religioso non sará da iui delegata sc non se ad ecclesiastici aventi core d’anime nel circondario.

Nelle scuole in cui sono istruiti fanciulli appartenenti ad alcuno dei cuiti tollerati, l’ispezione per l’insegnamento re- ligioso non potrá ugualmente delegarsi che ad un ministro del culto medesimo,