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DOCUMENTI PARLAMENTARI

sere, a norma dell’articolo 9, scelti i membri della deputa- gione sopra gli studi superiori. Assistito dal preside della facoltá che vi è stabilita, il quale lo surrogherá nei casi d’im- pedimento, e da un consultore legale nominato dal Re fra i professori di leggi nelle annesse scuole universitarie, egli eserciterá nell’istituto e nelle provincie della Savoia l’autoritá stessa che è attribuita ai rettori nelle Universitá e nei distretti che da queste dipendono.

Le funzioni però di rettore, come quelle del consultore legale, non sono incompatibili con altri uffici accademiei nel- Pistitufo.

Art. 4172, Il segrefario che, a norma dell’articolo 470, sará nominato nella facoltá delPistituto, fará altresí presso il ret- tore l’uffizio dei segretari delle Universitá.

Sezione IV. — Degli stipendi degli ufficiali cd impiegati addetti agli stabilimenti umiversilari.

Art. 473. Lo stipendio dei reitori delle Universitá è rego- |

lato in base alla tabella 4 annessa ai titolo primo di questa legge. Quello del rettore dell’istituto universitario di Ciam- berí, dei consuitori legali addetti alle varie Universitá ed al- Pistituto preaccennato, come pure quello del consultore ag- giunto nella Universitá di Torino, saranno regolati in base alla tabella FP,

A formare però lo stipendio che in questa tabella è asse- gnaio al rettore cd al consultore legale dell’istituto di Ciam- berí, si dovrá computare quello che ciascuno di essi riceverá per le funzioni accademiche che gli saranno affidate,

Art. 474. Nulla sará innovato in quanto agli stipendi ed alle indennitá cui hanno attualmente diritto i presidi delle facoltá, i segretari delle Universitá e quelli delle facoltá, e tutti gli altri impiegati addetti a tali stabilimenti, e sará in base a questo diritto che saranno regolati gli stipendi e le indennitá da assegnarsi agli ufficiali ed impiegati dello stesso ordine nell’isiituto universitario di Ciamberí.

Caro XI. — Disposizioni generali.

Art. 17%. La cittadinanza dello Stato è una condizione ri- chiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati, eletti od autorizzati a dare un insegnamento qualunque ne- gli stabilimenti universitari.

Il Re non pertanto potrá dispensare da questo requisito i cittadini delle altre parti d’Italia, ed anche, in via eccezio- nale, gli stranieri che, avendo l’idoneitá voluta dalla legge per essere animessi ai concorsi universifari, faranno istanza per impetrare una simile dispensa. |

Art. 476. Non possono essere ammessi ai concorsi univer- sitari, nè cletti a far parte dei corpi accadamici, nè come- chessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari, e dovranno in ogni caso ces- sare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un’amristia in loro fa- vore, 0 che saranno stati condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l’interdizione, né la so- spensione dall’esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di falli. mento dichiarato produrrá la stessa incapacitá delle pene precitate.

Art. 177. La lingua italiana, salve le eccezioni qui ap- presso, sará quella dell’insegnaimento e degli esami in tatti gli stabilimenti ordinati dalla presente legge, eccetto la fa- coliá di teologia, rispetto alia quale nulla sará innovate.

Art, 178. La lingua lafina sará tuttavia impiegata nelle di- spute che avranno luogo intorno al diritto romano, negli esperimenti per l’aggregazione nella facoltá di giurispru- denza ed intorno all’eloquenza latina in quelli per l’aggrega- zione nella facoltá di lettere.

Nell’esame speciale di diritto romano gli studenti saranno chiamati a fornire con saggio particolare la prova di com- prendere il testo originale delle leggi cui questo esame si riferisce.

Ari. 179. La lingua dell’insegnamento e dagli esami nel- l’istituto universitario di Ciamberí, riservato per ciò che lo concerne il disposto dell’articolo precedente, sará la fran» cese.

Con questa stessa riserva, per ciò che tocca le aggrega» zioni alle facoltá di giurisprudenza e di lettere, sará per- messo agli studenti delle provincie di lingua francese, in tutte le Universitá, tanto per gli esami scritti quanto per gli esami urali, l’uso della ore lingua nativa.

Art. 180. L’anno accademico sará di nove mesi. L’epoca in cui devrá aprirsi e quella in cui dovrá chiudersi in ognuno degli stabilimenti saranno determinate con apposito decreto regio.

Art, 181. Le lezioni si daranno tutti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che sono stabilite dalla legge.

Gli esami si faranno al cominciamento ed alla fine di ogni anno accademico, ed avranno luogo, per quanto sará pos- sibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le le- zioni.

Caro XII, — Disposizioni relative ad alcune facoltá în particolare.

Art, 182. Nell’Universitá di Torino la facoltá di filosofia e di lettere, e quella di scienze fisiche e matematiche ver. ranno, ciascuna per quanto sará necessario, ordinate in guisa che gli studenti, i quali intendono di dedicarsi all’in- segnamento negli istituti d’istruzione secondaria, possano i- cevere in esse la preparazione che li renda idonei alle fan- zioni cui aspirano.

Arf. 183, I professori, cui sono affidati gl’insegnamenti pei quali deve compirsi tale operazione, avranno altresí l’iuca- rico di dirigere le esercitazioni particolari che sará oppor- tuno d’imporre a questi studenti, i quali, per tale riguardo, come altresí per quello che concerne l’ordine degli studi e degli esami, saranne sottoposti ad uno speciale reggimento disciplinare,

Art. 184, Le disposizioni degli articoli precedenti saranno svolte in un apposito regolamento, per cui esse verranno applicate eziandio alla facoltá di filosofia e di lettere stabi- lita nell’istituto di Ciamberí ed alle scuole universitarie di scienze fisiche e matematiche che sono annesse al mede- simo. 3

Ja questo regolamento saranno pure fermaie le norme se- condo le quali dovranno essere rilasciati i certificati 0 le pa- fenti che ai precitati studi ed esami si riferiscono.

Art. 485. La facoltá di filosofia e di lettere dell’Universitá di Torino e quella che è stabilita nell’istituto di Ciamberí saranno divise in due ciassi, lettere, cioè, e filosofia.

Il preside della facoltá sará alternativamente scelto nelle due classi, e vi sará un vice-preside a capo della classe cui non apparterrá il preside della facoltá. Il vice-preside eser- citerá nella propria classe le funzioni che il preside esercita nell’altra classe.

1 dottori aggregati, che sono chiamati a far parte del Consiglio della facoltá, saranno eletti, per la prima volta, da