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siati sottoposti i titoli che costituiscono l’altra forma di con- corso,

Art, 72, Il suo giudizio potrá risolversi in una dichiara- zione di eleggibilitá in favore dei candidati che, nel concorso per esame, si saranno chiariti idonei all’ufficio cui aspirano, ed in favore di quelli che, nel concorso per titoli, avranno fornita la prova di una cguale idoneitá.

Art? 75. Il merito del candidato, che avrá concorso in pari tempo per esame e per titoli, sará apprezzato complessiva- mente per le due forme.

Art. 74. In paritá di merito il concorso per esame dovrá sempre essere preferito al concorso per titoli.

Art. 75. In ogni caso il numero dei candidati che la Com- missione potrá dichiarare eleggibili non eccederá mai quello di due.

Art. 76.1 giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato, e particolarmente intorno al merito di quelli che essa avrá dichiarati eleggibili, saranno stesi, coi motivi da cui saranno dedotti, in una relazione diretta alla deputazione sopra gli studi superiori.

Questa relazione dovrá essere firmata dai membri della Commissione che avranno assistito a tatti gli esperimenti e saranno concorsi alle diverse deliberazioni in proposito. Ognuno di essi potrá aggiungervi le osservazioni che crederá opportuno di fare per spiegare il proprio voto.

Art. 77, Le deliberazioni della Commissione avranno luogo a semplice maggioranza di voti; ma non si avranno per va- lide se non vi saranno concorsi almeno i due terzi dei suoi membri, non compreso il presidente, il cui voto, in easo di paritá, sará preponderante.

Art. 78. Le solennitá del concorso, i termini entro i quali dovranno essere fatte Ie domande di ammessione ai mede- simi, Ie forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresí l’ordine secondo il quale dovranno aver luogo

«i diversi esperimenti, saranno determinati nei regolamento, Art, 79. I candidati dichiarati eleggibili, ma non nominati, “rimarranno per cinque anni al benefizio della loro eleggibi- litá, ed in questo stadio potranno essere proposti alla nomina regia senza concorso.

Art. 80. II Re potrá egualmente nominare, prescindendo

da ogni concorso, le persone che per opere, per scoperte 0

per. insegnamenti dati, sia negli stabilimenti superiori di istruzione pubblica del regno, delle altre parti d’Italia od anche all’estero, saranno venute in meritata fama di singo- lare perizia nelle materie che saranno chiamali a professare.

Art. S4. Il numero dei professori ordinari che potranno essere nominati in ciascuna Universitá è fissato in ogni fa- coltá come segue:

Universitá di Torino.

Per Îa teologia. < 0.0... N° 6 Per la giurisprudenza. . .»» 10 Per la medicina . . ... " il

Per la filosofia e le lettere. . . ... 10

Universitá di Genova.

Per la teologia Per la giurisprudenza. . . ..... Per la medicina . . 0... 0 Per le scienze fisiche e matematiche. . Per la filosofia e le lettere. .

suo doc

Universitá di Cagliari.

Per la teologia . . 0... è... N° 5 Per la giurisprudenza. . ......» 8 Per la medicina . ........ . * 8 Per le scienze fisiche e matematiche. .» 6 Per la filosofia e le lettere .» 3

Istituto universitario di Ciamberá. Per la filosofia e le lettere. . . .. .N° 6

Art. 82, Nelle facoltá però dove il numero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello che è fissato nel prece- dente articolo, la riduzione al termine normale non avrá. luogo se non se per le vacanze che si faranno in ciascuna fa- coltá, negl’insegnamenti che potranno essere affidati ad un altro professore o ad un professore straordinario.

Per queste riduzioni si considereranno sempre siccome non compresi nel termine normale, e da non compultarsi in questo, i professori ordinari cui sará affidato uno degl’inse- gnamenti di cui all’articolo 60.

Art. 83. Gli stipendi dei professori ordinari saranno re- golati in ciascuna facoltá in base all’annessa tabella B, salvo il disposto degli articoli 85 e 86.

Art, 84, Tatti questi stipendi si accresceranno di un de- cigio per ogni decennio di effettivo servizio,

Il decennio per questi aumenti non comincierá a decor- rere che dal giorno in cui questa legge sará posta ad esecu- zione.

1 professori però che, a norma della legge, avevano l’affi- damento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ot- tenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabili- mento dei nuovi stipendi, avranno diritto che per questo ri- spetto negli aumenti decennali si computino a loro favore gli anni di servizio prestati nel decennio precedente.

Art. 85. Al fine però di chiamare nelle diverse facoltá i professori, di cui all’articolo 80, e di ritenervi quelli che sa- rebbe meno facile il surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della metá. Questo accrescimento sará fatto per de- creto regio, previo parere della deputazione sopra gli studi superiori. Il decreto dovrá contenere i motivi dell’aumento. A questo stesso fine, e colîe stesse riserve, si potrá derogare alle norme prescritte all’articolo 81.

Art. 86. La condizione di coloro tra i professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che Joro è assegnata in questa legge, non sará cambiata se non nella parte per cui lo stabi- limento dei nuovi stipendi loro è favorevole.

Questi professori non avranno diritto all’aumento, di cui all’articolo 84, se non se per la parte che concerne gli asse- gnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio,

Art. 87. Nessuno può essere investito simultaneamente della qualitá di professore in due diverse facoltá.

Il titolare di una cattedra però potrá essere chiamato a dare un insegnamento regolare in una facoltá diversa dalla sua; ma non avrá in quella, tanto rispetto allo stipendio quanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti di un professore straordinario.

Se egli è chiamato ad insegnare o a dirigere esercizi scien- tifici o letterari in alcuno degli stabilimenti annessi all’Uni- versitá di cui fa parte, avrá diritto, a meno che non vi adem- pia ad un dovere inerente alla sua cattedra, ad una conve- niente indennitá,