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Consigli universitari e a tutti gli ufficiali accennati nell’arli- colo precedente che hanno stipendio dallo Stafo, purchè non abbiano contemporancasmiente sitro ufficio pubblico retri- buito, e siano in carica da quattro anni, verranno assicurati a titolo di aspettativa, salvi i diritti cho a ciascuno di essi possono competere per altra ragione, i tre decimi dello sti- pendio di cui godevano nella soppressa amministrazione.

Art.45. Cesseranno però dal percepire questo tralteni. mento coloro fra essi che saranno chiamati a far parte della nuova amministrazione con stipendio eguale a quello che a- vevano nella precedente, 0 che con stipendio superiore sa- ranno chiamati alla direzione immediata degli stabilimenti di pubblica istruzione od a qualche altra fanzione ammini- strativa od accademica in questi stabilimenti,

Art. 46, Cesseranno egualmente dal percepirlo coloro fra essi che avendo la qualitá di prafessore, riceveranno in que- sta qualitá, senza avervi diritto per anzianitá o per altro ti- tolo, un aumento di stipendio eguale a quello che è loro conservato per queste disposizioni.

Art. 47, Nelle condizioni presccennate fe nemiac ad nffizi in altre pubbliche amministrazioni, come altresí le collazioni dei benefizi di regio natronato prodorrasno gli stessi effetti.

Art, 48. Le persone contemplate negli articoli precedenti che avendo le qualitá per gli uffizi ed impieghi cui possono essere chiamate, non accetteranno la nomina, saraono ripu- tate rinunciare ai diritti che agi precedenti articoli sono loro assicurati.

Art, 49, I professori chiamati ad uno degli uffici ammini- strativi che in questo titolo sono dichiarati incompatibili colle funzioni dell’insegnamento, non saranno surrogati nelle loro cattedre se non se pel mezzo di insegnanti nominati a titolo temporario in guisa che possano riprenderle nel caso in cui venissero a cessare dalafficio cui fossero stati chia- «mati,

Essi non percepiranno che un solo stipendio, ma avranno diritto al maggiore, e sará sopra quello di cui godranno al momento in cui saranno collocati a riposo, che dovrá essere liquidata, a norma della legge, la loro pensione.

Tuttavia potranno essere surrogati con nomina definitiva i prefessori chiamati ai precitati uffizi che non fossero piú in istato per cagioni di salute o di etá di co loro funzioni nell’insegnamento.

innare a lungo le

Capo IV. — Disposizioni transilerie.

Art, 50. Finchè i titoli di questa legge concernenti i di. versi rami della pubblica istruzione non siero promulgati e posti ad esecuzione, le attribuzioni che eserciteranno in que- sii diversi rami le autoritá ed ufficiali soppressi cell’articolo 43, saranno esercitate, in quanto nen sono abolite 0 modifi- cate, secondo norme da stabilirsiin un apposito regolamento provvisorio, dalle autoritá ed ufficiali costituiti nel presente fitolo,

Art. 54. A ciascun rettore sará affidato i! governo interiore della rispettiva Universitá.

Egli vi eserciterá coll’assistenza del consultore legale e di un vice-reitore nominato dal Re e scelto fra i presidi delle facoltá, quelle fra ie attribuzioni dei cessaii Consigli univer- sitari, che per l’indole loro non possono essere esercitate dalla depufazione sopra gli studi superiori, nè delegate ai Consigli delle facoltá. È

Egli vi eserciterá inoltre îe attribuzioni del presidente del soppresso Consiglio universitario e del rettore che cessa di uffizio col cessare di questo Consiglio.

Art. 52, Le attribuzioni consultative dei cessati Consigli

universitari, per ciò che tocca l’indirizzo accademico el’ordine degli stadi, saranno esercitate dai Consigli delle diverse fa- coltá, ciascuno per la parte che Jo concerne.

Tutti i professori effettivi saranno chiamati a sedere in questi Consigli cen vato deliberativo.

Art. 53.1 provveditori.e gli ispettori eserciteranno gli uni e gli altri, ciascuno nel distretto che gli è assegnato e pel ramo cuí è prepesto, oltre le atiribuzioni di cui erano inve- stiti gli ufficiali dello stesso nome ai quali succedono, quelle delle cessale Commissioni permanenti e del cessato glio generale, in quanto iutte queste attribuzioni non possono essere delegate alla deputazione sopra le scuole se- condarie, od alla deputazione sepra le scuole tecniche e pri. marie,

TITOLO IL

DALI: ISTRUZIONE SUPERIORE.

Capo I. — Del fine dell’istruzione superiore e degli stabilimenti in cui è data,

Art. BIL. L’istruzione superiore ha per fino di indirizzare la gioventú, giá fornita delle cognizioni generali necessarie, nelle carriere sí pubbliche che private in cui sí richiede la preparazione di accurati studi speciali e di mantenere ed ac- crescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e lolteraria.

Art, 55. Essa sará data a norma della presente legge nelle Universitá di Torino, di Genova e di Cagliari, e nell’istituto universitario, che sará stabilito perle provincie di lingua francese, nella ciliá di Ciamberl.

Art. 86. Ciascuna delle tre Universitá comprende cinque facoltá, che sono:

4° La teologia;

2° La giurisprudenza;

5° La medicina;

4° Le scienze fisiche e malematiche;

3° La filosofia e Ie lettere,

L’istituto nniversitario di Ciamberí sará formato di una facoltá di filosofia e di lettere, e delle scuole universitarie che sono mantenute in quella cittá.

Art. 57. Le spese di questi stabilimenti e degli istitati che ne fanno parte, o vi sono ammessi, saranno a carico dello

talo.

Le proprietá però, le ragioni ed i heni di ogni maniera di cui tati stabilimenti sono o potessero col tempo venire legal. mente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dota- zione, nè poirzano essere distratti dallo scopo cui furono de- slinati,

I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell’altivo che sará attri- buite a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono.

Capo I. — Degli insegnamenti delle diverse facoltá.

Art. 58. Gli insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stagio di tempo nelle diverse facoltá sapo i se- guenti:

1° Nella facoltá di teologia. Le istituzioni bibliche; fa sacra scrittura; la storia eccele-

siastica; le istituzioni teolagiche; la teologia speculativa; la materia sacramentale; la teologia morale; l’eioquenza sacra.