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di ogni genere, non che gli originali delle notificazioni giudi- ziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale, o nei giornali delle divisioni dello Stato.

Art, 25, È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell’articolo precedente, senza che l’originale di essa sia esteso sopra carta bollata.

Per l’effetto dell’opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore od all’insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

Art. 26. È proibito alle Banche, alle societá ed agli stabi- limenti pubblici, d’incassare o far incassare per loro conto 0 per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita loro veruna quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non mubiti di bollo, o non vidimati per bollo.

Art. 27..Gli atti e scritti venienti dall’estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti diritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo, sia per produrli avanti un’autoritá giudiziaria od amministra» tiva, od un uffizio qualunque governativo o comunale, sia coll’inserirli in qualche atto pubblico.

Ogni altro atto o scritto veniente dall’estero sará soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in atto pubblico. 3

CARO Il

Degli atti e scritti che sí possono fare su carta libera, salvo ripetizione del diritto di bollo, all’evenienza dei casi.

Art. 28. È permesso l’uso della carta libera:

1° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giu- diziari, e degli instromenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autoritá e degli uffiziali pubblici nell’interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia men- zione della loro destinazione ;

2° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sí per origi- nale che per copia, delle cause nell’interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell’interesse delle persone od enti morali ammessi al hene- fizio dei poveri;

5° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sen- tenze di condanna nei procedimenti penali, nonchè per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non am- messi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall’articolo seguente.

Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e serapre- chè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa Riudicata, si fará il computo dei fogli di carta libera impie- gati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell’articolo precedente, e l’importare dei corrispondenti diritti di bollo sará pagato dalle parti avversarie e dagli im- putati condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrá luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai con- tahili contro i contribuenti e debitori dello Stato,

Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei diritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per tran-

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. Il. 105

SESSIONE DEL 1853-54

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sazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrá pa- gare i diritti di bollo per gli atti anzidetti.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, i diritti di bollo, di cui al n° 3 dell’articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai con= dannati. i

CAPO II. Dell’impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 30. È obbligatorie l’uso della carta filigranata col bollo ordicario per i seguenti atti e scritti, salve le ecce» zioni di cui agli articoli 31 e 32:

Carta da pretocollo a centesimi BO :

41° Gli atti sí per originale che per copia delle cause di competenza dei giudici di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive ;

2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento e ie loro copie ;

3° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle de- nunzie in materia barraccellare, di cui nella legge 22 mag- gio 1853;

4° Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo ;

5° Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ri- tenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici;

6° Gli ordinati e le deliberazioni delle comunitá, provin= cie e divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati 3

7° I mandati di pagamento, spediti dalle stesse ammini- strazioni per somme eccedenti le lire 20;

8° Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

9° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed al- tri simili scritti, spediti dalle autoritá, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi;

t0. Gti estratti dei registri, certificati e permesso qualun- que, rilasciati ai privati dalle autoritá di pubblica sicurezza s

11. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rila- sciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale ;

12. Le dichiarazioni e scritture d’abbuonamento delle ga- belle o dei dazi ;

13. Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e le loro copie;

4l. Gli avvisi e gii originati delle notificazioni e pubblica- zioni contemplati all’articolo 24 ;

15. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro seritto ricevuto od autenticato da notai e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al n° 37 del presente articolo ;

16. I registri delle ricevute dei diritti d’insinuazione ;

17. Le rubriche dei minutari notarili ;

18. Icontratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d’avarie ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo ;

19. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali per provare le contrattazioni com- merciali ; è

20. Le scritture di societá e loro estratti ;

21. Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle societá, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale ;

22. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose 0 ragioni -0d as- sestamento di conti sino a lire B00 ;

23. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti