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citata legge, che nello streito senso delle sue disposizioni non concede al Ministero alfra facoltá che quella di stipulare in base d’un appalte aperto sopra il capitolato che andava unito alla legge medesima.

Poichè dunque ii Parlamento nuovamente sedeva, egli ha dovuto limitarsi a stipulare un contratto vincolato all’appro- vazione delle Camere. Tanta era però in lui la fiducia di ot- tenerla, che egli affidava il sottomissionario a fare alcune predisposizioni, senza anticipare le quali gli sarebbe riescito impossibi!e adempiere colla prescritta sollecitudine agli ob-

lighi che assumeva.

È questo stesso motivo induce il Minister ‘0 a pregare la Camera che le piaccia dichiarare d’urgenza la discussione della nuova legge che egli ka l’onore di presentarvi, L’insuf- ficienza e la imperfezione dei mezzi di scavazione dei porti sono da lungo tempo dimostrate.

La relazione del 2 maggio 1855 ne esponeva a questa Ca- mera le prove evidenti; e recentissimi avvenimenti che pe- sano ancora sull’economia e sui risultati di questo impor- tantissimo ramo dei pubblici lavori hanno confermato che, seguitando a procedere come ora si è costretti a fare, non solo è impossibile recare alcun radicale miglioramento ai nostri porti, ma non si può nemmeno riescire a conservarli nella triste Ioro condizione attuale, ad onta d’ana spesa troppo grave ed affatto sproporzionata all’effetto utile che se ne ottiene.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Ii Governo è autorizzato a stipulare defi- nilivamente ed a mettere in esecuzione il contratto passato fra il Ministero dei lavori pubblici e l’ingegnere Luigi Or- lando in data 17 febbraio 1854, per la scavazione dei porti dello Stato,

Atto di sottomissione del signor Luigi Orlando per la scavazione dei porti dello Stalo per anni otto, a termini dell’elenco e capitolato d’appalto uniti alla legge tre luglio milleottocentocinquantatrò.

L’anno del Signore miliecitocentocinguaniaqualtro, addi diciassette del mese di febbraio, alle ore due pomeridiane in Torino, ed in una sala del Ministero dei lavori pabblici, posto in piazza San Carlo, palazzo detto delle Carmelite ;

Avanti. me infrascritto, segretario in detto Minisfero, ed a:la presenza dei signori Edoardo Cattaneo del vivenie cava- liere Gaetano, nato in Torino, e Santi Roberto dei vivente avvocato Luigi, nativo di Cairo, ed arabi in questa capitale residenti, testimoni idonei richiesti, noti e colle parti come infra meco sottoscritti ; i i

Personalmente costituiti Pillustrissimo signor commenda- tore Bartolommeo Bona, direttore generale dei lavori pub- blici, da una parte; ed il signor Luigi Orlando del fu Giu- seppe, nativo di Palermo (Sicilia), dimorante in Genova, dal- l’altra, i quali ammettono che, a seguito degl’infrutiuosi esperimenti d’asta in ultimo ienutisi dall’amministrazione per l’appalto dell’impresa della scavazione dei porti dello Stato, a mente della legge tre luglio ultimo scorso, siasi tra l’amministrazione dei lavori pubblici, ed esso signor Orlando aspirante a detta impresa, nell’intento di dare esecuzione

“ all’accennata legge, dichiarato e convenuto quanto segue: e

SESSIONE DEL 4853-54 — Documenti — Vel. II. 142

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ciò a modificazione ed in surrogazione degli arlicoli i infra enunciati del capitolato di appalto a detta legge annesso, i quali saranno sottoposti all’appraaziane del Parlamento e sone:

Art. 9. L’impresario per guarentigia del suo contratto dovrá presentare una cauzione per l’ammontare di lire due- centomila consistenti in ipoteche di beni stabili nelle pro- vincie di terraferma del regno edin un deposito di denaro o di cedole valutati al pari, se fruttanti il cinque per cento, ed a setianfacinque, se il tre per cento, ovvero in un vaglia esteso in carta bollata detta di commercio di persona rico» nosciuta solvibile ed accetta al ministro delle finanze.

Se la cauzione non sará presentata nel termine di un mese dalla pubblicazione della legge che approvi questa conven- zione, impresario Orlando andrá seggetto alla perdita di lire cinquantamila che egli tiene depositate nelle casse delle regie finanze, ed il contratto resterá sciolto di pieno diritto.

Art. 10. L’appaltatore, nel termine di nove mesi dopo la approvazione del contralto, dovrá essersi provveduto di una prima parte delle macchine a vapore ed altri mezzi d’opera che sia sufficiente per estrarre dal porto di Genova e tras- portare un volume di materia di seicento metri cubi al giorno se del primo genere indicato all’articolo primo dell’unito elenco, e di metri cubi duecentocinquanta se del secondo ge- nere di materia indicato all’articolo secondo dell’elenco me- desimo, e dovrá allora, dietro ordine del direttore dei lavori, aceingersi immediatamente ad intraprendere la scavazione.

Art. 11, Dopo cinque mesi successivi egli dovrá avere provvisto alle macchine che unitamente alle antecedenti siano atte a scavare in totalitá milleduecento metri cubi 21 giorno se del primo genere, e cinquecento se del secondo, e cosí pro- porzionatamente se le materie estratte sono di due generi.

Art. 45. Il materiale di cui agli articoli decimo e undecimo si fará in cantieri situati nei vegi Stati di terraferma a scelta dell’appaltatore, = .

Nel tempo di sua costruzione Dmsmintstrazione fará una anticipazione totale all’appaltatore di lire trecentomila,

Tale anticipazione sará fatta per quinte parti di lire seg=’ santamila caduna a misura del progresso dei lavori. Questo pregresso sará riconosciuto da un commissario delegate dal= l’amministrazione. i

Per il pagamento della prima rata oltre al lavoro eseguito, si terrá conto anche della provvista di materiale per la co- struzione delle macchine fatta dall’impresa o verificata dal‘ commissario.

L’oltima rata però, qualunque sia il progresso dei lavori, non verrá pagata se non quando tuito il materiale sará posto in opera, ed abbia subito favorevolmente le prove prescritte.

Quando poi questa prova abbia avuto luogo, l’impresario sará svincolato dalla cauzione, restando invece vincolato ed ipotecato a garanzia del contratto tutto il materiale mede= simo. Le anticipazioni di cni dianzi verranno scontate sulle rate del lavoro.nel modo che si dirá in seguito nel capitolato.

Oltre all’ispezione di cui dianzi nel termine di quattro mesi l’amministrazione fará praticaré una speciale ispezione da un commissario delegato ad oggetto di riconoscere se lo stabilimento dei cantieri e lo sviluppo dei lavori di costru: zione delle macchine sieno tali da ripromettersi che queste ssranno compiute nel termine stabilito,

Qualora in detta ispezione fosse riconosciuto che i cantieri od i mezzi di eseguimento siano insufficienti, l’impresario sará in obbligo di dare ai medesimi il maggiore sviluppo che sará riconosciuto necessario e DIRO dal commissario de- legato,