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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Relazione del ministro guardasigilli, reggente dl Mini- stero dell’interno (Rattazzi) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 20 stesso mese.

Sicwori! — Il bilancio della divisione amrginistrativa di Novara per l’esecizio 1854 presenta una massa di spese co- muni alle cinque provincie che ia compongono, la quale rende necessaria un’imposta di lire 654,244 70, che supera di lire 34,244 GO il limite segnato dal reale decreto 12 ctto- bre 1848.

Malgrado il mio desiderio di risparmiare siffatto aggravio ai contribuenti, bo dovuto convincermi nell’esame a cni sot- toposi ogni singola spesa, non essere le medesime suscetti- bili di riduzione alcuna, come quelle che vennero ristrette entro i confini del puro indispensabile.

In conformitá quindi degli ordini del Re, presentai nello scorso febbraio alla Camera dei deputati un progetto inteso a concedere alla divisione predetta la facoltá di ripartire nell’anno in corso l’imposta volata dai suoi rappresentanti, ed avendolo dessa adottato nella seduta del 20 di questo mese, io mi omoro sottoporlo alle vostre discussioni, e nutro fiducia che, in vista della tenvitá del maggiur onere, il quale si riduce a sole lire 21,047 07, aitesa la scarsitá delle spese speciali votate, non saranno per mancargli i vostri suffragi.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltá alla divisione amministrativa di Novara, in conformitá della deliberazione presa dal suo Consiglio divisionale con verbale del 1° ottobre 1853, di ace crescere fino a lire 634,244 e centesimi 60 l’imposta destinata a coprire le spese dell’esercizio 1854, comuri alle provincie che Ia compongono.

(Divisione di Cuneo.)

Progetto di legge presentato alla Camera dl 1° marzo 1854 dal ministro dell’interno (Di San Martino),

Sicnoni! — Nella seduta dell’11 maggio 1883 ottenne i vostri suffragi il progetto di legge che io vi aveva presentato onde autorizzare la divisione amministrativa di Cuneo ad ec- cedere in quell’anno di lire 252,802 32 il limite normale della sua imposta per je spese comuni a tutte le provincie che Ja compongono. Ora vengo di nuovo a sollecitare i vostri voti a favere di consimile progetto inteso a permettere che la divisione stessa varchi nel corrente anno detto limite di lire 252,099 "0.

Le cause che rendono necessario simile aumento sono quelle stesse che vi furono rappresentate lo scorso anno,

l’obbligo cioè che corre alla divisione di esdebitarsi dei ca- pilali che prese a mutuo negli anni precorsi e di soddisfare gl’impegni incontrati verso i deliberafari dei lavori sfradali in corso di esecuzione. Vero è che la somma applicata in estinzione di mutui ed in pagamento dei relativi interessi presenta una diminuzione di lire 33,000, ma per contro le spese stradali straordinarie si accrebbero di lire 72,000, cosí che resta compensata quella riduzione non solo, ma assorbite ben anco le economie di lire 36,000 che si sono verificate sul conto del 1852, laddove quello del 1834, i cui risultati si riflettevano nel bilancio 1853, non ne presentava alcuna.

Che se votaste quella legge, malgrado fosse in allora vi- gente tattora il sistema di accoliare l’imposta divisionale ai possessi di terreno esclusivamente, avrete una ragione di piú di adottare quello che vi presento, ora che siffatto onere, in forza dell’articolo 35 dell» legge 28 aprile 1853 è suddi. viso fra un numero molto maggiore di contribuenti, e per ciò stesso riesce piú leggiero.

Infatti, risulta dai calcoli institsiti sugli elementi che hanno, servito di base al riparto dell’imposta 18553, e che sono consegnati nel quadro unito alla prescote, essere la proprietá territoriale chiamata a concorrere per lire 788,435 nell’imposta recata al limite di lire 992,099 10, cioè per sole lire 48,435 04 in piú che anteriormente al 1855, quantanque la massa delle spese da eseguirsi ed il conseguente vantaggio siano cresciuti di ben lire 252,099 40.

Se poi accumulerete l’imposta destinata a far fronte alle spese comuni con quella destinata a coprire le spese speciali delle singole provincie, ne risulterá un onere complessivo dilire 1,013,570 40 il quale supera soltanto di lire 159,370 40 il limite alle due specie d’imposte prefinito complessivamente dal reale decreto 12 ottobre 1848 in lire 814,000.

Secondo le antiche norme, queste lire 814,000 erano per intero pagate dai possessori di terreni, laddove di presente i proprietari stessi non pagheranno piú che lire 805,273 31, calcolando seznpre cogli elementi che servirono al riparto dell’imposta 1855, epperò avranno un vero disgravamento a fronte del passato di lire 8726 69, malgrado che, come dissi, sia provvisto ai bisogni della divisione su di una piú larga scala.

Io non mi dissimulo, o signori, come debba riuscirvi in- crescioso di aggravare i contribuenti a fronte della fallanza degli ultimi raccolti; ma, oltrechè il bisogno urge in modo ineluttabile, devono a parer mio menomare il vostro rincre- scimento, che io pur divido i risultati aritmetici sopra espo- sti, l’unanimitá dei voti con cui fu viata nel Consiglio divi- sionale la proposta di chiedere la facoltá di eccedere il li- mite dell’imposta, Pincremento che la ricchezza pubblica ha preso, piú che altrove, in questa divisione che va annoverata fra le piú ubertose dello Stato, finalmente il fatto che in ul- fima analisi l’imposta per le spese provinciali e divisionali, elevata al limite anzi notato di lire 1,0413,370 410, corrisponde

mi zi 4:925,243,335 sd fo a to do O ner ogI a s a centesimi 36 1,000,000,000 P gni lira di contribuzioni di

rette, cioè a poco piú del terzo di queste ultime.