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SESSIONE DeL 1858-54

In questo caso se ne fará constare dal verbale, si parafre- ranno le carte, e si fará luogo al procedimento.

Sará il contravventore obbligato di presentare a sua dili- genza al giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate ; non presentandole, o se fossero al- terale, s’avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.

Art, 36, Anche dopo l’istanza fiscale saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei di- ritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Mini- stero di tale pagamento, e delle spese non si fará piú luego ad ulteriore procedimento.

Art, 37, 58, 39, 40, LI e 42, identici agli articoli del Mi- |

nistero 35, 36, 37, 38, 59640.

Art. 43. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, lo- candieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, non che i notai, segretari, cau- sidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno fenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, afti, scritti e carte agli agenti del Governo che questi loro indicheranno.

Occorrendo, ecc., come nell’articolo HI del Ministero.

Art. 44, Per le contravvenzioni alle disposizioni della pre- sente legge incorreranno nelle seguenti pene:

4° Di lire 50 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl’insinuatori, gli archi- visti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all’arti- colo 43;

2° Di lire 40 i segretari, ece., come nell’articolo 42 del Ministero.

Art. 5. L’azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contrav- venzione,

Non ostante tale prescrizione non si potrá far uso dei re- lativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniarie incorse, salvo dopo de- corsa la prescrizione d’anni 30; decorso questo fermine si pagherá soltanto il diritto di bollo.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si 03- serverá il disposto dell’articolo 157 del Codice penale.

Art. 46, 47 e 48 identici agli articoli del Ministero 4h, 45 e l6.

Disposizione eccezionale.

Le istituzioni, ece., come nel progetto del Ministero.

Disposizione generale. Sono abrogati il regio editto 3 marzo 1836, e le regie pa-

fenti del 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della .|

legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Andrá questa in vigore coniemporaneamente al Codice di i

procedura civile.

Helazione dei presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 23 stesso mese.

Sicnori! — Ho l’onore dí presentarvi il progetto di legge

per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, che | venne adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del |

23 giugno corrente.

La relazione di questo tributo colle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, il cui progetto di riordinamento ho pure avuto l’onore di presentarvi oggi stesso, non che lo stretto rapporto esistente tra il Codice di procedura civile, la cui attuazione debbe essere prossima, e le disposizioni concernenti la carta bollata da impiegarsi per gli atti giudiziari, mi portano a pregarvi, o signori, di voler anche dichiarare d’urgenza l’esame di questo progetto.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO 1. Dei diritti di bollo e della carta bollata.

Art. 4. È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati desi- gnati nei capi 3 e 4 della presente legge.

Eguale diritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne veglia far uso,

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente arti- colo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1° Quando si presentano in giudizio;

2° Quando se ne fa l’inserzione in un atto pubblico.

Art. 3. Ii Lollo è di due sorta : ordinario e straordinario.

L’ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario s’applica sullo carta presentata dai richie-- denti.

Art, 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di pro- tocollo o di commercio.

Art. 8. La carta di protocollo ha per ogni foglio l’altezza di millimetri 307, e la larghezza di millimetri 425.

Essa viene per cura dell’amministrazione lineata orizzon- talmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che pre- senti 25 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra.

Art. 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:

Polizze di carico, iettere di vettura e fagli di via, dell’al- tezza di millimetri 200, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio;

Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell’altezza di miili- metri 105, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.

Art. 7. 11 diritto di bollo è proporzionale o fisso.

Il proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine ed altri effetti di commercio sí nazionali che esteri, traiti negoziabili o pagabili nello Stato, nonchè le scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti,

11 diritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 8. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od ai visto per bollo senza paga- mento di diritto, allora soltanto che la loro presentazione

“venga fatta congiuntamente ad una dichiarazione spedita in

carta bollata da centesimi BO dal ricevitore del bollo, com- provante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debita- mente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presentano per giustificare l’effetlua=