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DOCUMENTI PARLAMENTARI

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applicando norme consimili a quelle prescritte per la riscos-

sione dei diritti di emolumento trattandosi dell’esecuzione di aiti pubblici, col che si indennizzerebbe Perario del diritto di sigillo e si osserverebbe la proporzionalitá.

Questi ed altri consimili mezzi furono proposti e discussi per giungere ad un tal fine, ma la maggioranza della Com- missione, senza dissimulare la gravitá delle osservazioni surriferite, considerò:

Che il tributo che si paga dai litiganti mediante carta bol- lata per gli atti giudiziari non si sopporta in ragione del va- lore di ciò che cade in contestazione, ma in proporzione della quantitá della ‘carta che occorre d’impiegare, avuto riguardo alia natura ed’alle circostanze delle liti, e che perciò l’in- conveniente rilevato circa alla carta da lire 2 da impiegarsi per ottenere l’esecuzione degli atti pubblici e delle sentenze

© non è maggiore di quello che giá è inevitabile per le altre

parti del giudizio.

Che generalmente i titoli per i quali si procede e si può procedere in via esecutoria senza precedente liquidazione 0 giudizio sono poco voluminosi, per modo che le copie non riescono troppo costose, e che per altra parte, verificandosi il caso che lo siano in ragione dell’oggetto cui si riferiscono, siccome è in facoltá degli interessati di valersi o no della forma esecutoria ammessa dagli articoli del Codice suindi- cati, preferiranno allora di evocare in giudizio i loro debi- tori se vedranno che questo mezzo loro riesca meno costoso ed egualmente proficuo. Pe

Che per altro se si tiene conto delle spese di i ite, d’emo- lumento e di sigillo che attualmente si devono sopportare per avere un titolo esecutorio, il rilevare della csrta bol- lata da lire 2 da impiegarsi per ottenere un titolo di eguale

levare della carta per le copie esecutorie eguagli o superi ammontare di tutte dette spese, Per modo che nel maggior numero dei casi i debitori saranno meno onerati ed in alcuni casi soltanto pagheranno col mezzo della carta quello che altrimenti pagherebbero.

Dopo matura discussione, nella quale sí afidaiara rispet-

tivamente ulteriori ragioni ed argomenti che non occorre di riferire, bastando gli accennati a dare una sufficiente idea delle diverse opinioni, conchiuse la Commissione che sia da ammettersi la disposizione di legge riflettente la carta da lire 2 per foglio.

A questa conclusione fu altresí condotta dal riflesso che la Camera giá gradí simile proposta, approvando nel passato anno la suaccennata legge provvisoria sulle tasse giudiziarie.

AlParticolo decimo si propone l’abolizione della formalitá della registrazione degli atti e provvedimenti giuridici sic- come conseguenza necessaria della creazione della carta da lire 1 per foglio, ela Commissione vi aggiunse l’abolizione dei diritti di sigilio, i quali non fanno parte dei diritti di registrazione, perchè questi furono stabiliti, coll’ editto 27 settembre 1822, e quelli si pagano in conseguenza delle regie patenti del 5 aprile 1816, abolizione questa che è pure Ja. necessaria conseguenza della creazione della carta da lire 2 per foglio. Si è pure ommesso d’accennare in tale arti- colo il n°:37 dell’articolo 30, perchè le procure alle liti in tal numero accennate non vanno soggette alla formalitá della registrazione.

Coll’articolo 16 si prescrive che-nelle copie il numero delle sillabe di ogni linea non possa essere maggiore di 20. La Commissione ravvisò troppo generica quest’indicazione, la quale potrebbe intendersi applicabile indistintamente ad ogni copia da chiunque spedita, o dare luogo a difficoltá d’inter-

pretazione che preme di evitare. Credette quindi che fosse da redigersi l’articolo in modo da rendere obbligatorio il nu- mero delle sillabe per le sole copie da spedirsi dai notai od altri pubblici uffiziali i quali per proprio ufficio sono chia- reati a spedirle, e ponno piú ‘facilmente osservare il numero delle sillabe, a differenza delle altre persone cui occorra di fare delle copie, per le quali riescirebbe imbarazzante 1°0s- servanza di tale disposizione.

Alcune modificazioni si fecerò pure agli articoli 18, 21 e

23, ma la semplice lettura dei medesimi giustifica la loro op-

portunitá.

Delle altre disposizioni contenute in questo capo non 0€- corre di fare parola, perchè sono a un dipresso la riprodu- zione o-di quelle contenute nella legge del 1850 sopra citata, e tali sono gli articoli 7 ed 8 riflettenti il diritto proporzio- nale per ie cambiali ed effetti di commercio, o delle altre di cui nell’editto del 1836 dirette ad assicurare l’esatta osser- vanza Rella legge. Siccome si propongono tuttavia aleune modificazioni, delle medesime si fará parola piú sotto, per amore di chiarezza e brevitá, analizzando gli articolt coi quali hanno relazione,

Non debbo però qui tacere un desiderio manifestato dalla Commissione, ed è che si adotti nella fabbricazione della nuova carta la diversitá di colori, onde sia piú facile il rico- noscere le diverse specie, che se ne migliori la qualitá onde cessino le attuali lagnanze, e finalmente che si autorizzi un numero sufficiente di persone a venderla, onde riesca co- modo ai cittadini di provvederia; dal che ne deriverá mag- giore consumazione, essendo indubitabile che talora si pre- scinde dal farne uso se non vi è facilitá di farne acquisto, ed è piú sopportabile l’imposta se reca minore disturbo per sod- disfarla,

CAPO II,

. Prima di passare all’esame delle disposizioni che riflettono l’uso della carta bollata e Papplicazione del bollo straordi- nario, occorre ritenere il disposto dall’articoto 1 del progetto, ove è determinato che il diritto di bollo è dovuto per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti pri- vati di cui nei capi 3 e 4 del progetto stesso, e che per gli altri atti e scritti non contemplati in tali due capi è bensí dovuto il diritto di bollo, ma allora soltanto che se ne voglia far uso, cioè come viene dichiarato nell’articolo 2, quando si presentano in giudicio 0 quando se ne fa l’inserzione in un atto pubblico.

In queste disposizioni si verifica un cambiamento essen- ziale del sistema adottato nella legge del 1836 ora vigente. In essa si enunciano tutti gli atti e scritti che si vollero sog- getti al diritto di bollo od esenti. Ma la difficoltá di tutti in- dicarli rese preferibile il sistema di cui in detto articolo #, cioè di indicare quelli da farsi in carta bollata o soggetti’ al bollo, e di assoggettare tutti gli alfri al bollo solamente

quando si vuol farne uso.

La Commissione ravvisò conveniente questo sistema che rende la legge piú chiara e di piú facile esecuzione, e non lascia luogo ai dubbi ed incertezze che sorsero in conse- guenza della legge 1836.

, Esaminando questo capo, che contiene la indicazione degli atti e degli scritti che si ponno fare in carta libera, salva la ripetizione dei diritti di bollo, la Commissione ha visto con piacere proposta la soppressione del bollo straordinario a debito per la carta impiegata negli atti che si fanno, o nel- l’interesse dello Stato o delle persone e corpi ammessi al be- neficio dei poveri; poichè l’adempimento di tale formalitá è