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DOCUMENTI PARLAMENTAR

lettera ridomandata nello Stato sardo nulla fa e nulla deve

percepire, e quando. d’altra parte le formalitá per riavere i una lettera sono le stesse, abbia essa dovuto aver corso cello

Stato nostro o all’estero.

Articolo 8. La nuova scala, o progressione del peso, per fis- | sare la tassa che ora si propone, riunisce le due qualitá di | ragionevolezza e di equitá, che sembrano mancare in quella |» portata dalla legge 18 novembre. Basti un esempio. La let- : tera di grammi 21 paga attualmente centesimi 80 da un uffi- | zio postale ad un altro, e 80 centesimi paga pure la lettera , di grammi 60, cioè di quasi triplo peso; mentre con la pro- : posta modificazione la Jettera di grammi 21 pagherebbe cen- |

tesimi 60, e quella di 60 grammi verrebbe a pagare una lira con progressione evidentemente piú razionale,

Articolo 9. Il primo alinea dell’articolo 9 del progetto è redatto con maggior precisione e chiarezza, giacchè le- parole oltre la tassa interna sono inutili, mentre si stabilisce che le lettere da e per l’estero vadano soggette ai diritti portati dalle convenzioni, nei quali diritti è giá compresa la tassa interna, Coll’aggiunta del secondo alinea il Governo domanda Pautorizzazione di assoggettare le leltere da e per paesi con i quali non esistono convenzioni, ad una maggior tassa, che però non ecceda il doppio della tassa interna. La Commis- sione non crede doversi negare al Governo questa facoltá,

certa che esso non ne abuserá a danno dei governati, e che : la stessa potrá essere utile per indurre a conchiudere con- .; venzioni con noi quei Governi esteri che ancora non ne |

hanno.

Articolo 14. L’alinea che si propone di aggiungere a que. :

sl’articolo ha giá forza di legge essendo inserito nelle con- venzioni postali sancite dal potere legislativo. S’inserirebbe ora nella legge 18 novembre onde porla in armonia con quelle convenzioni.

Articolo 20. Quest’articolo della legge 18 novencbre stabi- lisce che le circolari, inviti, ecc., non manoscritti, anche con firma manoscritta, pagheranno purchè affrancati centesimi 10 pel corso in tutto lo Stato, e centesimi 8 se saranno distri- buiti dall’ufficio steso in cui vennero impostati; ma Parti- colo 27 stabilisce per gli stessi stampati pure centesimi 10, quando non sono affrancati; sembra perciò che bene non concordino quei due articoli. Quiudi è proposta la modifica- zione che riduce a È quei 10 centesimi per gli stampati che saranno affrancati.

La Commissione (benchè osservi non proporsi ancora Ja diminuzione di tassa per le lettere affrancate) pure credette potersi fissare per essi una minor (assa allorchè vengono af- francati, attesa la grande differenza che passa tra quei stam- pati e le lettere.

Articolu 21. Un fatto, che potrebbe forse provare essere troppo alta la tassa per Je carte manoscritte, è iî continuo decrescimento che si nota nel trasporto delle stesse. Può quindi parere conveniente il diminuire la tassa di questi pli- chi, almeno allorchè sono affrancati, e la Commissione non si periterebbe a proporre una riduzione anche maggiore di quella proposta dal Ministero, se non si avesse a temere che, atteso l’aumento prodotto nella quantitá di questi plichi dalla diminuzione della tassa, avesse a venire il caso di dover li- mitare il peso dei plichi stessi. Limitando dunque la ridu- zione dalla metá a: terzo del diritto per questi plichi affran- cati, vi ha ]uogo a sperare che anche questa parte dei red- diti postali si mostrerá, come le altre, in progressione ascen- dente. Una seconda agevolezza contiene il nuovo articolo 2{ proposto, la quale consiste nel ridurre ai soli plichi affran- cati la disposizione che stabiliva non potere ogni plico, af-

francato o no, pagar meno del diritto pagato da una lettera semplice.

Articolo 28. Alle accennate modificazioni un’altra crede la vostra Commissione essere utile l’aggiungerne, modificazione accettata dal Governo. L’articolo 28 della legge 18 novembre dispone che i giornali stampati da e per l’estero siano sog- getti ai diritti fissati dalle convenzioni, oltre al diritto di bolle devoluto al regio demanio, riguardo a quelli a desti- nazione dei regi Stati predetti, Siccome le convenzioni po- stali giá sancite non ammettono questo diritto di bollo, il cui provento è caduto a poche centinaia di lire, e che è sop- portato ora quasi in totalitá da’gioraali italiani, cosí sem- brerebbe cosa opportuna l’abolirio in massima, lasciando però al Governo del Re la facoltá di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, con che tale diritto di bollo non possa mai essere maggiore di quello che negli Stati medesimi fosse stabilito sui periodici sardi.

La Commissione si lusinga che utile ed equa vorrete tro- vare questa misura, mentre il proprio vantaggio può sugge- rire ai Governi esteri di astenersi dall’imporre un diritto di bollo sui nostri giornali, e, ove nol facciano, il Governo del Re ha, con questa autorizzazione, il mezzo di trattare i gior- nali di quegli Stati nel medo stesso col quale saranno trat- tati i nostri,

Ho quindi l’onore, o signori, a nome della vostra Commis- sione di proporvi l’adozione del progetto di legge presentato dal Governo, con l’aggiunta della modificazione accennata all’articolo 28.

PROGETTO DI LEGGE.

Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 1%, 20 e 21 della legge del 48 novembre 4850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854.

Art. 2. La lettera semplice, spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d’oltremare, è assog- geltata alla tassa uniforme di venti centesimi.

Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero me- diante le prescritte formalitá restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regi Stati.

Art. 8. Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre i grammi 7 e 3 decigrammi ai 46 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte ; da oltre i grammi 25 ai H0 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la fassa della lettera semplice per ogni 2% grammi o frazione di 28 grammi.

Art. 9. Le lettere da e per l’estero vanno sogggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assogget- tarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l’interno, purchè non ecceda il doppio della me- desima. °

Art. 1%. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrá perduto pei mittenti il valore dei francobolli che,