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Di ciò convinta la Commissione, e convinta pure che co- tale cambiamento può aver luogo senza perdita per l’erario e col vantaggio della diminuzione del lavoro agli agenti de- maniali, fu unanime nell’accettarlo i in massima.

Pari unanimitá non vi fu sulla convenienza di assoggettare gli criginali e le copie degli atti giuridici all’uso di una me- desima qualitá di carta, proponendo alcuni fra i commissari che un prezzo piú elevato si fissasse per quella da impiegarsi per gli originali, e minore per quella delle copie. Osserva- vano essere da adottarsi un tale sistema perchè è in maggior armonia collo scopo.di far servire la carta bollata al paga- mento dei diritti di registrazione, in quanto che questi si pagano per ogni atto originale, e non per le copie, le quali si serivono in carta col bollo ordinario.

Che altrimenti facendosi ne deriva ineguaglianza tra liti- gante e litigante in ragione del maggiore o -minor numero delle copie che le circostanze della lite ponno richiedere.

‘ Soggiungevano poter riescire troppo onerose le copie di -

certi atti di loro natura generalmente voluminosi, come la

- compéSizione dei lotti nelle divisioni, le relazioni di periti

sopra questioni intricate, gli esami di testimoni, le testimo- niali di stato e di visita, e simili atti non infrequenti nelle liti, i cui originali sono ora soltoposti ad un diritto fisso, il quale è di gran lunga meno importante del rilevare della carta che dovrá impiegarsi pel solo originale di ognuno di essi; al quale rilevare se si aggiungerá l’importo della stessa carta per le copic, troppo grave sproporzionata riescirá la spesa, é sará onerosissima per le parli meno agiate che divi- dono sostanze non considerevoli, o sostengono liti per og- getti meno importanti. 1 quali inconvenienti se non si fareb- bero per intiero scomparire mediante le diverse qualitá di carta, perchè non è facile di trovare un sistema che intro- duca un’esatta proporzionalitá nelle spese delle liti, in ra- gione cioè dell’importanza dell’oggetto litigioso, considere- volmente si ridurrebbero.

+ In contrario altri osservarono doversi preferire la nnifor- mitá deila carta per meglio assicurare l’interesse delle fi- nanze, rendendosi con essa piú difficili ed in ogni caso piú evidenti Je contravvenzioni, e quindi piú agevole lo sco- prirle; non essere rigorosamente esatta la distinzione fra originale e copia per alcuni atti, a fronte massime del pro- getto del Codice di procedura civile, che considera molti scritti od atti che si fanno, si notificano, si comunicano a vi- cenda i litiganti come altrettanti originali; presupponendo poi la pronta attuazione del Codice medesimo, desiderata da tutti i membri della Commissione come dall’universale, si soggiungeva che molti scritti od atti giuridici riesciranno per l’avvenire meno voluminosi e meno frequenti, e molti saranno risparmiati ; cosicchè fatta la somma da un lato dei diritti di registrazione che ora si pagano, e dall’altro della spesa della carta bollata di un prezzo eguale per l’originale e per 1@copie, non riescirá questa superiore all’ammontare dei diritti di registrazione..

Tali considerazioni prevalsero anche sul riflesso che P’uni- formitá della carta da impiegarsi per gli originali e per le copie fu giá accettata dalla Camera, adottando il progetto di tariffa provvisoria delle tasse sugli atti’ giudiziari, quindi la Commissione deliberò di ammettere l’uniformitá riproposta

dal Ministero.

Esaminando quale sarebbe il prezzo da assegnarsi a tale carta onde corrisponda alineno al rilevare dei diritti giudi- ziari che vengono a cessare, non dissimulò la Commissione essere pressochè impossibile d’instituire dei calcoli, anche soltanto approssimativi, a tale riguardo, perchè, immutata

lav procedura civile, cambiate le dimensioni ed il prezzo della carta, manca ogni elemento per calcolarli, Per queste ragioni lo stesso Ministero nel proporre la suaccennata tariffa

  • delle tasse sugli atti giudiziari la qualificava provvisoria, e

la Camera a tale titolo ammetteva. Tuttavia avendo e la Camera ed il Ministero, previa lunga e matura discussione, - fissato il prezzo di lire una per foglio,” la Commissione se- condò questo voto. L’esperienza dimostrerá se il prodotto corrisponda ai bisogni delle finanze senza troppo gravare i litiganti, e potrá senza inconvenienti arrecarsi in tale’ parte ogni cambiamento opportuno, aumentando o diminuendo il prezzo, semprechè si mostri la convenienza di ciò fare; senza immutare il sistema della legge.

Altra qualitá nuova di carta sará pure dallo Stato provvi- sta, quella cioè da lire 2 per ‘foglio che dovrá unicamente impiegarsi nelle copie degli atti pubblici o sentenze da pe dirsi in forma esecutoria.

Occorre a questo riguardo ricordare che nd Toigeni del Codice di procedura civile, adottato in via provvisoria da

. questa Camera, si dispone: .

All’articolo 657: «L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtú di un titolo esecutivo.»

Allarticolo 658: «Sono titoli esecutivi :

«1° Le sentenze od ordinanze;

«2° Gli atti contrattuali contemplati nell’articolo 1444 del Codice civile.

Al’articolo 659: a Ii titolo esecutivo non può essere messo ad esecuzione che sulle copie spedite in forma eseculoria, salvo i casi in cui la legge ha altrimenti disposto.»

Ora, il Governo avvisò al modo di riscuotere una tassa che tenga luogo dei diritti dí sigillo che ora si ‘pagano per

‘ottenere l’esecuzione delle sentenze, quali diritti rimarranno

in avvenire aboliti, Ad un tal fine si propone in questa legge che le copie spedite in forma esecutoria delie sentenze e de- gli atti contrattuali di cui al detto articolo AU{4 del Codice civile, sieno spedite sopra carta del prezzo di lire 2 per. foglio.

Si è lungamente discusso sulla convenienza o no di abbrae- ciare questo sistema.

Si osservò da alcuni che il diritto di sigillo è- proporzionale e si paga perciò in ragione dell’entitá del debito o dell’og- getto-al quale si riferisce l’ordinata esecuzione, e che sosti- tuendovi carta bollata a prezzo fisso rimane esclusa ogni prg- porzionalitá, e può sovente accadere che una copia in forma esecutiva di un atto pubblico 0 di una sentenza per oggetto di poco rilievo venga a costare assai piú della copia esecu-

toria per oggetti di considerevolissimo valore; per modo che

la spesa non sia piú în proporzione dell’oygetto, ma della voluminositá della copia cui si vuole attribuire Ia pronta ese- cuzione, il che può riescire troppo oneroso per i debitori di piccole somme e di poca importanza per i debitori di vistose, e costituisce una ineguaglianza notabile fra litigante e liti> gante, fra debitore e debitore, la quale non si riscontra ora che si paga il diritto di sigillo proporzionale.

Siccome però tutti riconoscono l’assoluta necessitá che gli atti pubblici abbiano lo stesso effetto che le sentenze passate in giudicato, ed un provvedimento analogo è da tutti deside- rato e sollecitato, cosí gli stessi membri della Commissione che facevano quelle osservazioni proponevano che si man- tenesse 0 si stabilisse. un diritto proporzionale da perceversi sulle ingiunzioni che l’usciere deve a termini degli articoli 677, 762, e relativi del Codice di procedura rilasciare prima che abbiano esecuzione i titoli, fissando tale diritto ad una quota di qaello di emolumento se si tratli di sentenza, ed