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sessione del 1853-54

cato con linea colore di seppia e colle lettere A1, B1, C, ma sarà libero ai concessionari ed alla città di Biella di convenire per collocarla in un sito diverso, salva l’approvazione del Governo per le variazioni che ne conseguissero nel tracciato o nel profilo della strada ferrata.

Oltre le stazioni propriamente dette, vi potranno essere alla occorrenza due fermate presso due case cantoniere, l’una tra Verniasco e Maggionevolo, l’altra presso Sandigliano,

Art. 7. Tutti i progetti parziali delle stazioni e dei siti di fermata, di carico e scarico delle mercanzie e dei passeggieri, non potranno essere intrapresi che in base di progetti di dettaglio esecutivo in tempo presentati ed approvati dal Governo.

Art. 8. Sei concessionari non devenissero ad una intelligenza colla società pella strada da Torino a Novara da essere approvata dal Governo, tanto sull’uso promiscuo della stazione che questa ultima società deve erigere a Santhià quanto sull’esercizio e manutenzione della strada da Santhià a Biella dovranno essi provvedere sì all’erezione della prima, in conformità dei disegni e piani da approvarsi dal Governo, giusta il precedente articolo, come ad ogni cosa necessaria per l’esercizio e manutenzione, e specialmente al materiale mobile necessario per l’esercizio, il qual materiale non potrà essere minore di quattro locomotive coi loro tenders, venticinque vetture per i viaggiatori, tre vetture per animali, e trenta vagoni per le merci, compresi quelli pei bagagli.

Art. 9. La strada ferrata sarà costrutta per tutta la sua estensione ad un sol binario. La distanza tra le guide od i regoli sarà identica a quella della ferrovia di Novara.

Art. 10. La larghezza della strada negli sterri, computata al livello della base della massicciata, sarà di metri sette, compresi i fossati di scolo di 75 centimetri di larghezza.

Ove fossero insufficienti, la loro larghezza sarà aumentata, lasciando però sempre metri 5 e 50 di larghezza libera alla strada, e le scarpe laterali avranno uno e mezzo di base per uno di altezza, sempre che la quantità del terreno non sia tale da richiedere o da concedere una diversa inclinazione. La sommità dei rilevati avrà metri 5 e 50 centimetri di larghezza al livello sul quale sarà collocata la massicciata.

Le scarpe dei medesimi saranno pure formate in ragione di uno e mezzo di base per uno di altezza ad eccezione dei rilevati di poca altezza, nel qual caso le scarpe potranno essere ridotte alla proporzione di uno ed un terzo di base per uno di altezza.

Le scarpe, tanto degli sterri che dei rilevati, saranno coperte di terra vegetale per lo spessore di dieci centimetri almeno, e seminate con erba medica nella stagione favorevole.

Art. 14. I fossi laterali saranno scavati e formati con pendenze regolari, corrispondenti agli scoli esistenti, ed in modo da formare il miglior sistema di scolo che possa essere consentito dal livello generale della superficie dei terreni.

Resta però inteso che i concessionari non saranno obbligati di prosciugare gli scavi laterali nelle parti in cui gli scolatori esistenti non permettono lo sfogo delle acque.

Nei luoghi in cui si avrà della terra sovrabbondante proveniente dagli scavi, sarà la medesima trasportata lateralmente e quindi disposta in forma regolare.

Art. 12. Come venne stabilito nel progetto presentato ed approvato, così sta fermo che tutte le opere d’arte saranno in muratura, esclusa ogni opera in legname, e prima di por mano all’esecuzione loro, i relativi progetti parziali e piani esecutivi saranno sottoposti all’approvazione dell’amministrazione superiore,

Art. 13. Tutti i lavori della strada ferrata saranno eseguiti coi migliori sistemi di costruzione e con buoni materiali di ogni specie.

Le opere d’arte avranno le dimensioni richieste dalla solidità corrispondente all’uso cui sono destinate.

Art. 14. La massicciata e l’armamento saranno eseguiti collo stesso sistema che è stato prescritto pella via ferrata di Novara, ritenuta la larghezza della base su cui poggia la massicciata com’è stabilite all’articolo 10 del presente capitolato.

I rails del peso di trentatrè chilogrammi per metro potranno essere accettati con una tolleranza del 2 per cento di minor peso. La lunghezza loro sarà conforme a quella prescritta per la ferrovia di Novara.

I cuscinetti, sia di giunzione, sia intermedii, avranno le dimensioni medesime di quelli della ferrovia di Novara.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di 0 25 di larghezza per 0 125 di grossezza in mezzo. Quelle di congiunzione all’estremità avranno la stessa misura di larghezza e d’altezza, ma saranno di sezione rettangolare.

La lunghezza tanto delie une come delle altre sarà di metri 2 70.

La qualità di queste traversine sarà uguale a quella prescritta per la strada ferrata da Torino a Novara.

Art. 15. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con barriere o con siepi di biancospino in tutta la sua lunghezza.

Art. 16. Pella continuità delle comunicazioni laterali saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere secondo l’importanza loro.

Per le strade provinciali la larghezza libera del cancello a due battenti, non potrà essere minore di metri 6. Essi saranno stabiliti nel modo stesso con cui lo sono quelli della strada ferrata da Torino a Novara, e verranno collocati nei punti che saranno determinati sui piani e sul profilo.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno o il livello delle strade esistenti sono più o meno elevati rispetto al livello della strada ferrata, saranno formate delle rampe d’accesso con dolce inclinazione che verrà stabilita a seconda dell’importanza delle strade esistenti. Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

I relativi progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Governo.

Art. 17. I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie. In quei siti perciò ove la custodia della strada regolarmente stabilita non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa servire anche di casello di guardia, si erigeranno appositi caselli in muratura.

Art. 18. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero e così collocate che se ne trovi una ad ogni mille duecento metri al più.

Nelle curve non potranno mai essere più distanti di mille metri.

Il piano-modello delle case cantoniere e dei caselli di guardia sarà presentato alla preventiva approvazione del Governo,

Art. 19. Sulla strada ferrata sarà stabilita una linea telegrafica in quel modo stessa che verrà adottato per la strada ferrata da Torino a Novara ed esclusivamente pel servizio della locomozione.