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documenti parlamentari

dotti dall’estero; nel trasporto di questi materiali sulle strade ferrate dello Stato con tariffe di favore; e nella esenzione dei diritti proporzionali sui contratti che occorre stipulare per compiere l’impresa.

Nè diversi sono i vantaggi che in confronto di altre concessioni se ne assicura la finanza, cioè: servizio postale gratuito; trasporto a metà tariffa dei generi di privativa demaniale, dei militari in servizio, e dei materiali di guerra; ed, occorrendo, per causa di guerra esclusivo impiego di ogni mezzo d’esercizio a servizio militare.

La concessione preliminare del 8 agosto passato vietava ai signori Crida e Feroggio, o alla società anonima da essi formata, d’intraprendere alcun lavoro, se prima e dentro il periodo di tre mesi, a far tempo dalla sanzione per legge della concessione, non avessero effettuato nelle casse dello Stato un deposito di lire 500.000; se non facevano in tempo questo deposito decadevano dalla concessione; e davano intanto un avallo di lire 200,000. Recentemente i signori Crida e Feroggio domandarono la facoltà di poter incominciare i lavori, anche prima del deposito suddetto delle lire 500,000; ed il Governo non ebbe difficoltà a ciò accordare, purchè fosse esplicitamente dichiarato che, in caso che, nel periodo fissato, il ridetto deposito non fosse eseguito, i concessionari oltre al decadere dalla concessione ed al perdere le lire 200,000, ammontare della cauzione primordiale, perderebbero eziandio i lavori eseguiti anticipatamente; i quali lavori non meno che la detta somma verranno senz’uopo di costituzione in mora, in proprietà dello Stato. Tale è il soggetto dei due articoli addizionali, apposti in calce alla prima convenzione, colla data del 27 gennaio corrente.

Questa facoltà di cominciare i lavori anticipatamente fu fatta dal Governo ai signori Feroggio e Crida tanto più di buon grado, quanto che si può con essa ottenere di procurare un efficace soccorso alla popolazione dei luoghi, argomento interessantissimo nelle attuali circostanze annonarie; e se ne avrà tanto maggiore utilità, quanto che i lavori primordiali suddetti consisteranno in movimenti di terra, a cui opportunissima è la stagione invernale, ed ai quali ogni operaio è atto a prender parte; onde è appunto che in quest’ultimo tempo vive e replicate sollecitazioni pervennero al Ministero dei lavori pubblici da più comuni della provincia di Biella, perchè procurasse di avviare l’opera di cui si tratta.

Tali essendo le condizioni essenziali della concessione preliminare, spera il Governo che vi piaccia, o signori, confermarla, adottando il progetto di legge che egli ha l’onore di sottomettervi; il quale, promovendo la prosperità di un paese industriosissimo, assicurerà ad un tempo viemaggiormente il felice successo della strada ferrata di Novara, e darà sollievo col lavoro ad una povera popolazione che versa in molta strettezza nei mezzi di sussistenza,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Feroggio Celestino, Andrea Crida e compagnia sono autorizzati a devenire alla costruzione di una ferrovia che, partendo dalla città di Biella, metta a Santhià e ad assumerne l’esercizio.

Art. 2. I medesimi Feroggio e Crida sono e rimangono concessionari di tale ferrovia sotto l’osservanza delle clausole e delle condizioni espresse nel capitolato di concessione, annesso alla presente legge.

Art. 3. Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che loro riguarda, della esecuzione della presente legge che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo,

CAPITOLATO DI CONCESSIONE.

Art. 1. I signori Celestino Feroggio, Andrea Crida e compagnia si obbligano di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, e di dare ultimata nel termine di diciotto mesi dalla data della legge d’approvazione della presente concessione, in guisa da potersi aprire all’esercizio una strada ferrata che, partendo da Santhià metta a Biella, giusta il progetto e disegni formati dall’ingegnere Realis di commissione dei signori Feroggio, Crida e soci, visati dal signor ministro dei lavori pubblici colle modificazioni prescritte a senso delle deliberazioni del Consiglio speciale delle strade ferrate prese nell’adunanza del 3 giugno e 24 luglio 1853, e riformando a tenore di queste modificazioni il progetto che, prima d’essere posto in esecuzione, dovrà essere approvato dal Governo.

Art. 2. I concessionari costruiranno compiutamente questa linea nel detto termine, tanto nel corpo stradale che negli accessori, in quel compiuto e perfetto stato che si richiede per poterla tosto mettere in esercizio. Eseguiranno il tracciato definitivo; faranno tutte le espropriazioni sì definitive che temporarie, indennizzando i proprietari espropriati; esegui ranno i movimenti di terra necessari pei rilevati e per gli scavi, e tutte le opere d’arte, come scali, stazioni, ponti, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello, casotti di guardiani di tali passaggi e delle guardie della strada ferrata; eseguiranno la chiusura della strada con siepi continue, la provvista ed il collocamento in opera delle traversine, delle ruotaie, dei cuscinetti, delle caviglie, dei cunei, delle piatteforme, dei cambiamenti di via, ecc., necessari per il completo armamento della strada e delle vie di scambio, e meglio come negli articoli seguenti di questa concessione.

Art. 3, Nell’esecuzione del progetto sarà facoltativo, in caso di notevole e riconosciuta utilità, e previa approvazione dell’amministrazione regia, di variare la direzione della linea segnata nel medesimo fra il limite di 200 metri a destra ed a sinistra; ma in tali variazioni non potranno essi introdurre curve non esistenti nel piano presentato le quali abbiano un raggio minore di 500 (cinquecento) metri, nè pendenze eccedenti le massime ammesse nel profilo longitudinale del tronco in cui vuol farsi la variazione.

Art. 4. Nei piani parcellari che verranno presentati all’approvazione dei Governo, e su cui sarà segnato il definitivo tracciato della strada, dovranno essere indicati tutti i ponti, ponticelli, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello che fossero necessari per la conservazione delle comunicazioni o per lo scolo e condotta delle acque sia naturali, sia artificiali, pel servizio dell’agricoltura e degli edifizi.

Ma se, a malgrado di questa approvazione anticipata, nell’atto di esecuzione dei lavori fosse reclamata giustamente, o fosse trovata necessaria qualche opera di simil genere, i concessionari saranno obbligati ad eseguirle, ed a stare garanti di qualsivoglia danno recato ai terzi.

Art. 5. La strada verrà a congiungersi con quella da Torino a Novara, a Santhià, previe intelligenze colla società della detta ferrovia da Torino a Novara, e con approvazione per parte del Governo del punto preciso di questa congiunzione, e di ogni altra disposizione occorrente pella regolarità e sicurezza del servizio di ambe le ferrovie.

Art. 6. Le stazioni in Biella, Candelo e Salussola saranno collocate nei siti indicati nel citato piano Realis. S’intende, quanto alla stazione di Biella, preferito e destinate il sito mar-