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documenti parlamentari


Per le strade provinciali non sarà minore di metri 6.

Questi cancelli verranno stabiliti came quelli della strada ferrata da Torino a Novara.

Nei piani generali delle tre lince, che dovranno essere presentati all’approvazione del Governo, saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, e indicato il modo di chiusura.

Art. 24, Nei siti in cui la superficie naturale del terreno, od il piano delle strade ordinarie intersecate, hanno, rispetto alia strada ferrata, una differenza di livello piú o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello mediante rampe d’inclinazione piú o meno dolce, secondo l’importanza delle strade esistenti.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciata di buoni materiali in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime,

Art. 25. I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie; e perciò presso a quelli a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa supplire anche come casello di guardia, si dovranno erigere anpositi caselli, ed applicarvi guardie apposite.

Art, 26. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che il loro servizio possa conciliarsi con quello della custodia d’un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero, e così collocate che se ne trovi una almeno ad ogni 4200 metri di distanza.

Nelle curve però non potranno essere piú distanti di 1000 metri.

Art. 27. Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia a sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.

In tal caso si dovrà conservare alle strade reali, in questi passaggi, la larghezza di metri otto, alle provinciali quella di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.

Art. 28. La larghezza della strada ferrata prescritta all’articolo 17 per un solo binario, potrà essere conservata anche alle opere d’arte di minor importanza, come ponti non eccedenti la luce di metri sei, piccoli acquedotti, sifoni, ece.; ma nelle opere d’importanza maggiore e di piú ampia luce, ed in tutti i passaggi della strada ferrata sotto una strada ordinaria, qualunque sia la larghezza di questi ultimi, si dovrà conservare alle opere stesse la larghezza di metri otio, necessaria per istabilirvi un doppio binario di rotaie; e ciò tanto nella linea di Tortona e Voghera, per la quale si deve acquistare anticipatamente il terreno necessario a questa doppia via, come in tutte le altre linee che fanno parte della presente concessione.

Art. 29. L’altezza alla chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria, se questa passa sotto ia strada ferrata, non potrà essere minore di cinque metri; se però il viadotto sia stabilito con palco orizzontale, tale altezza potrà ridursi a metri 4 50.

Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l’altezza della chiave del volto, o quella del palco orizzontale, sopra i regoli non potrà essere minore di metri 4 60.

Art.30. La compagnia concessionaria è obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque i cui condotti o naturali od artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della sua impresa, a meno che gl’interessati non vi rinunciassero, il che dovrà essere fatto constare regolarmente dalla compagnia.

Se anche dopo l’approvazione del progetto sergessero reclami contro la imperfezione di questi scoli e corsi d’acqua ristabiliti, o per l’ommissione che fosse stata fatfa di alcuni di essi, la compagnia sarà sempre risponsabile del danno recato, e dovrà provvedere a sue spese per farlo cessare a qualunque epoca ciò fosse riconosciuto, purchè sia dimostrato che il difetto non procede da innovazioni portate nei corsi di acqua dopo la concessione, per opera degli interessati.

Art. 31. Quando l’esecuzione dei lavori delle strade ferrate esigesse l’interruzione di qualunque preesistente comunicazione, ciò non potrà farsi senza aver prima provveduto con passaggi provvisori, riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dal commissario governativo. Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al piú presto possibile, e collaudate dal commissario medesimo prima di essere aperte all’uso cui sono destinate,

Art. 32. Le stazioni dovranno, secondo la loro maggiore 0 minore importanza, essere appropriate al buon servizio tanto dei viaggiatori come delle merci; e dovranno essere provvedate di tutte quelle fabbriche e stabilimenti accessori che si richieggono per il pronto e buon servigio delle strade ferrate, come tettoie, ungars, per il carico e scarico delle merci, magazzini, rimesse per lucomotive e per vagoni, officine di riparazione ove sono necessarie, ecc,

Art. 33. Per tutte le opere principali d’arte, cioè pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce arrivi o superi i metri sei, per viadotti, cavalcavia o sottovia, per i passaggi a Jivello delle strade reali e provinciali, e per tulle le stazioni indistintamente coi fabbricati loro attinenti, dovranno essere presentati i piani di delfaglio esecutivo all’approvazione del Governo, prima che ne venga intrapresa la costruzione, bastando che nel progetto generale della strada ferrata in base del quale verrà fatta Ja concessione, sieuo presentati i progetti di massima delle opere stesse, e indicati i sistemi di costruzione che la compagnia si propone di adottare.

Art. 34. Per le opere di minor importanza, come ponticelli, sifoni, passaggi a livello pelle strade minori, case cantoniere ed altre simili, basterà che sieno presentati i moduli a norma dei quali se ne regolerà la costruzione, secondo la maggiore o minore loro grandezza.

Art. 35. Tutti i lavori ed opere d’arte della strada ferrata sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifizi ad essa attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i buoni sistemi e precetti dell’arte, con una solidità proporzionata all’uso a cui sono destinati, e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località attraversate dalle concesse linee o delle vicine. n

Art.36. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle epere suddette per mezzo d’un commissario tecnico. Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo delle ispezioni fatte dal commissario stesso o da altri ufficiali d’arie da lui dipendenti, se sicno nell’interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal capitolato, e di esigere questo adempimento ove la compagnia se ne discostasse,

Se il commissario riconoscerà che i lavori non si eseguiscano giusta le buone regole d’arte ed in conformità degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, la società dovrà farli riformare; il commissario potrà sospenderli ove la compagnia non si presti a questa riforma, e l’amministrazione