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sessione del 1853-54


tamente dalla stazione d’Alessandria, o diramerà da un punto della ferrovia dello Stato che va verso Frugarolo, quanto piú si possa vicino alla predetta stazione, © si avvicinerà alla ciltà d’Acqui quanto piú lo consentono le condizioni del terreno circostante.

Art. 5. La linea da Novi a Tortona si staccherà da quella dello Stato presso la stazione di Novi, ed a Tortona entrerà nella stazione che avrà comune colla linea da Alessandria a Stradella.

Art. 6. Sulla linea da Alessandria a Stradella saranno stabilite le seguenti stazioni; di San Giuliano, di Tortona, di Pontecurone, di Voghera, di Casteggio, di Broni, della Stradella. Oltre a queste stazioni sarà stabilita una piccola stazione in vicinanza del punto di congiunzione delle due strade ferrate, cioè presso al ponte deîla Bormida. Questa stazione, benchè unicamente destinata ai convogli della linea da Alessandria a Stradella, sarà posta sotto l’immediata sorveglianza dell’amministrazione dello Stato, dovendo servire a garantire la regolarità e sicurezza del servizio sul tronco comune delle due ferrovie.

Una fermata sarà stabilita a Santa Giulietta, ove nel progresso di tempo se ne riconosca il bisogno.

La stazione alla Stradella sarà collocata in modo, ed avrà tale sufficienza di spazio da prestarsi comodamente alla prolungazione della ferrovia sino al confine piacentino,

Art. 7. Sulla linea da Alessandria ad Acqui sarà libero alla compagnia di stabilire la strada ferrata continuamente sulla sinistra della Bormida, nel qual caso saranno collocate stazioni in vicinanza di Strevi, Cassine, Gamalero, e Cantalupo; ovyero di stabilirla in parte sulla destra ed in parte sulla sinistra del detto fiame, passandolo presso Cassine e ripassandolo fra Castellazzo e Cantalupo; nel qual caso si collocheranno stazioni a Strevi, Cassine, Sezzè, Castellazzo, e Cantalupo,

Art. 8, Sulla linea da Novi a Tortona sarà collocata una sfazione formale, od almeno una fermata in quel punto che sara riconosciuto il piú epporluno pel servizio complessivo delle popolazioni dei mandamenti di Pazzolo-Formigaro e di Villalvernia.

Art. 9, Sulla linea da Alessandria a Stradella Ja pendenza non dovrà eccedere il limite massimo del 6 per mille.

Art. 10. Sulla linea da Novi a Tortona si tollererà ia pendenza dell’8 per mille nel primo tratto fra Nevi e Pozzolo Formigaro.

Art. 11. In quella da Alessandria ad Acqui si potrà nel tratto vicino a quest’altima città tollerare la pendenza fra il 9 ed il 10 per mille, quando sia ben dimostrato che il contenersi nel limite della pendenza dell’8 per mille, tollerato fra Novi e Pozzolo Formigaro, esigesse un grave aumento di spesa non compensato dal meno dispendioso esercizio.

Art, 12. 1 tracciati delle tre linee riportati sui piani parcellari e ta livellazione generale longitudinale delle linee medesime, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Nell’atto del definitivo tracciamento sul terreno e nel procedere all’esecuzione, potranno però essere introdolti, previo consenso del Ministero medesimo, modificazioni parziali che non si scostino piú di 200 metri dall’una o dall’altra parte della linea primitivamente approvata e non introducano curve che prima non esistessero di raggio minore di metri 600, e potranno parimente essere ammessi cambiamenti parziali nella livellazione, purchè non facciano che la pendenza ecceda i limiti assegnati e non peggiorino la condizione dei passaggi che occorra praticare sotto la via ferrata alle acque 9 alle strade ordinarie.

Art. 13. il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di 600 metri pella linea da Alessandria a Siradella e di 500 nelle alfre due, a raeno che non fosse dimostrafo che in qualche caso eccezionale conviene raccorciare questo raggio per evitare troppo gravi ostaccli od una spesa eccedente; in questi casi si potrà, col consenso del Ministero, siringere le curve a 400 metri di raggio.

Art. 14. Le linee di ferrovia che nelle stazioni sono desti. nate alle manovre dei convogli saranno possibilmente orizzontali, e non potranno in nessun caso avere pendenza che ecceda il due c mezzo per mille.

§ III. — Norme per la costruzione del corpo stradale,
delle opere d’arte e dei fabbricati
.

Art. 15. In tutte ie tre linee concesse la strada potrà essere costruita ed aperta all’esercizio sopra un soio binario di rotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati secondo che lo esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse stazioni.

Art. 16. Nella linea da Tortona per Voghera a Stradella la compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare il terreno necessario per ridurre, quando se ne manifesterà il bisogno, la strada a due binari e costruirà fin d’ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di 6 metri ed i cavalcavia e sottovia che per avventura si dovessero stabilire su queste linee.

Art. 17. La larghezza della strada al livello suporiore nel quale si eleverà la massicciata libera, sarà di metri 5 50,

Art. 18. Le scarpe non pstranno avere ‘pendenza minore dell’1 1/2 per 4 nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all’ t 1/4 per 4. Dove però la natura delle terre o la notevole altezza dei rilevati o delle trincee richiedessero una scarpa maggiore onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela,

Art. 19. La larghezza dei fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri 3 50, stabilita all’articolo 17, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare,

Art. 20. Sarà munita eziandio di fossi la strada fnori delle trincee, dovunque la sede della massicciata si elevi almeno di 0 50 sopra il terreno iafistante.

Art. 21. I ponti saranno costruiti in muratura od in ferro.

Per eccezione saranno tollerati ponti con travate di legno per le Iuci maggiori di cinque metri, ma pur sempre con coscie di struttura murale, e con pile di muro o di cilindri vuoti di ferro fuso murati nel mozzo. In ogni caso però la struttura delle travate di legno dovrà essere disposta in tal guisa che si possa praticarvi le necessarie riparazioni senza interrompere i passaggi dei convogli.

Art. 22. La luce netta dei ponti e l’altezza degli archi e delle travate al disopra delle acque, saranno determinate in mado che il fiume non possa rendersi piú pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente,

La compagnia dovrà perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, e per difendere la strada ferrata ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponta in ogni stato del fiume.

Art. 23. Pella continuità delle comunicazioni laterali ordinarie, saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere, secondo ia importanza della strada a cui servono.

Per le strade reali la larghezza libera del cancello a due battenti non potrà essere minore di metri 8;