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DOCUMENTI PARLAMENTARI

beni ipotecati a favore della societá, mediante notificazione loro fatta dell’ingiunzione ottenuta contro il debitore.

Art. 57. Gli atti cominciati contro il debitore saranno va- lidamente continuati contro il medesimo sino a chei terzi, ai quali si fossero i beni alienati prima della traserizione di cui all’articolo 46, avranno legalmente fatto conoscere alla societá il loro contratto. i i

In questo caso gli atti saranno continuati contro | terzi pos- sessori quindici giorni dopo notificanza loro fatta dell’ingiun- zione.

Art. 88. Le disposizioni del Codice di procedura civile sulle subastazioni giudiziarie saranno osservate in quanto si conci. liano rolla presente legge.

Art, 59. Le presenti disposizioni non saranno estensibili ai

cessionari di ragioni delle societá di credito fondiario.

TITOLO V.

CEDOLE FONDIARIE.

Art. 60. Fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo dei prestili effettuati, le societá di credito fondiario avranno il diritto di emettere cedole fondiarie, nominative ed al por. tatore, le quali non potranno essere suddivise in cartelle minori di lire cento caduna.

Le nominative saranno trasmessibiii per via di girate senza altra garanzia che quella risultante dall’articolo 1699 del Co- dice civile.

Art. 61, Le cedole non potranno emeltersi se non cento giorni dopo l’iscrizione ipotecaria presa dalla societá in forza dell’atto pubblico del prestito relativo.

Esse dovranno essere firmate dal direttore e da due mem- bri dell’amministrazione indicati nello sfatuto, ed inoltre va- lidate dalla firma del regio commissario, il quale prima di vidimarle dovrá verificare se furono adempiute tutte le con- dizioni volute per la loro emissione.

Art. 62. Le cedole saranno sempre riscattabili al pari, nel modo e nei limiti determinati degli statuti,

Fino al giorno in cui saranno debitamente chiamate al ri- scatto, esse frutteranno un annuo interesse.

Art, 63. L’annuo riscatto delle cedole dovrá comprendere Ja totalitá delle somme pagate dai muluatari in ciascun anno sia a titolo di quota di sdebitazione, sia per restituzione an- ticipata in numerario, come eziandio tutti quegli altri pro- venti che a norma degli statuti costituir debbono il fondo di riscatto o d’ammortizzazione.

Le cedole siffattamente riscattate saranno annullate pub- blicamente. i

Art. 64.1 detentori di cedole fondiarie non avranno azione che verso la societá.

Non sará ammessa opposizione al pagamento del capitale e deglinteressi che in caso di smarrimento delle cedole,

Quando le cedole smarrite siano nominative, si appliche- 0

ranno le disposizioni vigenti riguardo allo smarrimento di cedole nominative del debito pubblico.

Art. 65. Le cedole fondiarie saranno equiparate alle obbli- gazioni dello Stato, non solo per l’applicazione degli articoli 346, 348 c 401 del Codice penale, ma eziandio per ciò che è relativo al sequestro, alle malleverie degli impiegati, alfa loro inscrizione sui bollettini della Borsa ed alla senseria do- vuta per la loro negoziazione.

Mederimamente in tutti in casi in cui i capitali degl’inca- paci, dei corpi morali e degli stabilimenti pubblici o d’ pub. blica utilitá, possono convertirsi in cedole del debito pub-

blico, questi capitali potranno nello stesso modo, e mediante le formalitá prescritte, impiegarsi in cedole fondiarie.

Art. 66. La Banca Nazionale e la Banca di Savoia, per ea stensione dei diritti loro concessi dalle leggi che le regolano, potranro fare anticipazioni su deposito di cedole fondiarie, ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di duesole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformitá delle disposi- zioni dei loro statuti relativamente al!e rendite dello Stato.

Art. 67. Le societá di credito fondiario avranno un fondo di riserva impiegato in cedole del debito pubblico od altre carte di credito verso lo Stato,

Art. 68. Per costituire il fondo di riserva le sole societá

mutue potranno nell’effettuare il prestito, a titolo di deposito per la garanzia solidale, prelevare dai mutuatari una quota parte proporzionale all’ammontare di detto prestito, - Mediante il pagamento di questa quota parte, la quale non potrá eccedere il 4 per cento del capitale inutuato, e di cui all’estinzione del debito si fará conto al mutuatario, questo sará esonerato da ogni maggiore solidarietá sociale,

Occerrendo alle societá mutue di prevalersi del fondo di riserva, non potranno porre mano sul premio di assicura- zione depositato dai mutuatari, che dopo esauriti gli altri proventi che concorrono a formare il fondo medesimo.

TITOLO VI,

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 69.1 diritti d’insinuazione e d’ipoteca, dovuti alla fi- nanza per i contratti di mutuo colle societá di credito fondia- rio, e le relafive quitanze di questa, saranno convertiti in una fassa o contributo annuo da pagarsi all’erario pubblico da ciascuna di dette societá sulla base di 0 12 e mezzo per ogni cento lire sopra l’ammontare dei prestiti effettuati da esse, e non estinti.

I diritti dei contratti accessorii ai sopra indicati saranno anticipati separatamente dalle societá sulle basi delle vigenti tariffe, a meno che il mutuatario non preferisca di pagarli direttamente egli stesso.

Art. 70. Le societá di credito fondiario saranno poste soito la sorveglianza del ministro delle finanze.

Soito i suoi ordini commissari nominati dal Re esercite» ranno un controllo permanente sulle operazioni, i libri, i ti= toli di credito ed i fondi di ciascuna societá,

Art. 74. Il Governo, udito il Consiglio di Stato, approverá, e sulla loro richiesta modificherá gli statoti delle societá di credito fondiario, i quali saranno annessi al decreto reale di autorizzazione di ciascuna di esse, e determineranno segna» tamente: -

1° Il miodo col quale si dovrá procedere perle richieste di mutuo ed | documenti necessari;

£° La natura dei fondi che non potranno accettarsi come pegno ipotecario, e quello degli stabili accettabili al disotto della metá del Icro valore;

3° La tariffa delle annualitá ;

h° Il modo, le condizioni del riscatto anticipato parziale 6 totale, e quelle della ridazione dell’annualitá nel caso con- templato dall’articolo 34;

5° L’intervailo di Lempo stabilito fra il pagamento delle an- nualitá dovute dai mutuatari, e quello degii interessi dei ca- pitali dovuti dalla societá;

6° Il modulo ed il modo d’emissione, di riscaito e di ane nullamento delle cedole fondiarie e le norme per l’estrazione a sorte di quelle siffattamente riscattabili;