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della sog i i eredito fondiario, salari che, medianie la riduzione dell’ipoteca legale da indicarsi, acconsentirá al prestito nella somma che vani ivi accennata.

Art, 19. Per la posposizione delle ipoteche della moglie o delle nuore, si presenteranno inoltre:

1° L’atto di consenso dalle medesime prestato alla posposi- zione, passafo nanti il giudice di mandamento del domicilio Joro;

Da tale atto dovrá constare che il giudice si assicurò della libera volontá della consenziente e che la medesima conosce la natura ed il valore dei beni che sono colpiti dalla sua ipo- teca legale:

2° L’avviso di quattro prossimiori parenti della moglie o delle nuore, od iu difetto di quattro amici della famiglia.

ll relativo alto sará ricevuto dal giudice di mandamento predetto.

Da tale atto dovrá constare che sono i dichiaranti infor- mati del libero consenso della moglie o delle nuore, e del niuno pregiudizio derivante dalla chiesta posposizione per essere i beni del marito o del suocero largamente bastanti a cantela delle Jero ragioni. Di questi beni dovranno dare la generica indicazione ed accennare il valore.

in caso di dissenso fra i medesimi si fará constare nell’atto dell’opinione metivata di ognuno di essi.

Art. 20. Per la posposizione delle ipotechs legali, compe- tenti ai mineri ed agli interdetti, si presenteranno oltre ai recapiti indicati nei 5 numeri dell’articolo 18:

1° L’atto di consenso del protutore, passato nanti il giudice di mandamento del domicilio del minore o dell’interdetto, re- datto nelle conformitá prescritte dal uumero 4 dell’arti- colo 19;

2° Il parere ragionato del Consiglio di i tania colle indica - zioni di cui al numero 2 dell’articolo 19.

Art, Z1. Per la posposizione delle Spureena corpetenti ai

< --- favmalitá prescritti figli di famiglia si osserveranno le steso Turco ú

per la posposizione delle doti di cui nell’articolo 19.

Qualora il figlio di famiglia sia minore degli anni 18, dovrá aggiungersi ai quattro prossimiori parenti od amici il sindaco del luogo del domicilio del richiedente la posposizione o di chi ne fa le veci,

Art. 22, Il ricorso colle carte suindicate sará presentato al segretario del tribunale, che dovrá comunicarlo lo stesso giorno della presentazione all’avvocato fiscale. Questi dovrá redigere le sue conclusioni scritte a piè del ricorso stesso e consegnare il tatto alla segreteria nel termine di giorni cinque,

Il segretario consegnerá tosto Ie carte al relatore che sará dal presidente deputato, ed il tribunale dovrá pronunciare nel termine di giorni $ sull’ammessione o no della domanda con decreto scritto sullo stesso ricorso.

Il tribunale non potrá dare provvedimenti preparatorii, ma dovrá limitarsi ad ammettere o rigettare la domanda.

La reiezione di questa non impedirá però agli interessati di ricorrere nuovamente per la stesso oggetto, corredando la domanda di maggiori o piú esatte giustificazioni.

Art. 25. Se nel termine di giorni cinque successivi al de- creto del tribunale gl’interessati non dichiarano al segretario che ne riceverá Patio, di volersi provvedere nanti il magi- Strato d’Appello per la riparazione della provvidenza che fa luogo alla posposizione, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione della medesima e del certificato del segretario comprovante la non fatta dichiarazione, fará Pannotazione nei suoi registri della posposizione concessa.

Art. 24, Nel caso venga fatta la dichiarazione, gl’interessati |

dovranno presentare il ricorso al segretario del magistrato d’Appello nel termine perentorio di giorni 10, presentando tutte la carte relative,

Si osserverá presso del magistrato d’Appello lo stesso pro- cedimento di cui nell’articolo precedente; ma il termine tanto per le conclusioni che per il decreto sará di giorni dieci,

TITOLO III.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI MUTUATARI.

Art. 25,1 mutuatario estinguerá il sno debito per mezzo di un determinato numero di annualitá, ma avrá sempre la facoltá di liberarsi in tutto od in parte del capitale che ri- mane dovuto alla societá, nel modo ed alle condizioni deter. minafe dallo statuto.

Art. 26, Potrá tuttavia il mutuatario essere astretto allo integrale pagamento del capitale di cui rimane in debito verso la societá, sempre quando lo stabile ipotecato non of- fra piú sufgciente garanzia, e nei casí previsti dalla presente legge o dagli statuti.

Art. 27. L’annaalitá, di cui all’articolo 23, comprenderá nella quotitá determinata dal decreto d’auforizzazione e dagli statuti;

4° Il frutto del capitale mutuato;

2° La somma da applicarsi alla sdebitazione di questo ca- pitale;

3° Le spese d’ammipistrazione di cui al mumero 3 dell’ar- ticolo secondo;

4° La quota dei diritti d’insinuazione e di ipoteca raggua- gliata a quanto sará effettivamente pagato dalla societá per

la tassa erariale ed altri diriiti di cui all’articolo 69 della’

presente legge; 3° Le altre fasse stabilite dagli statoti. Art. 28, E facoltativo al mutuatario di scegliere l’annualitá

che intende pagare; ma, quaicrá 2550 NON potesse adempiere

all’impegno assunto, Ja societá non potrá esercitare contro di lui i diritti conferitile dalla presente legge che fino alla con- corrente di una annualitá del sette per cento.

Ia questo caso il mutao s’inteaderá contratto sopra delta hase; e dell’eccedenza delle annualitá precedentemente pa- gate nove decimi saranno computati qual pagamento a titolo di liberazione parziale operatasi dal mutuatario, € l’altro de- cimo rimarrá acquistato alla societá a titolo d’indennitá.

Art, 29. Fino alla compiuta estinzione del debito, tutte le somme che in virtú, di spropriazione forzata per utilitá pub- blica, per passaggio d’acque od altrimeati, fossero pagabili per parte o pella totalitá del fondo ipotecato alla societá, saranno a fitolo di liberazione anticipata del mutuatario ver- sate direttamente nella cassa della societá, e dedotte dal ca- pitale di cui questa è in credito, salvo che il mutuatario pre- ferisca dare sopra un ‘altro stabile una corrispettiva prima ipoteca di convenienza della societá.

Art. 30, Il debitore che avrá estinto un quinto del suo de- bito, potrá chiedere la riduzione proporzionale della ipoteca che gravita sopra i suoi stabili.

Questa riduzione parziale si opererá sull’esibizione al con- servafore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione della societá, vidimata dal regio commissario presso di essa,

Art. 31, Estinto che sará il quinto del suo debito, il debi- tore potrá eziandio ottenere una riduzione di annualitá, chie- dendo che sia prolungato il tempo per l’estinzione del rima- nente suo debito nel modo che sará determinato dagli statuti.

Questa prolungazione di mora, che dal giorno della sua