Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/170

questi nuovi titoli di eredito per mezzo di ira’ageivita centrale “che, a nonie € per ‘eúnto di tutte fe’singole’sécietá, emettesse “un titolo unico, ovvero col fare facoltá alle’ ‘bocietá di dele-

‘gare il Tote diritto ‘di emettere le cedole, È) col, regolare. le.

“condizioni di questa” delegazione ?

‘Ma; appunto perchè sono evidenti gl’inconvenienti gravis- "Bici ‘che deriverebbero dal porre ad un ‘tratto i in cireblazione “fante ‘cèdole’ di: diversa orfîgine, la vostra Commissione, fidan- “dosi sull’interesse stesso dello societá ‘e soprá’ roculatezza del Governo,” si astiene dal proporvi nuove “disposizioni in pro-

‘posito; visto che éssa non reputa che queste possano Gssere ’

“Fileagliate da quelle sancite nella legge, q Mando ta loro, ado- zione fosse riconosciutá nécessaria, ©‘ ú

i “Premesse queste generali ‘considerazioni, ‘e veriendo alle.

“Varianti € ‘modificazioni introdotte negli articoli di questo ti-

dolo, jova avvertire che esse accennano | piú alla” forma che (L P PE

‘alla sostanza del progelto ministeriale,

Per maggiore brevitá la Commissione propone ‘di riunire in due | soli gli articoli 88, 59, 60 e 6l’del progetto ministe- i “riale, astenendosi nèl nuovo ‘articolo 69, ‘corrispondente ai.

i

‘due primi c del Governo, di ‘parlare. d’estrazione a sorte, onde.

certi limiti sí potrebbe autorizzare. — “N secondo ‘alinea dell’arficolo 65 del progetto ministeriale ‘aveva per, iscopo di scemare Pimmoralitá

_puili che ne dovevano risultare. Ma ora che j premi non sono

DI

| obbligare le societá a dividere con, altri che coi propri. azio-

— pisti i proventi delle loro operazioni. “Epperò essa yi pro-

‘poi i sopprimere questo. secondo alinea, dell’articolo ac- _gennato. : VI propone ancora che della parte rimanente. dello stesso

“articolo, 65 se ne faccia ‘due articoli. distinti, . di cui uno, ri-| — stretto al solo primo alinea, costitpirá il 67 del progetto della: Commissione, è gli alinea terzo e quarto, ai.quali viene, ag- : giunto i l’articolo 66 del Ministero, formerebbero l’articolo 68 | della nuova (IRE, il quale chiuderebbe le disposizioni :

Telative alle cedole..

Nell’ultimo titolo del progetto maigrie gli articoli 67.

2 Vi diedero luogo all’esame di due questioni di massima di

«grande rilievo. L’una. è la convenienza e Popportunitá di con-. vertire í diritti d’insinuazione e d’ipoteca.in una lassa era-.

‘riale da ‘pagarsi dalle societá. La seconda sta nel. «vedere. se

vabbj pi a concedere o no.alle provincie di.sussidiare le.societá

di mutuatari. Non isfuggí alla vostra Commissione la patta della con-

yersione dei diritti d’insinuazione e. d’ipoteca; ma le consi-

derazioni che indussero ii minisiro.delle finanze a. proporla gonvinsero pur lei della. necessitá di saneirla nella legge

organica delle societá di Credito. fondiario...E in vero con.

questo progetto, mirando noi principalmente a..rimuovere,i

«Piú gravi ostacoli che incagliano. il. Credito. della. proprietá |

fondiaria, non. passiamo. logicamente tacere che uno dei mag.

.ggiori di essi deriva appunto dai pesi fiscali e a spese sie

gravano i contratti di mufuo. . .. La difficoltá stava nel conciliare due anposte cibtassii8:

quella. di non dimisuire un ramo di entrata nelle attuali stret- ‘ terze: del pubblico: erario, ie quali esigono anzi che non: si

pretermetta verun elemento d’imposta, e quella: di alleviare Îl peso che gravita sulla proprietá fondiaria, Lai il fatto: dei diritti d’insinuazione e d’ipoteca.

Hlministro credette vincere la difficoltá adottando un:prov-

vedimento che gli venne probabilmente suggerito dal pro-

precludere la Via ad un altro @ genere di ‘riscallo, che in.

i premi, chia- E “mando in certi limiti i mutualari a i godere, d reltamente degli j

essi, la ‘vostra Commissione reputa che non si. possano i

getto di legge helgico, e da ‘quello ‘elaborato dalla Commis- siorie dell’Assembleá legislativa francese, convertendo cioè l’integrale pagamento dei diritti d’insinuazione e d’ipoteca che, nella massima loro” entitá, debbbotio "sborsarsi nell’atto stesso del mutuo, in un pagamento ‘rateato dell’ammontare

‘di questi diritti per tutta la lunga durata dei prestiti della

specialitá delle societá, con che siffatto piagamento fosse bensí compreso nelle annualitá da servirsi da ogni mutuatario, ma dovesse dalle societá: medesime di ogni anno all’erario pubblico.

Se nòn che; mèntre nel progettò dell’Assemblea legislativa francese la tassa erariale in questione è ragguagliata ad una annualitá di 10 centiisimi per’ogni 100 lire dell’ammontare delle cedole fondiarie ‘in circolazione, il ministro delle fi- ‘ninze; seguendo l’esempio dél Belgio, Îla ragguaglia ad una Annualitá di 12 centesimi e mezzo per ogni 100 lire sopra‘ l’ammontare dei prestiti effettuati d’alle societá e non estinti. ‘La vostra Commissione rimase in forse sè, stabilita sopra und base consimile, ques la tassa erariale fosse da un lato ba-

stevole, perchè lu Stato nulla scapitasse per effetto della cone

‘Versione, e dall’altro non "gravassé îl mutuatario al di lá di quanto lo è attualmente ‘dai diritti d’insinuazione e d’ipoteca. “Ma l’esempio desunto dalle proposte fatte a tale riguardo nel Belgio ed in Francia, lc asserzioni del ministro delle finanze ed Ì computi da lei fatti, persuaserò la Coîmissione che, fis- sata in tal modo. la tassa fo discorso, . è tale da ‘tutelare ad un tempo l’interesse dello Stato e quello dei mutuatari.

Ed invero, rispetto allo Stato, il prodotto. di essa corri-

sponderá a quanto coí diritti stabiliti” dalla nuova tariffa, V’e- rario pubblico percepirebbe, qualora in cioquantanni il pre- ‘ stito si rinnovasse quattro volte circa (1).

Rispetto poi ai mutuatari, il beneficio risultante dalla pro- posta conversione è troppo evidente per. avere hisogno di essere dimostrato. Anzi esso è tale. che la vostra Commissione vorrebbe che fosse fattibile il poterlo generalizzare, anzichè .restringerio ai.soli mukuatari delle societá, Ma è pur {roppo eziandio evidente che il generalizzare la conversione dei di-

riti d’insinuazione e d’ipoteca incontrerebbe, nella sua est-

cuzione pratica, inconvenienti grandissimi ed inevitabili.

. Sopra Paltra suestione di massima, che sollevò l’ultimo ti. tolo dei progetto ministeriale, la vostra Commissione si scostò dall’opinione del ministro, inquantoché ripugnò dall’atte- nuare uno dei principali pregi della proposta legge, solo in vista di un’eventualitá e senza necessitá col sancire IN eSSa che le provincie potranno sussidiare le societá di mutuatari, E invero, sebbene la, Commissione.desideri quanto altri mai do stabilimento-di, socistá. di mutuatari,.e comprenda che questa legge deve prevederne, regolarne :e promuoverne lo stabilimento, pur essa non s’illude.sulla possibilitá di vederne sorgere nel nestro paese, e.ne reputa quindi la fondazione una mera eventualitá. D’altra parte; sebbene essa comprenda la convenienza e Dopportunitá, che. le. provincie coadiuviao questo stabilimento, tuttavia stima di iulta inutilitá Particolo 7h, stantechè, mentre nulla :ingova:al diritto comune, intro-

(1): Colla tariffa annessa alla legge 9:settembre 1854 i diritti da. percepirsi. dallo Stato. #00) un. capitale di lire 100,000 sono:

Diritto d’insinuazione 1 per. cento del capitale mutuato (ar- ticolo 86) . . L, 1000

Diritto di quitanza 0 50 per palla del capitale matite (articolo 57). . ue 500

— Diritto dl’ipuboon 1 per cento del capitale snuimalio,» 100 e Potale . .. L. 1600

CE E TTT . 0 004/800

CR TI] . +00, 2?