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se

posta incontro ad un controsenso come sarebbe quello se, giá eseguita una sentenza d’autorizzazione per espropriazione, fosse poi dichiarata ingiusta e riformata.

Ma a queste considerazioni che non isfuggirono alla vostra Commissione, essa oppone l’esempio non solo di varie cause, nelle quali la sentenza è dichiarata esecutoria non ostante lo appello, ma segnatamente la convenienza di tutelare ad un tempo le societá ed il debitore; la poca probabilitá che suc- ceda il caso che una sentenza la quale autorizzi l’espropria- zione sia riformata, ed anzitutto finalmente la convenienza di non derogare al diritto comune se non quando è indispen- sabile il farlo, e nei limiti strettameute necessari. Colla va- riante proposta si ottiene il vero scopo per cui si vuole sop- presso l’appello, poichè la societá non è incagliata, e si giunge a questo scopo con forme meno dure che non sieno quelle stabilite nel progetto ministeriale, dacchè non si preclude la via all’appelio. Rispetto poi all’effetto pratico della variante proposta, la Commissione reputa che nel maggior numero dei casi sará pressochè il medesimo dell’inappellabilitá, im- perocchè togliendo all’appello il suo effetto sospensivo, i de- bitori delie societá non avranno interesse a ricorrervi, visto che il loro debito essendo certo e spiccio, non si appellereb- bero che per guadagnar tempo. Ciò posto, parve piú equo e piú conveniente alla vostra Commissione per ottenere lo stesso scopo lasciare l’adito aperto all’appello, che non sopprimerlo alfatto. Può epporsi agli articoli 42 a 44 della Commissione, che la procedura con essi introdotta è piú rigorosa di quella di cui negli articoli 38 a AI del Ministero, e sí scosta al- quanto dal Codice di procedura civile, ma la Commissione crede di giustificare il suo operato osrervando:

Che essendosi, tanto nel Codice di procedura, quanto col- l’articolo 34 della presente legge, attribuito agli atti pubblici la pronta esecuzione, è mestieri d’adottare tutti quei provve- dimenti che giovano a tale scopo, ed omettere perciò tutti quegli atti od incombenti che, senza giovare ai veri interessi del debitore, porgono a questo il facile mezzo di paralizzare gli effetti della clausola esecutoria attribuita a quegli atti. Tali provvedimenti sono lanto piú da adottarsi in una legge della nalura di questa, poichè se alla societá di credito fon- diario non si assicura il mezzo di conseguire nel piú breve termine possibile i loro crediti, non può sperarsi che pro- sperino.

Ora il contenuto negli articoli 42 a 44 della Commissione mira unicamente a togliere ai debitori la facilitá d’incagliare il corso della giustizia senza loro profitto, lasciando però ad essi aperta la via di far valere ogni eccezione che siano in di- ritto di proporre.

Diffa..:, secondo il progetto ministeriale, Ia subastazione degli stabili deve essere preceduta da un’ingiunzione al de- bitore di pagare, e quando questa è esecutoria, si prescrive che sia sempre citato il debitore davanti il tribunale, per ve- dere autorizzata la vendita degli stabili ipotecati. Ora in pra- tica è osservato che, anche quando l’ingiunto s’astiene dal fare delle opposizioni all’ingiunzione (il che non sempre av- viene, poichè esse mediante, fondate o no, riesce tuttavia a ritardare la subastazione), quasi sempre profitta della sue- cessiva evocatoria davanti il tribunale per fare delle eccezioni le quali, siccome danno luogo ad una sentenza, giunge essa mediante (e mediante l’appello, nella procedura ordinaria) a ritardare lungamente il corso dell’espropriazione forzata.

Per contro colle disposizioni dalla Commissione proposte, il debitore ottiene tuttavia il beneficio sia del termine fissato per pagare, sia del diffilamento che si venderanno i suoi beni, ma trascorso tal termine rimane autorizzata senz’altro

la vendita; per modochè si cumulano in un sol atto e P’in- giunzione e l’autorizzazione della vendita, senzachè nc siano pregiudicate le legittime eccezioni che competer possano a qualcuno dei debitori; poichè giusta l’articolo 44 sono au- torizzati a farle valere; con questa differenza, che cioè deb- bono essi rendersi attori in opposizione contro la societá, il che difficilmente faranno al solo oggetto d’innoltrare frivole eccezioni, perchè dovranno usare diligenza a fare delle spese, a vece che lasciandosi sussistere la disposizione prescrivente che il creditere debba sempre evocare in giudizio il debitore per vedersi autorizzare la vendita, costui trova il facile co- modo e poco costoso mezzo d’addurre delle eccezioni seb- bene insussistenti, e di conseguire il desiderato ritardo.

Conseguenza del sistema della Commissicue sará che in po- chissimi casi il tribunale sará chiamato a pronunziare sopra opposizioni dei debitori, a vece che lo sarebbe nel maggior numero de’ casi. Anzi si crede che questo vantoggio potrebbe egualmente, senza il menomo inconveniente, conseguirsi, nelle subastazioni regolate dal diritto comune, qualora, quando si riveda il Codice di procedura civile, si modificas- sero le relative disposizioni nel senso degli articoli 42 a 44 dalla Commissione proposti.

Con maggior ragione è impugnabile l’articolo 4h per Îa sop- pressione proposta dell’inserzione della vendita nel giornale della divisione rendendola per contro sempre obbligatoria nella gazzetta ufficiale. E in vero giova confessare che questa è una deroga alle vigenti leggi la quale non ha importanza tale da essere di tutto punto giustificata. Tuttavolta però la vostra Commissione reputa doverla proporre sia perchè }’e- sistenza delle divisioni è minacciata, sia perchè non vi sono giornali in ciascuna di esse, e dove sono per lo piú non gua- rentiscono tutta la pubblicitá desiderabile, sia perchè cre- dendo indispensabile dare la maggior pubblicitá alla vendita, preferiva derogare l’attuale legislazione coi sopprimere }’in- serzione nel giornale della divisione, che col renderia nello stesso mentre obbligatoria nella gazzetta ufficiale. La vostra Commissione però, non appoggiando in definitiva questa sua proposta, che sulla convenienza di alleviare il debitore di una spesa al postulto di poca entitá, si rimette a quanto la discussiune sará per suggerire di piú conveniente in propo- sito.

Il Y titolo del progetto di legge definisce e regola il privi- legio caratteristico delle societá di credito fondiario, quello cioè di emettere cedole fondiarie. Queste sono titoli di ren dita, i quali assicurano ai loro detentori un annuo interesse, ed il rimborso del loro capitale nominale in certi limiti de- terminati dagli statuti, ma sempre a piacimento della so- cietá che li ha emessi.

Per agevolare la circolazione di siffatti titoli, dalla quale dipende l’essere delle societá di credito fondiario, il Go- verno, ad esempio di quanto sí praticò altrove, chiedeva nel suo progelto di poterne autorizzare il riscatto con premio 0 vincite circoscrivendo però questi premi in limiti tali da me- nomarne gl’inconvenienti,

Ma giá fu riferito come, nella discussione relativa all’arti- colo 1 di questo progetto, la vostra Commissione respiogesse in modo assolute ogni specie di premio annesso alla cedola fondiaria, e sostituisse cosí il sistema germanico da lunga mano favorevolmente esperimentato al proposto sistema francese, il quale, tuttochè di fresca data, giá chiarí eviden- temente i suoi vizi.

Indipendentemente dai motivi giá addotti, la vostra Com- missione fu condotta a respingere in modo assoluto il ri- scatto delle cedole con premi, dal convincimento che il mezzo