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DOCUMENTI PARLAMENTARI

che i prestiti eventi una durafa inferiore alla massima sono di gran langa ineno numerosi,

La Commissione stima che la facoltá di chiedere che sia prolungato il tempo per l’estinzione del rimanente debito, includa una deroga all’obbligo imposto alla societá di non ef. fettuare alcun prestito di una durata al di ]á del maximum stabilito ; essa reputa che la prolungazione di mora in vista della riduzione dell’annualitá è sostanzialmente un nuovo mutuo, che quindi.la societá può contrarre per la massima durata assegnata ai suci prestiti. Tanto è vero che in pres- sochè tutti gli statuti delle associazioni territoriali della Ger- mania, nei quali si accenna alla riduzione d’annualitá è detto che il mutuafario potrá chiedere che il rimanente suo debito sia considerato qual nuoro prestito duraturo a suo piaci- mento nei limiti assegnati ai prestiti normali.

La Commissione in conseguenza ha redatto Particolo 31 nel senso di dare la maguior efficacia alla riduzione delle an- nualitá pensando che un soverchio prolungarsi del prestito in tale condizione era da preferirgi al lasciare i primi mutnatari della societá sotto il peso di una annualitá troppo grave re- lativamente al reddito dei loro fondi.

Il tito!o IV concernente i mezzi speciali concessi alle s0- cietá per la riscossione dei prestiti, sollevò molte discussioni nel seno degli uffici ed in quello della Commissione. A prima giunta alcuni lo oppugnavano per la eccessiva sua severitá; altri per la condizione privilegiata fatta alle societá ; altri fi - nalmente perchè lesivo dei diritti dei terzi,

L’assimilazione della riscossione delle annualitá all’esa- zione dei tributi, e la facoltá concessa alle socielá d’essere immediataraente pagate dal deliberatario dello stabile da esse espropriato, sollevarone segnatamente le maggiori opposi- zioni.

Tuttavia l’andamento delle societá di Credito fondiario es- sendo assolutamente impossibile, se esse non hanno mezzi pronti e sicuri per la riscossione dei loro crediti, cosí negli uffici come nella Commissione si riconobbe la necessitá di concedere silfatti mezzi,

Ciò ammesso, rimaneva a vedere se quelli proposti dalMi- nistero meritavano gli appunti che loro si facevano dagli op- positori.

Rispetto alla loro severitá, V’obbiezione sussiste; ma vuolsi avvertire che, olire ali’essere questa severitá indispensabile, essa è d’altronde temperata daí limiti entro i quali le societá possono usarne ; dall’utile che le medesime ricavano în caso di protratto pagamento per parte dei muluatari; e finalmente dalla possibilitá che questi hanno di sottrarsi alla compul- sione coatta dell’esattore, prevedendo nelle annate buone alle eventualitá di non pagamento nelle cattive, colla facoltá loro concessa da tutte le societá di poter pagare anticipatamente quel numero d’annualitá che loro talenta e d’imputare que- sto pagamento a piacimento sulle ultime, ovvero sopra le prime annualitá da foro dovute. D’altronde, come osserva il ministro nella esposizione dei motivi, questa severitá è indi- spensabile per rialzare il credito della proprietá fondiaria, depresso appunto per la facilitá che i proprietari trovano 0g- gidi di protrarre l’adempimento dei loro impegni sotto la egida di ripetuti giudizi, e per effetto di iunghe ed intricate espropriazioni. Arroge finalmente che, indipendentemente che le societá non hanno interesse a molestare i loro mutua- tari, il solo timore della severitá dei mezzi di cui dispon- gono, ne renderá in pratica ristrettissimo l’impiego.

Rispetto alia condizione privilegiata fatta alle societá, la obbiezione sussiste ancora ; nia il solo mezzo d’impedire che vi sia privilegio, starebbe nel generalizzare per i privati le

facoltá concesse alle societá, Or ben di leggieri si comprende che, estendendo siffattamente quesie facoltá, prima di avere rimediato agli inconvenienti della restituzione integrale a breve scadenza, sí peggiorerehbe l’attuale condizione di cose perchè si darebbero mezzi piú potenti d’esecuzione non solo agli onesti creditori, ma eziandio agli usurai, e quindi l’usura che appunte vuolsi e debbesi restringere e, ove si potesse, torre assolutamente di mezzo, verrebbe a svilupparsi mag- giormente, rendendo piú pronte epperciò piú gravi le fatali conseguenze che d’essa giá si deplorano.

D’altronde, come giá avvertimmo, alcuni di questi diritti eccezionali giustificabili quando si concedono a societá che non potrebbero altrimenti senza di essi compiere il benefico loro mandato, non potrebbero giustificarsi quando si conce- dessero a privati ove anche ciò fosse fattibile. Ed in vero come si potrebbero concedere a privati la riscossione in via amministrativa, e Ja non sospensione del giudicie d’ordine, senza dare al Governo una ingerenza negli affari dei privati, senza gravemente ledere i diritti dei terzi? Ora dunque, se per la natura delle operazioni che effettuano per un altissimo interesse sociale, le societá si trovano in condizioni eccezio- nali rispetto ai loro creditori ed ai loro debitori ad un tempo, se esse non possono né servire l’interesse delle loro cedole, nè ricostituire i capitali che debbono ammortizzare coi mezzi che somministra il diritto comune, ragione vuole che loro si concedano diritti eccezionali, se tanto è che si vaglia porle in grado di raggiungere il loro scopo.

Ma ammessa la necessitá di diritti eccezionali, quelli con- cessi alle societá dal progetto ministeriale ledono essi i diriti dei terzi, come altri pretendono ? Anzitatto, nei diritti dei terzi conviene distinguere quelli che saranno anteriori alla promulgazione della legge che regolerá le societá di Credito fondiario, da quelli che saranno posteriori. Rispetto a questi ultimi, i terzi che cortrassero col debitore d’una societá, do- vevano sapere in quali condizioni si ponevano facendo tale contratto, e quindi è presumibile che le accettarono volonte- rosi, perchè non è da supporsi l’ignoranza d’una legge di tal momento quale sará questa sul Credito fondiario.

Qualunque sieno quindi i mezzi eccezionali di cui dispon- gono le societá, i terzi che acquistarono i loro diritli poste- ricrmente alla legge che concede questi mezzi, non possono essere lesi nei loro interessi, o quanto meno lo sono perchè acconsentirono ad esserlo. D’altronde nelle condizioni ecce- zionali fatte alle societá rispetto ai terzi, all’infuori della facoltá loro concessa d’essere immediatamente pagate senza necessitá d’instituire il giudicio d’ordine e non ostante che il medesimo sia da altri aperto, non avvene una che nel diritto comune un mutuatario non possa nell’atto di mutuo conce- dere al mutuante. Ora la facoltá di cui godrebbero le societá d’essere integralmente pagate senza aspettare il giudicio di ordine è capitalissima per esse, ma non può ledere i diritti dei terzi, perchè esse hanno una primaipoteca, perchè il loro credito è certo e necessariamente liquido, perchè sorvegliate come sono dal Governo e costantemente munite di capitali disponibili saranno sempre in grado di restituire coi rispet- tivi interessi agli aventi diritto Ie somme che dal giudicio d’ordine risulteranno essere state indebitamente pagate.

Ma si dirá, che ciò nullameno la condizione imposta al de liberatario dall’articolo 82 corrispoedente all’articolo 48 del Governo di pagare immediatamente sul prezzo della vendita l’intiera somma dovuta alla societá, lederá sempre, se non direttamente, indirettamente ed i terzi creditori ed il debi- tore stesso, inquanfochè diminuirá il numero degli oblatori, essendochè essi per lo piú intervengono agli incanti allettati