Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/164

na

Nell’ammettere col ministro la dura necessitá di esigere che il prestito sia garantito da prima ipoteca, e di restrin- gere quindi soverchiamente il numero di coloro che po- tranno contrarre colle societá, la vostra Commissione reputa tuttavia che senza pericolo si potrebbe introdurre nella no- stra legge quanto fu aggiunto in Francia al decreto organico della societá di credito fondiario coll’articolo 3 della legge 40 giugno 1853. Anzi essa reputa che il prestito possa non solo effettuarsi sullo stabile ipotecato, per rendita vitalizia © per garanzia di evizione, ma eziandio sul fondo gravato per usufrutto in comunione con terzi, ogni qual volta però lam montare del prestito addizionato all’ammontare dei capitali inscritti non ecceda la metá del valore dello stabile.

poca entitá rispetto al valore dell’asse ipotecabile, ed in nes- sun modo posponibili, incaglierebbero molte liberazioni qua- lora non vi si provvedesse con un articolo speciale.

Egli è perciò che la vostra Commissione vi propone, 0 si- gnori, l’adozione dell’articolo 6, tendente a provvedere a questa emergenza, in modo da non menomare né Ja soliditá del pegno, nè il credito delle cedole fondiarie.

Di ben altro vilievo era l’innovazione parimente suggerita dall’esempio di quanto si fece in Francia, che la vostra Com- missione propendeva a prima giunta ad introdurre in questo progetto di legge, quella cioè di concedere eziandio alle so- cietá di fare prestiti alle provincie ed ai comuni senza ipoteca sopra stabili,

L’incontestabile utilitá di una siffatta disposizione per le provincie e pei comuni, e l’impulso immediato che da essa riceverebbero le operazioni delle societá di credito fondiario, parevano consigliare alla vostra Commissione di darle luogo nella legge.

AI che aggiungevasi anche una ragione di convenienza, sembrando da un lato fosse giovevole che questa abbrac- eiasse tutte le capitali disposizioni relative alle societá in discorso, ed essendo unanimi dall’altro lato i vostri commis- sari nel respingere l’opinione prevalsa in Francia (1), che cioè il Governo con una semplice modificazione agli statuti possa concedere alle stesse societá la facoltá di fare prestiti alle provincie ed ai comuni anche senza ipoteca su beni sta- bili.

Da quanto avvenne in Francia, la vostra Commissione in- duceva l’atilitá ela convenzione di agevolare Ja conversione dei debiti delle provincie e dei comuni, e la probabilitá che sia anche da noi presentato uu progetto di legge in propo- sito. Ed appunto in questa speranza premeva ai vostri com- missari di provocare una vostra deliberazione sopra la con- venienza o no di accordare alle societá di credito fondiario i 1 far prestiti alle provincie ed ai comuni, anche senza ipo- teca, perchè ove in questa legge organica non si facesse esplicita parola di tale facoltá che varia sí sostanzialmente la natura del prestito, quando in appresso venisse promulgata l’altra legge per la conversione dei debiti provinciali e co- munali, le societá in questione sarebbero naturalmente escluse da questo genere di operazioni.

Piú mature considerazioni però persuasero la vostra Com- missione a ristarsi dall’introdurre tale disposizione in questa legge. Ed ecco quali sono le ragioni che ia portarono a sif- fatta conclusione, di ricusare alle societá la facoltá di far pre- stiti ai comuni ed alle provincie senza ipoteca sopra stabili.

(1) Opinione emessa dal Corpo legislativo nella discussione della legge 10 giugno 1853 sulla conversione dei debiti dipar» timentali e comunali.

In primo luogo perchè, se era fattibile attenuare Io sca- pito che questa concessione poteva arrecare alla circola- zione delle cedole, coll’imporre l’obbligo alle societá di desi- gnare sulle rispettive loro cartelle l’origine di quelle emesse in forza di prestiti alle provincie ed ai comuni, non è meno vero che rimarrebbe sempre l’inconveniente grandissimo di porre in circolazione due diverse specie di cedole, di diversa soliditá e di diversa condizione di stabilitá relativamente al loro corso, per la naturale influenza che gli eventi politici avrebbero sopra le cedole aventi per garanzia i redditi pro- vinciali e comunali,

In secondo luogo perchè, se era agevole impedire che le

| richieste delle provincie e dei comuni esaurissero i fondi di- E in vero questo genere d’ipoteche comuni, per 19 piú di |

sponibili delle societá a scapito dei proprietari di stabili, li- mitando il fondo che le societá stesse potrebbero destinare a tali prestiti, non è meno vero che questa limitazione deste- rebbe una concorrenza fra i richiedenti, la quale per Vin- fluenza del Governo sopra le societá potrebbe avere il gran- dissimo inconveniente di convertire in mezzo politico la fa» coltá di far prestiti alle provincie ed ai comuni,

In terzo luogo perchè, se nei tempi normali i redditi pro- vinciali e comunali offrirebbero ogni garanzia desiderabile alle societá, non è meno vero che in caso di eventi politici, queste societá non avrebbero mezzi per assicurarsi il rego- lare pagamento delle annualitá dovute dalle provincie e dai comuni, e ciò nullameno dovendo far fronte al pagamento de- gli interessi delle cedole relative, dette societá potrebbero essere incagliate nell’adempimento dei loro obblighi, fatto questo che basterebbe di per sè solo a compromettere imme- diatamente il loro credito, tostochè la facoltá di far prestiti senza ipoteca fosse loro concessa.

Oltre a queste considerazioni per sè gravi, giova ancora avvertire che la concessione di fare prestiti ai comuni ed alle provincie senza ipoteca, altererebbe d’alquanto il carattere e certo di molto l’organismo delle societá in discorso, come quelle le cui operazioni si basano intieramente sul diritto di ipoteca e sulle conseguenze del medesimo. Ora non potendo esse avere dai comuni e dalle provincie una cautela sicura, perchè non hanno modo di subentrare nel possesso e godi- mento delle loro entrate, come praticano verso gli altri de- bitori in caso d’inesecuzione degli obblighi assunti rispetto alle societá, non si raggiungerebbe il principale scopo a cui mirasi, quello cioè d’attivare quei capitali timidi, i quali ri- pugnano dal commettersi a mutui non aesicurati da ipoteca. D’altronde, quanto ai comuni cospicui ed alle provincie, è fatta innegabile che fin d’ora hanno modo d’estinguere ratea- tamente i debiti che contraggono ; e quanto agli altri minori non è il caso che un’istituzione di credito fondiario abbia per essi a mularsi in una cassa di prestiti.

Queste considerazioni, indipendentemente da quella dello scapito che ne risentirebbe la cassa dei depositi e da varie altre, decisero la vostra Commissione a non farvi proposta alcuna relativamente ai prestiti in questione, reputando pre- feribile proibirli alle sucietá col tacerne nella legge orga- nica, anzichè compromettere l’andamento di esse consenten- doli,

Tattavolta però essa ha credato che la sua relazione do- vesse accennare a questo capitale argomento, se non altro per dimostrare come sia stato oggetto di seria discussione per parte dei vostri commissari,

Le varianti proposte negli articoli 7, 8 e 10 corrispondenti agli articoli B, 9 e i1 del progetto ministeriale, tendono uni- camente a dare maggiore chiarezza alle disposizioni in detti articoli contenute,