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  • niente di negare il diritto concesso alle societá dal quarto

alinea dell’articolo 4 del progetio ministeriale. Ma, dopo ma- turo esame, slimò potersi acceltare l’idea del Governo, € vi propone di fare facoltá alle societá di ricevere i depositi loro affidati.

In dipendenza delle modificazioni di cui ebbi a ragionare fin qui, la vostra Commissione ha Ponore di sottoporre alla vostra approvazione una nuova redazione del’articolo primo.

Ogni idea di privilegio adombrando i popoli liberi, nen è meraviglia se l’arlicolo 2 del progetto ministeriale fu gene- ralmente ascolto con poco favore, e se quindi, oppugnato dalla stampa periodica e respinlo in parecchi uffizi, fu sop- presso dalla vostra Commissione, Quest’articolo accenna nel primo alinea alla necessitá di una circoscrizione territoriale per ciascuna societá, determinandone il limite minimo, e nel secondo alla convenienza di dare una privativa alle societá nei rispettivi loro circondari, fissando a 25 anni la durata massima di questa concessione privilegiata.

La vostra Commissione, a prima giunta, fu divisa fra co- loro che volevano non solo sopprimere quest’articolo , ma sancire nella legge in modo assoluta il principio della libera concorrenza, e quelli che, o si accontentavano di sillatia soppressione, ovvero si accostavano piú o meno alla reda- zione proposta dal Governo. Ma In discussione, avendo fatto conoscere al maggior numero dei commissari il pericolo ine- rente ad una illimitata concorrenza, e dall’altro il poco utile che ne ridonderebbe ai mutuafari, si venne ad an sistema di conciliazione. Si propose da taluno di sostituire alla reda- zione dell’articolo 2 quella dell’articolo 48 delprogetto della Commissione dell’Assemblea legislativa francese, nel quale è detto che non potrá auterizzarsi per ciascuna circoscrizione che una sola societá, ma che una legge posteriore potrebbe tuttavia antorizzarne altre in concorrenza delle preesistenti. La vostra Commissione respinse per piú motivi questa pro- posta, e segnatamente perchè, mentre essa menoma grande- mente l’effetto utile del privilegio, col fare cenno di tale concessione nella legge, se ne invoglieranno naturalmente tutte le societá che fossero per sorgere. Essa quindi si appi- gliò al partito di proporvi, come per organo mio vi propone, la soppressione pura e semplice dell’articolo 2. La maggio- ranza venne in questa sentenza, perchè il Codice di com- mercio, stabilendo che nessuna societá anonima, o cometale costituita, possa aver vita senza la preventiva autorizzazione del Governo, le parve che, anche nel silenzio della legge, ove questo credesse di riconoscere che in una determinata circo scrizione il sorgere d’ana seconda societá di credito fondiario possa esporre il paese al pericolo di veder cessare o di troppo restringersi l’azione d’una giá preesistente, potrá diniegare la sua autorizzazione, onde evitare i paventati pericoli d’una illimitata concorrenza.

E qui mi giovi riferire che questa soppressione dell’arti- colo 2 del progetto del Governo fu una transazione fra le diverse opinioni, un mezzo conciliante con cui ciascun com- missario intese serbare intatta la propria. Ed in vero, con essa i promotori della libera concorrenza vedevano la loro idea sancita tacitamente nella legge, ed acconsen’ivano a la- sciare interpretare questo silenzio nel senso che non accen- nasse ad un divieto assoluto pel Governo di dare, occor- rendo, una concessione privilegiata, perchè quanto meno questa starebbe nel fatto e non nel diritto, ed il principio di massima sarebbe salvo. Per contro, coloro i quali ripula- vano indispensabile ana concessione privilegiata nell’esordire delle societá, e vedevano nell’articolo 2 limiti imposti al Go. verno, ron salo contro la soverchia moltiplicitá delle societá

| di credilo foudizrio, ma eziandio contro la troppo lunga du- rata della concessione privilegiata, acconsentirono alla sop- pressione dello stesso articolo, fostochè rimase inteso che con essa non si precledeva la via al Governo di concedere alle societá una sfera d’azione privilegiata per un determi nato numero d’anni, quando esso riputasse lale condizione indispensabile al loro stabilimento ed al buon andamento delle loro operazioni.

Le modificazioni, inirodotte nell’articolo 3 del Ministero che rimane ora il secondo del progetto della Commissione, riflettono piú la ferma che non. ta sostanza della proposta ministeriale. La scola aggiunta di rilicvo è quella che stabi» lisce che il decreto d’autorizzazione debba limifare il tempo in cui la societá potrá rimanere proprietaria degli stabili da essa espropriati. Lo scopo di quest’aggiunta è d’impedire che la stessa societá abbia interesse ad espropriare per quindi speculare sulla vendita dei fondi espropriati.

Rispetto poi alle variaati, quella che induce un maggior muiamento, fende a sostituire il maximum delle annualitá al minimum della quota di sdebitazione, perchè quest’altimo per avventura non basterebbe a tutelare i mutuatari contro: le esigenze delle societá, stantechè non limita sufficiente» mente la dorata del prestito, Ora il maggior provento delle societá essendo il prodotto delle annualitá che esse prele- vano oltre quelle siretlamente necessarie all’ammorlizza. zione, ben di leggieri si comprende di quale e quanta impor» tanza sia che il decreto d’autorizzazione delermini il mari» mumn delle annualitá stesse.

Nel prendere a disamina il titolo II del progetto ministe- riale concernente i prestiti, la dissussiohe generale trasse di bei nuovo la vostra Commissione a fronte degl’impedimenti frapposti alle societá di Credito fondiario dal difetto di una compiuta pubblicitá e specialitá delle ipoteche e dalle altre cause che ostano ali’accertamento del pegno che debbe gua- rentire il prestito, Essa quindi si fece capace della necessitá di rimuovere, almeno per le societá in discorso, siffatti osta- coli; ma, presi a disamina i vari mezzi attaati e suggeriti in proposito, si convinse che non era fattibile l’appigliarvisi

senza ledere in qualche guisa i diritti acquistati dai terzi, ed in conseguenza vi rinunciò.

Nell’attenersi a questo partito non isfuggirono alla vostra Commissione gl’inconvenienti che ne debbono risultare, ma la confortò il peasiero che questi impedimenti legislativi, resi ancora piú sensibili ed evidenti dagl’incagli che frapporranno alle societá di credito fondiario, varranno a viemaggior- mente convincere il Governo della necessitá di una riforma in proposito.

Premesse queste considerazioni generali sopra la questione che nel suo complesso domina il titolo secondo, la vostra Commissione, scendendo alla disamina degli articoli che Io compongono, vi propone in primo luogo di sopprimere il quarto del progetlo ministeriale siccome inutile, il diritto comune provvedendo a sufficienza a quanto si vorrebbe con esso disporre.

Alcuni commissari propendevano per non istabilire il mi- nimum del prestito, o, quanto meno, per fissarlo minore, ma - la discussione dimostrò la sussistenza delle considerazioni svolte dal ministro nella esposizione dei motivi, e la vostra Commissione vi propone di adottare l’articolo 3 nei termini stessi dell’articolo 5 del progetto del Governo.

A maggiore chiarezza dell’articolo 6 di questo progetto la | Commissione v’introdusse aggiunte e varianti tendenti a tu- | telare i diritti dei terzi, limitando l’azione della surrogazione: nell’articolo £ corrispondente al esso,