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í DOCUMENTI PARLAMENTARI

meato dei relativi dritti, salva la tassa giudiziaria sulle sen- tenze definitive o interlocutorie collegialmente profferte, Art. 14. I dritti di bollo straordinario sono stabiliti per . ciascun foglio come segne:

In ragione della dimensione.

Fino alla dimensione di decimetri quadrati {4 . L. 050

Id. da 14220» 1»

Id. da20430» 2»

Per ogni maggior dimensione |. . |... .... In ragione delle somme 0 dei valori.»

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 500 < L. 0 25 Da oltre le lire 500 alle lire 1000 . . .... +.» 050 Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio . . .»050

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applica- ‘bili nei casi previsti dalla legge:

o. 00000000 + Li» DI a. doe0 0000 0 dd 08 a. "3 +.» 20 Gin ag e a PEPE O

Art. 42, Nei dritti graduali, per la frazione di mille si- pa- gherá come pel mille intiero. Art. 13. I bolli tanto ordinari che straordinari, Ja loro . forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbri- cata per conto dello Stato, saranno determinati con reale de- creto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo. Art 4h, In mancanza di bolli ordinari o straordinari rela-

  • tivi af dritti graduali, si supplirá col visto per bollo.

Art. 15. Non si può scrivere fuori delle linee tracciate a termini dell’articolo 5 nè sul margine ivi prescritto.

  • Art, 16. Nelle copie il nunuero delie sillabe di ogni linea

. da calcelarsi sul foglio intero non la essere maggiore di 20,

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti ri- i

prodotti colla stampa o colla litografia.

Art. 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal ministro delle finanze, mediante l’aggio o la retribuzione de- terminata dai regolamenti.

Esso è proibito a chiunque altro.

Art, 18. L’applieazione del bollo straordinario alle carte per legge ammessibili a tale formalitá è affidata ad uffizi sta- biliti con decreto reale. i

Dove non esistono tali uffizi vi si sepplirá col visto per ‘bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 19. È proibite di scrivere o di estendere la stampa Ù) litografia sull’impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione siano in qualsivoglia modo alterati. -

Art, 20, È proibito l’uso di carta munita di un bollo infe- riore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l’uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti contemplati nell ‘articolo 30.

Art, 21. Un foglio di carta, clie ha giá servito per un atto o scritto, non può piú essere impiegato; quantunque non contenga che la semplice intitolazione dell’atto o scritto a cui era destinato.

‘Art, 22 È proibito di fare sí per mina che per copia due © piú atti sul medesimo fuglio, salve le” eccezioni di cui all’articolo 33.

Art. 23, Nessun giudice od altro uffiziale di giustizia e

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delle pubbliche amministrazioni potrá dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrazioni ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro

‘ in contravvenzione al bollo.

Quando l’attò o scritto sará seguito coll’intervento del se- gretario, sará questo rtisponsabile in via principale della con- travyenzione. .

È pure proibito ai segretari, causidicíi, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d’uffizio , uscieri , ser- vienti o messi, ‘di agire o prendere alenna specie di delibe- razione in seguito ad uno scritto o carta qualunque nom rî- vestita della formalitá del bollo prescritto, di darvi corso, ri- ceverli in deposito o spedirne copia.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di. procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testa- mentarie e loro inscrizione nei minutari di materiale descri- zione negli inventari od in altri atti conservatorii.

Art. 2%. Sono soggetti al bolle, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d’asta o licitazione sí giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od ap- palti d’ogni genere, non che gli originali delle notificazioni

| giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle legge

civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale o nei giornali delle divisioni dello Stato.

Art. 25. È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell’articolo precedente, senza che l’originale di essa sia esteso sopra. carta boflata.

Per l’effetto dell’opportuno controllo, essi dovranno nei. primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore ed all’insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

Art. 26. È proibito alle Banche, alle societá ed agli stabi» limeati pubblici d’incassare o far incassare per loro conto 0 per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita ve- runa loro quitanza, le somme risultanti dalle cambiali o da- gli effetti negoziabili non muniti di bollo o non vidimati per bollo.

Art. 27, Gli atti e scritti venienti dall’ sto, della natura

«di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata,

caranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti. ‘ diritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo sia per produrli avanti un’autoritá giudiziaria od amministra- tiva od un nffizio qualunque governativo o comunale, sia coll’inserirli in qualche atto pubblico,

Ogni altro atto o scritto veniente dall’estero sará soltanto sottoposto al bollo quando se ne vogiia far uso in giudizio, od inserirlo in un atto pubblico.

CAPO II.

Degli atti e scritti che sí possono fare su carta: libera, salvo ripetizione del diritto di bollo all’evenienza dei casí.

Art. 28. È permesso l’uso della carta libera :

1° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giu- diziari, e degli instromenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autoritá e degli uffiziali pubblici: nell’inte- resse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione; -

2° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sí per origi- nale che per copia, delle cause nell’interesse immediato della Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell’interesse delle persone od enti morali ammessi

al benefizio dei poveri; . 8