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e del quale verrebbe tenuta annotazione da parte dell’ammi- nistrazione postale austriaca, non verranno calcolati nè i fogli d’avviso, nè il carteggio relativo ai conti delle corri- ‘spondenze, nè i rifiuti di qualunque genere.

Art. 26. Francobolli.

Tanto nello Stato sardo quanto in quello austriaco il pub blico potrá soddisfare al pagamento di tutti i diritti postali fissati nella presente convenzione, sia per le eorrispondenze internazionali, sia per quelle di transito, mediante Vapplica- zione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive amministrazioni.

Andrá perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime,

Art. 27. Corrispondenze riclamate.

Le corrispondenze che per cangiasiento di residenza del destinalario dovranno essere rimesse dall’una all’altra delle due amministrazioni contraenti (corrispundenze riclamate), saranno trattate giusta le seguenti norme:

1° Quelle affrancate per un punto qualunque del territorio della amministrazione che spedisce saranno rimesse esenti da qualueque tassa, Ove l’amministrazione che le riceve ne debba curare la distribuzione, rimetterá gratuitamente ai destinatari quelle corrispondenze per le quali fosse giá stato esatto un diritto a suo favore, e caricherá le altre del porto ‘ioterno suo proprio;

2° Quelle non affrancate originarie del territorio dell’am- ‘ministrazione che spedisce saranno Irattate come se fossero state originariamente indirizzate dal luogo di impostazione a quello della nuova destinazione;

3° Quelle non affrancate originarie del territorio opposto, o pervenule per l’intermediario dei medesimo, saranno re- stitnite verso rimborso della tassa che doveva essere pagata dal destinatario;

h° Quelle non affrancate Griginarie di paesi esteri, pei quali serve abitualmente da intermediaria amministrazione che spedisce, verranno trattate come corrispendenze ordi- narie di questa stessa procedenza;

3° Quelle finalmente non affrancate originarie di paesi e- steri pei quali mon serve abitualmente da intermediaria la amministrazione che spedisce, verranno rimesse verso rim- dorso della tassa che doveva essere pagata dal destinatario;

6° Di massima generale alle corrispondenze non verrá mai caricato che una sola volta il diritto spettante alle am- ministrazioni contraenti.

Art. 28. Corrispondenze mal dirette.

Le corrispondenze rimesse per errore dali’una all’altra delle due amministrazioni dovranno essere rispedite indila- tamente, o all’ufficio speditore, od a quel qualunque altro ufficio del territorio opposto per il cui mezzo le medesime potessero arrivare il piú presio possibile alla loro vera desti- nazione,

L’ufficio che eseguisce il rinvio si accrediterá verso quello a cui lo eseguisce dell’ammontare che gli fosse stato per avventura addebitato sulle corrispondenze male indirizza - tegli.

Art. 29. Corrispondenze inesitabili.

Le corrispondenze rifiulate dai destinatari, e quelle evi- dentemente riconosciute come înesitabili, saranno ritornate senza indugio al lungo di origine.

1 Ì

Le altre che non venissero ritirate entro tre mesi decorri» Dili dal giorno dell’arrivo, saranno dopo questo termine ri- tornate direttamente al luogo di origine, a meno che da parte del mittente o del destinatario non fosse stato altri- menti disposta.

Tutte queste corrispondenze non saranno accettate di ri- torno dove non appaiano intalte e tuitora chiuse col sigillo impressovi dal mittente. Un’eccezione in proposito si fará soltanto per quelle lettere che per conformitá di nome e co- gnome fossero state aperte da taluno cui non appartene- vano, e per quelle contenenti biglietti di lotteria, dei quali i destinatari non potessero servirsi a norma delle leggi vigenti dello Stato in cui avrebbe avuto luogo Ja distribu- zione.

In ogni modo la causa del ritorno dovrá essere indicata sulle corrispondenze in questione.

L’afficio che eseguirá la retrocessione si accrediterá degli importi che gli erano stati addebitati dall’amministrazione cui retrocede le corrispondenze. Quelle affrancate verranno restituite senza conteggio di sorta,

Trattandosi di corrispondenze che, essendo state rivoltate successivamente in diversi luoghi, si trovassero perciò gra- vate di qualche carico a profitto d’altre amministrazioni, sará fatta ribattere alle medesime futta la strada giá da Ioro percorsa, affinchè ciascua ufficio possa conteggiare con chi di ragione quei diritti che per le medesime gli fossero stati ad- debiltati.

Art. 30, Franchigie postali.

La corrispondenza dei due sovrani e dei membri delle loro auguste famiglie tra di Joro sará innoltrata esente di porto sopra ambedue i territori.

Quella per affari d’ufficio tra l’autoritá dell’uno e dell’altro Stato verrá rimessa dall’amministrazione spedifrice senza addebitamento di porto. L’amministrazione ricevente la trat- terrá, per riguardo alla percorrenza sul rispettivo territorio, giusta i propri regolamenti.

Quella indirizzata da autoritá dell’uno Stato a privati dello Stato opposto verrá caricata dell’intiero porto.

Quella indirizzata da privati dell’uno stato al sovrano od ai membri della sua augusta famiglia, o ad autoritá dello Stato opposto, dovrá essere affrancata per intiero,

Saranno reciprocamente scanibiati senza addebitamento di porto, tanto la corrispondenza di servizio fra le due ammi- nistrazioni postali, quanto i fogli di reclamo (correntali) de- stinati ad indagare l’esito di lettere assicurate. Cosí pure avrá luogo gratuitamente la retrocessione delle ricevute di ritorno di mano in mano che verranno ritirate dai destina» tari le rispettive lettere assicurate.

La corrispondenza d’ufficio dovrá sempre porfare sulla so- prascritta Pindicazione dell’antoritá mittente, ed essere chiusa col rispettivo suo suggello d’ufficio.

Art, 31. Esclusione di lettere contenenti oggetti di calore.

Le amministrazioni postali sarda ed austriaca non ammet- teranno nei pieghi delle corrispondenze che si cambieranno tra ioro alcuna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monelato, 0 gioie, o qualunque altro oggetto sot- vposto a diritti doganali.

Caso che nelle buche si trovassero lettere di questo genere,

esse non saranno innoltrale, ma verranno aperte e restituite senza indugio al mittente,