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di italiani centesimi ottauta (80) per ogni lettera semplice, e di italiani centesimi dieci (10) per ogni lotto di stampali sotto fascia;

b) AI porio austriaco od austro-estero in quell’ammontare medesimo che fosse stabilito per le corrispondenze sarde, con eccezione soltanto degli stampati sotto fascia da e per l’Austria, a riguardo dei quali verrá esatto a titolo di porto speciale austriaco carantani une (41) per ogni lotto.

L’amministrazione postale austriaca bonificherá a quella sarda il porto sardo e marittimo di cui sub Littera a per le corrispondenze nen affrancate procedenti da Tunisi e dirette nello Stato austriaco od in quegli Stati situati oltre l’Austria pei quali esistesse la libertá di affrancazione, non che per quelle procedenti dall’Austria o da oltre l’Austria ed affran- cate sino a Tunisi.

Viceversa Pamministrazione postale sarda bonificherá a quella austriaca il porto austriaco od austro-estero di cui sub littera b per le corrispondenze non affrancate procedenti dall’Austria o da oltre l’Austria e dirette a Tunisi, non che per quelle procedenti da Tunisi ed affrancate per la percor renza austriaca od austro-estera,

Art. 20, Corrispondenza coll’America.

Dal momento in cui saranno altivate mediante baltelli a vapore le dirette comunicazioni fra Genova da una parte, e Nuova-York, Fernambucco, Bahia, Ria Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres dall’ altra, queste potranno venir utilizzate eziandio per le corrispondenze dello Stato austriaco e degli Stati situati oltre Austria.

Per le corrispondenze procedenti dall’America e destinate in Austria od in Stati situati oltre PAustria, lamministra- zione postale austriaca bonificherá a quella sarda il porto sardo e marittimo, a partire dal punto d’iccbarco in Ame- rica, nell’ammontare complessivo di italiane lire una e cen- tesimi. settantacinque (1 75) per ogni lettera semplice, e di italiani centesimi venti (20) per ogni lotto di stampati sotto fascia.

Quelle procedenti dall’Austria o da Stati situati oltre l’Au- stria, che si volessero rimettere all’amministrazione postale sarda per l’ulteriore invio in America coi mezzi sopramen- zionati, dovranno essere affrancate fino al punto di sbarco, epperciò anche per queste avrá luogo a favore dell’ammini- strazione postale sarda il bonifico del porto sardo e del porto marittimo nell’ammontare complessivo sopra indicato,

Art, 21. Corrispondenze da o per oltre lu Sardegna, via di mare,

Per le corrispondenze che da bastimenti a vela 0 da va- pori mércantili venissero consegnate all’amministrazione po- .stale sarda per l’ulteriore invio in Austria od in Stati situati oltre l’Austria, l’amministrazione postale austriaca bonifi- cherá a quella sarda il porto sardo ed il diritto di sbarco ‘nell’ammontare complessivo di italiani centesimi quaranta (40) per ogni lettera semplice, o di italiani centesimi dieci (10) per ogni lotto di stampati sotto fascia,

Quelle procedenti dall’Austria o da Stati situati oltre PAu-- stria, che si volessero rimettere all’amministrazione postale sarda per l’ulteriore invio coi mezzi sopramenzionati, de- vranno essere affrancate sino al punto d’imbarco, epperciò anche per queste avrá luogo a favore dell’amministrazione postale sarda il bonifico del porto sardo e diritto d’imbarco nello ammontare complessivo sopra indicato.

Sessione DEL 1853-54 — Documenti <«Vol. IL 120

Art. 22. Eventuali modificazioni delle condizioni fissate per le corrispondenze di transito.

Qualora i rapporti postali della Sardegna e ‘dell’Austria cogli Stati che si valgono del loro intermediario venissero modificati in quella parte che ha relazione colle condizioni fissate pel cambio delle corrispondenze di transito, queste modificazioni potranno di pieno diritto essere applicate alle corrispondenze medesime. All’evenienza le due amministra» zioni postali se ne daranno partecipazione in tempo utile.

Art. 25. Corrispondenze di transito non contemplate.

Accadendo per avventura che qualche corrispondenza di transito non contemplata nella presente convenzione pren- desse la via dei due Stati contraenti, verrá accreditata al- l’amministrazione speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell’ ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall’uno nell’altro Stato.

Art. 24, Pieghi chiusi attraverso il territorio austriaco.

Il Governo austriaco accorda l’invio attraverso il proprio territorio, e per mezzo dei corsi ordinari della propria am- ministrazione di quei pieghi chiusi che l’amministrazione sarda da una parte e quelle al di lá dell’Anstria dall’altra trovassero opportuno di scambiare fra di loro per la via sud- detta.

Per questo frasporto l’amminisfrazione sarda pagherá a quella austriaca, per ogni lega germanica in linea retta dal punto d’ingresso sul territorio austriaco a quello d’uscita, la somma di carantani nove (9) per ogni funto di lettere, peso netto, ed un trentesimo di questa somma per ogni funto di giornali e stampati, eguaimente peso netto.

Però il prezzo del transito che l’amministrazione sarda dovrá pagare a quella austriaca pei pieghi chiusi che volesse scambiare con Stati italiani (via di terra) non potrá eccedere austriache lire tre (3) per ogni funto di lettere; ed un trente- simo di questa somma per ogni funto di giornali e stampati.

Rimane inteso che nel computo del peso netto di cui sopra, e del quale verrebbe tenuta annotazione da parte dell’ammi- nistrazione postale sarda, non verranno calcolati nè i fogli d’avviso, nè il carteggio relativo ai conti delle corrispon- denze, nè i rifiuti di qualunque genere.

Art. 25. Pieghi chiusi. attraverso il territorio sardo.

Ií Governo sardo accorda l’invio attraverso il proprio ter+ ritorio, e per mezzo dei corsi ordinari della propria ammi- nistrazione, di quei pieghi chiusi che l’amministrazione au- striaca da una parte, e quelle al di lá della Sardegna dal- l’altra trovassero opportuno di scambiare fra di loro per la via suddetta.

Per questo trasporto l’amministrazione austriaca pagherá all’amministrazione sarda, per ogni chilometro in linea retta dal punto d’ingresso sul territorio sardo a quello d’uscita, la somma d’italiani centesimi dieci (10) per ogni chilogramma di lettere, peso netto, ed un trentesimo di questa somma per ogni chilogramma di giornali e stampati, egualmente peso netto.

Però il prezzo di transito che l’amministrazione austriaca dovrá pagare a quella sarda pei pieghi chiusi che volesse scambiare con Stati italiani (via di terra) non potrá eccedere italiane lire quattro e sessanta centesimi (4 60) per ogai chilogramma di lettere, ed un trentesimo di questa somma per ogni chilogramma di giornali e stampati,

Rimane inteso che nel computo del peso netto di cui sopra,