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Art. 6. Progressione di peso per le lettere.

Saranno considerate lettere semplici ossia soggette a porto semplice, quelle non oltrepassanti il peso di quindici grammi quando vengano rimesse dall’amministrazione sarda, o ri- speltivamente quelle non olfrepassanti il peso di un lotto viennese quando vengano rimesse dall’amministrazione au- sfriaca.

Quelle del peso d’oltre quindici, ma non piú di trenta grammi, o rispettivamente d’oltre uno, ma non piú di due lotti, saranno considerate doppie, ossia soggette a porto geppio.

Quelle del peso d’oltre trenta, ma non piú di quarantacin» que grammi, o rispettivamente d’oltre due, ma non piú di tre lotti, saranno considerate triple ossia soggette a porto triplo. E cosí di seguito aumentando sempre un porto sem- plice per ogui quindici grammi o frazione, e rispettivamente per ogni lotto o frazione.

Art. 7. Campioni.

I campioni avvolti in modo da potersene riconoscere il contenuto, qualora vengano affrancali e spedili isolatamente od accompagnati soltanto da una lettera semplice, soggiace- ranno per ogni trenta gramti o frazione 0 rispettivamente per ogni due lotti o frazione, campione e lettera pesati as. sieme, al solo porto d’una lettera semplice.

@ve la lettera attaccatavi non fosse semplice, oppure ne venisse ommesso l’affrancamento, l’invio non godrá d’alcuna facilitaziene e verrá soitoposto alla fassa fissata per le let- tere.

Non saranno accettate colla posta-iettere spedizioni di campioni che oltrepassino il peso di duecentottanta grammi, ossia sedici lotli.

Art. 8. Stampati.

Gli stampati sotto fascia, d’ogni specie, qualora vengano af- francati e non contengano alcunchè di scritto, tranne l’indi- rizzo, la data e la firma, soggiaceranno ad un porto mode- rato, il quale sará semplice fino inclusivamente al peso di un lotto, o rispettivamente fino all’equivalente peso in grammi; doppio da oltre uno fino inclusivamenle a due lotti; triplo da oltre due fino inclusivamente a tre lotti; e cosí di seguito, aumentando sempre un porto semplice per ogni lotto o fra- zione, o rispettivamente per l’equivalente peso in yrammi.

Gli stampati, psi quali non venissero pienamente osservate le anzidette prescrizioni, saranno trattati come leltere.

Per eccezione saranno ammesse a fruire della sopra men. zionata facilitazione le prove di stampa corrette, purchè le medesime non contengano altre modificazioni cd aggiunte se non quelle appartenenti alla correzione.

Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di stampati sntto fascia che oltrepassino il peso di duecentot- tanta grammi ossia di sedici Iotti,

Art. 9. Lettere assicurate (raccomandate).

Non saranno reciprocamente acceltale lettere assicurate (raccomandate) se non per quelie localitá per le quali fosse ammessa l’affrancazione fino a destino, salvo il caso di spe- ciale accordo fra le due amministrazioni,

Le Jellere di questo genere dovranno essere avvolte e sug- gellate in modo che valga a proteggerne il contenuto. Salle medesime non verrá ammessa alcuna dichiarazione di valore.

Le lettere assicurate pofrenno essere accompagnate da ri- cevule di rilorno,

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Art. 10. Base della tassa per le lettere internazionali.

La tassa da applicarsi alle lettere internazionali sará de- terminata in base ai luoghi d’origine e di destino, secondo che questi appartengano all’uua od all’alira delle sezioni in cui si considereranno divisi i due territori,

Art. 11. Determinazione delle sezioni.

N territorio sardo si considererá diviso in due sezioni :

Costituiranno la prima sezione quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza non maggiore di seltantacinque chilometri in linea retta da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.

La seconda sezione comprenderá tutio il rimanente degli Stati sardi.

Viceversa il territorio austriaco si considererá diviso in tre sezioni :

Costitairanno la prima sezione quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza non maggiore di dieci leghe ger- maniche, di quindici al grado equatoriale, in linea retta da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.

Alla seconda sezione apparterranno quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza maggiore di dieci, ma non superiore a venti leghe come sopra da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.

La terza sezione comprenderá tutto il resto della monar- chia austriaca, non che la cittá di Belgrado.

Art, 12. Ammontare della tassa per le lettere internazionali.

La tassa complessiva d’ognilettera semplice internazionale, quando ne debba aver luogo la riscossione nello Stato sardo, verrá esalfa nell’ammoniare seguente:

Nella prima sezione sarda versola prima sezione austriaca, italiani centesimi venticinque (25);

Nella prima sezione sarda verso la seconda sezione austriaca, ia. quaranta (40) ;

Nella prima sezione sarda verso la id. cinquanta (50) ;

Nella seconda sezione sarda verso la prima sezione austriaca, id. quaranta (40) ;

Nella seconda sezione sarda verso la seconda sezione au- striaca, id. cinquantacinque (53) ;

Nella seconda sezione sarda verso la terza sezione austriaca, id. sessantacinque (65).

Viceversa quando ne debba aver luogo la riscossione nello Stato austriaco, delta tassa complessiva verrá esatta nell’am- montare seguente :

Nella prima sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani sei (6);

Nella prima sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani nove (9);

Nella seconda sezioneaustriaca verso la prima sezione sarda, carantani nove (9);

Nella seconda sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani dodici (12);

Nella terza sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani dodici (12);

Nella terza sezione austriaca verso laseconda sezione sarda carantani quindici (15).

Tuite le sopra esposte fasse verranno esatte costantemente nello ammontare determinato dal presente articolo, senza ri- guardo allo instradamento delle corrispondenze, riienuto che il cambio di queste venga ellettuato direttamente fra le due amministrazioni.

terza sezione austriaca,