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uo. Ma, peickè itbisogno aveva anzi richiesto l’aumento di un: bollo per gli:atti giudiziari, e diun-altro per le copie ese- cutive, conveniva esaminare se ancora si fosse poteto soppri- mere qualche altra qualitá di carta. Quella esclusivamente destimata per le copie da rimettersi all’insinuazione presen- fara. un’eccezione alla regola, mentre il suo prezzo è di soli

centesimi: 40, quando le copie degli stessi strumenti rilasciati

alle parti, ed’în generale tutte le copie degli atti pubblici aventi una destinazione diversa da quella dell’insinuazione debbono farsi sopra carta da centesimi 80.

Queste considerazioni da una. parte, e dall’altra il bisogno imperioso di aumentare le entrate dello Stato indussero a variare îa tal-parte la legge del 1876,

«Sotto il numero 20 dell’articolo 31 di questo ‘progetto si è portato a centesimi: 20 il dritto di bollo pei libri di

‘ commercio: stabilito dall’articolo 15 della Iegge del 1850 -

nella qaotitá di soli centesimi 15.

Per ultimo: un’altra variazione in ordine alla quotitá del dritto è stata eziandio praticata per le polizze di carico, }e lettere di veltura; ed i fogli di via, essendosi portato a cen- tesimi 80 il diritto di rallo di centesimi 65 a cui ora travasi sotteposti. _

- A determinare ua aumenti concorse principalmente il riflesse che le leggi fiscali, ed in ispecie quella del bollo, sono proporzionafamente meno gravi al commercio (massime nélla pratica applicazione) che alle altre classi del civile consorzio.

In: particolare poi si è pensato di tenere conto d’una cir- costanza: di:fatto.. intorno ai libri di commercio, ed è che sotto la legge-del 1817 non era pernfesso di usare pei mede- simi:carta beata: ordinaria da minor prezzo di centesimi 30, essande:faceltativo di servirsi d’altra carta qualanque, che però: si doveva far bollare allo straordinario col pagamento di un dritto ragguagliato alla minore o maggiore dimensione della carta medesima, che ordinariamente era quello di lire 120.

“Colla. legge del: 1856 fu la precedente alquanto modificata, essendosi fissato pei detti libri commerciali un diritto unico

  • di centesimi 30, sia che si volesse far uso di carta bollata

ordinaria; siache si preferisse altra carta da sottoporre al bolla straerdinario.

Donde si: vede che sein tempi di maggior floridezza per le finanze itibri di commercio andavano soggetti a dritti di

bolla estensibili fino a lire 4 20, e non minori di centesimi |

30, nelle presenti condizioni è cosa piú.che discreta di fis- “sazeun tale dritto nella quotitá di centesimi 20.

Fu discussa la questione se i vaglia 0 nandati spediti dalla amministrazione delle poste ai privati e pagabili sulle sue casse; dovessero sottoporsi al dritto di bollo.

Poteva in certo modo sostenersi l’affermativa, riguardando tali vaglia come scritture formanti titolo dichiarate generi- camente soggette al bollo dall’articolo 4 del regio editto 5 marzo 1836, ovvero come aventi una qualche analogia coi biglietti all’ordine usati in commercio.

Ma:sut riflesso che tali assimilazioni sarebbero piú sottili clhie-esatte, e soprattutto considerando che i detti vaglia giá

- trovansi sottoposti ad una tassa proporzionale a favore dello Stato; e-che-volendosi assoggettare al dritto di bollo si ver- rebbcro ad’aggravare di una’ vera soprafassa, perciò si ri- tenne piú ragionevole di non privarli della esenzione dal bollo. di coi hanno finora goduto. i

La legge in vigore dichiarando esenti dal bollo gli atti e verbali della polizia, lasciava qualche incertezza sulla sua giusta applicazione. Infatti fu elevato il dubbio se le licenze

‘ per maschere rilasciate dalle autoritá di pubblica sicurezza

fossero da comprendersi o no fra le esenzioni anzidette. Parve a priaio aspetto che tali licenze non si potessero ri- tenere comprese nelle esenzioni di cui al numero 11 dell’ar- ticolo £9 del regio edilto 1836. Ma si è riflesso che, se favvi ragione di sotioporre al dritte di bollo Je licenze che in di- pendenza della legge 26 febbraio 1852 vengono rilasciate alle persone che esercitano un qualche mestiere od industria per procacciarsi la sussistenza, tanto piú dovrebbe esservi ra-

’ gione per colpire di eguale dritto le licenze in discorso, sic-

‘comie quelle che si spediscono generalmente ad individui non costituiti nel bisogno, e che sono dirette a favorire Vesercizio d’una specie di lusso e di puro divertimento.

Si è quindi introdotta a maggiore schiarimento un’apposita disposizione sotto il numero 12 dell’articolo 50 del progetto, indicandovi gli atti e scritti della pubblica sicurezza soggetti alla formalitá del bollo.

Una questione la quale concerne le quitanze o liberazioni

di somme o valori può meritarsi l’attenzione della Camera,

‘siccome quella che sarebbe diretta ad arrecare un’innova- . zione alla attugie legislazione in materia di bollo. La legge ‘ del 1836, assoggetta al bollo le ‘quifanze per somme mag-

giori di lire 15, qualunque sia Ja loro forma, e qualunque if genere d’obbligazione che si tratta Ji estinguere. Perciò an- che le quitanze spedite appiedi d’una parcella o d’una fattara d’un negoziante per merci vendute e pagate immediatamente sarebbe in contravvenzione per non essere la parcella 0 fato tura estesa sopra carta bollata. Cosí pure, a cagion d’esempio, se un individuo residente a Torino pregasse un amico dimo- ranté a Genova di pagare colá per suo conto una qualche somma ad altro comune amico, e che questi avesse scritto al committente di Torino di aver ricevuto la delta somma, tale lettera costituirebbe pure una contravvenzione alla legge del bollo. Questi ed altri casi consimili sembravano poter meri-

‘tare una qualche modificazione in senso meno rigoroso.

Si può però osservare nel senso fiscale che un creditore soddisfatto da un debitore chirografario potrebbe benissimo rilasciargli in carta libera la quitanza del ricevato denaro ed esimersi dalle conseguenze della contravvenzione, non men- zionando il titolo del suo credito, e servendosi d’una gene- rica espressione, come sarebbe quella di avere ricevuto la sborsatagli somma in conto 0 in saldo di quarito gli fosse do- vuto. Ed in questo caso non essendo accennato se il debito risutti da precedente scritto, si sarebbe incerti se una sif- fatta quitanza sia rilasciata in frode della legge.

Ma per contro si risponde che la proposta di non sotto» porre all’obbligo del bollo, fuorchè nel caso d’aso, le qui- tanze di somme dovute in dipendenza di fatti non compro-

. vati da precedenti stipulazioni scritte, è determinata dalla

essenziale considerazione che, malgrado le prescrizioni asso» lute della predetta legge, la piú gran parte di simili qui- tanze, suggerite piuttosto da un’eccessiva previdenza che da reale bisogno di conseguirle, si fanno e continuerebbero tut- tavia a farsi su carta libera, senza che il fisco abbia mai po- tato nè sia in caso di recarvi impedimento di sorta, doven- dosi contentare di riscuotere il tributo in quei rarissimi casi nei quali occorre la prodazione in giudizio della prova di una liberazione di tale natora che sia contestata. Nè a pensare altrimenti potrebbe indurre |’ osservazione che nei sopra espressi, sehbene rarissimi casi, le finanze trovino nella pro- nunciata e pagata penalitá un compenso alle perdite occasio- nate dalle infrazioni della legge, poichè lo scopo di questa debba essere di porre un fributo che sia fondato sopra basi ragionevoli, e riesca di possibile applicazione, e non di cer-