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° SESSIONE DEL 1858-54

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Mantenendosi una tale disposizione, e ‘volendosi inoltre

| tassare le ‘inserzioni di avvisi fatte nei giornali, ne verrebbe

in conseguenza che-il commercio, l’indostria, le arti, le scienze ed i privati si troverebbero continuamente a fronte d’una legge incomoda, la quale d’altronde riuscirebbe d’assai difficile esecuzione.

Si ritenga infatti che i giornali stampati nelle cittá mag- giormente commerciali (come-sarebbe, a cagione d’esempio,

» Il Corriere Mercantile di Genova), i quali trattano promiscua»

mente di politica, di commercio e d’altre materie, dovrebbero cessare di esistere dal momento che si volesse imporre un dritte di bollo sulle notizie che riferiscono intorno al com- mercio, poichè tali notizie pubblicate ultroneamente . dal giornalista per informare i suoi abbonati del prezzo delle merci, del corso dei cambi, dell’arrivo dei bastimenti e di tante altre. consimili particolaritá, darebbero luogo a tale spesa per dritti di bollo, che assorbirebbe e Rofpasterebbe di gran lunga il beneficio deli’impresa.

- Nè varrebbe l’osservazione che il giornalista potrebbe far sopportare il dritto di bollo da colui che richiedesse l’inser- zione, mentre sta in fatti che, se i giornali di tal natura stampano un avviso a pagamento, ne stampano cento per uf- fizio proprio.

Questo inconveniente relativo ai giornali commerciali si verificherebbe egualmente riguardo a quelli che trattano di teatri e di mode, non che di scienze, lettere ed arti, i quali si troverebbero nell’alternativa 6 di dover cessare all’emana- zione di cosí fatta legge, o di sottostare ad una tassa che non potrebbe essere a lungo sopportala,

I soli giornali politici potrebbero ancora sostenersi ad onta della prescrizione che colpisce di dritto gli originali delle inserzioni d’avvisi che in essi si fanno, potendo gli editori far sopportare questo dritto dai richiedenti.

Ma il fisco avrebbe esso i mezzi d’impedire le frodi che su- bito si metterebbero in pratica per liberarsi da quell’imposta? Ben riflettendo, bisogna convincersi del contrario; mentre è evidente che, nel caso della supposta disposizione di legge, si studierebbe un modo di pubblicazione che illuderebbe sempre le pretese fiscali.

Ma dato e non concesso che fosse falta ragione al fisco di sottoporre alla fassa anche una parte degli avvisi concepiti in modo da far frode alla legge, questa sarébbe pur sempre, in ciò che riguarda gli avvisi, cagione di malcontento universale e di ben gravi inconvenienti.

Generalmente i giornali dovrebbero rinunziare di trattare

d’altre materie che non siano di dhera politica.

La stessa gazzetta ufficiale sarebbe costretta ad ommet- tere certe’ notizie che possono inieressare il pubblico ed i privati, perchè potrebbero avere il carattere d’inserzioni di- rette a favorire le speculazioni dei terzi, laddove in realtá sono-articoli del giornale, e non inserzioni richieste.

Oltre a ciò si potrebbe verificare l’inconveniente che una parte degli avvisi si facessero pubblicare nei giornali esteri a danno dei nazionali, e mentre sugli uni-graviterebbe la tassa, gli-altri ne rimarrebbero esenti.

“In quanto poi agli avvisi manoscritti o stampati, che si af- figgone o distribuisconsi al pubblico, si troveranno non mi- nori inconvenienti a lamentare e non minore difficoltá a fare eseguire la legge.

Per le quali considerazioni risultando che la legge del bollo per ciò che concerne gli avvisi in genere si renderebbe non poco odiosa, e riuscirebbe di quasi impossibile esecuzione, sembrerebbe piú savio partito di modificarla siffattamente, che-tali due inconvenienti venissero affatto eliminati,

Quifidi intenderebbesi di assoggeltare indistintamente al dritto di centesimi 50 solamente gli. avvisi che vestono un carattere di autenticitá, pei quali si può ottenere l’esecuzione della legge.

Questi sono i motivi per cui a riguardo deglia avvisi si pro- pongono le disposizioni riferite negli articoli 24. e 25, indicando alnamero 16 dell’articolo 59 la quotitá del dritto a cui vanno - soggetti. La quale modificazione sará senza dubbio univer- s salmente gradita, siccome quella che sciorrá tanti impacci a - favore del commercio, dell’industria e “dei privati, mel men- tre che fará sembrare men grave qualche aumento di’ dritto stabilito sopra alcuni atti che ne erano suscettibili, 3

Tre qualitá di-carta sono-state soppresse : i mezzi fogli da - processo a centesimi ‘20, i fogli da processo a centesimi 40, ed i fogli da tabellione da centesimi 40..

I mezzi fogli erano destinati per le scritture private por» tanti obbligazioni o liberazioni di somme dalle lire 18 alle © 30; wa l’uso che si faceva di tale carta era sí poco esteso, che convien credere non fosse quasi conosciuto. Non copve- nendo quindi di-mantenere un bollo ed una contabilitá pres- sochè inutilmente, si è ravvisato opportuno di fare. scompa- rire quei mezzi fogli. ln compenso però di siffatta soppres- sione, sembra cosa equa di estendere alquanto l’esenzione dal bollo per le suddette scritture, portandola dal limite di lire 15 stabilito nella legge in vigore a quello di lire 20.

Anche lo spaccio della carta da tabellione era ridotto a sí poca entitá che non meritava una speciale fabbricazione.

Le sole amministrazioni comunali impiegavano talvolta que- sta specie di carta per i ruoli delle loro imposte: raramente l’adoperavano gl’ingegneri e misuratori per qualche tipò od altro lavoro d’arte; ma questi e quelli ordinariamente pre- ferivano l’impiego dor carta. particolare piú appropriata, che poi facevano bollare alle straordinario 0 visare . per bollo.

Ora essendosi loro conservata la facoltá di far munire” del bollo straordinario la carta che preferiscono d’impiegare nei rispettivi lavori, sefiza imporre loro un sensibile carico, si è procurata una semplificazione di servizio, ed un’economia al’amministrazione finanziaria. i

In quanto alla soppressione della carta da processo a cene tesimi 40, si è adempiuto al voto espresso dalla Commissione di questa Camera nella sua relazione del 9 giugno ultimo, concernente il progetto di legge sulla tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie; voto questo che si riconosce ben motivato, e che è conforme al desiderio dei pubblici funzionari, da cui: veniva lamentato lo sconcio di vedere male accozzati insieme. alcuni atti d’una piccola dimensione, ed alcuni altri di ben: piú estesa misura. A differenza però che le due prime qualitá: di carta nod si dovranno riprodurre sotto altra forma che quella: del processo a ceritesimi 40, bisognò invece surrogarla con una nuova carta della misura del protocollo. Fátta quindi la proporzione delle dimensioni del processo e del protocollo, e trovato che il divario tra l’una e l’altra sarebbe del quinto, perciò si è creduto giusto ‘di” Wéggiungere. pure un quinto al’ prezzo della nuova carta, e cosí, invece ‘di mantenerlo nellaî. quotitá di centesimi 40, si è portato a quella di centesimi 50.

Di molta importanza devesi ritenere la disposizione con-.- tenuta nel numero 30 dell’articolo 50, mercè la quale dovrá impiegarsi, per le copie degli alti da sottoporsi all’insinuá- zione, la carta da protocollo bollata a centesimi 80 a vece di quella da centesimi 40 creata appositamente per tali copie dal regio editto 5 marzo 1856. ° )

Importava di restringere, se fosse stato possibile, le giá molto complicate qualitá di carta e di bollo attualmente in