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Lasciata pertanto in disparte ogni discussione sul sistema da seguire in un futuro nuovo ordinamento di questa gabella, si limiterá l’odierno esame della Commissione alle sole dispo- sizioni del mentovato progetto di legge,

Per meglio apprezzare il merito delle principali proposte”

contenute in detto progetto, credesi opportuno il riferire som- mariamente quelle della vigente legge che si tratta di variare o modificare.

La legge del 2 gennaio 1853, mentre ha esteso a tutte le provincie dello Stato la gabella su) vino, sulle acquavite, sulla fabbricazione della birra e sulle carni, ne fissò il montare in una somma determinata da pagarsi alle finanze dello Stato dalle cittá di Torino e di Genova e dalle singole provincie, ascendente in totale a lire 7,660,373.

Nel determinare questa somma ed il relativo riparto, il Se- nato ritiene che, per le provincie giá soggette a questa ga- bella, si ebbe di norma il canone risultante dagli appalti in allora vigenti, riducendo i rispettivi canoni d’un decimo in corrispettivo della gabella sui corami e sulle pelli, abolita colla stessa legge, e che, per la generalitá delle provincie pre- cedentemente immuni da simili balzelli, il ecancne fu stabilito in ragione di centesimi 90 per capo di popolazione, calcolata delta quota sulla media apparente dovuta da sei fra le pro- Vincie giá sottoposte a dette gabelle, considerate in eguali condizioni economiche, essendosi regolato il canone, per quanto riguarda la ciltá di Genova, sulla base fissata per la cittá di Torino, sotto deduzione però di lire 200,000; e quanto alla provincia di Genova in ragione di lire 1 65 per capo della popolazione, giusta la base adottata per la provincia di Torino.

La stessa legge del 2 gennaio 1853, dopo avere stabilito che il canone assegnato a caduna provincia debba ripartirsi dai rispettivi intendenti e Consigli provinciali fra i comuni che la compongono, in ragione della presunta consumazione dei gereri soggetti a gabella, dichiara la quota del canone fissato a cadun comune quale spesa obbligatoria pel medesimo, au- torizzandolo a rimbarsarsene o verso gli esercenti per via di abbuonamento, od in altro dei modi in essa legge indicati, con divieto espresso però di ricorrere alla sovrimposta, alle contribuzioni dirette.

Contro il riparto fatto da dette autoritá, la legge ammette i reclami, tanto in via puramente amministrativa, come in via contenzioso-amministrativa,

Le sopra ricordate disposizioni della vigente legge sono quelle principalmente cui il nuoro progetto intende di va- riare.

Infatti, coll’articolo 1 dell’ideato progetto di legge propo- nesí di ridurre di un quinto, a partire dal 1° gennaio dell’anno corrente 1854, il canone fissato dalla tabella annessa alia legge del 2 gennaio 41853, ad eccezione però delle cittá di To- rino e di Genova, la cui quota si conserva nella medesima somma.

In ordine a fale proposta, che costituisce la parte piú im- portante del progetto, ia Commissione prese a considerare che, essendo pur troppo un fatto positiva cagionato da irre- parabile calamitá atmosferica, la mancanza del raccolto del vino verificatasi nello scorso anno 1853 in gran parte delle provincie dello Stato, e generale la scarsitá della stessa der- rata nelle altre provincie, ne dovette necessariamente deri- vare che la consumazione di questo genere abbia sensibil. mente diminuito, e sia quindi scemato il prodotto della rela- tiva gabella.

Ammessa questa minore consumazione di una delle prin- Cipali derrate sulle quali venne calcolata detta rendita, non

si può ragionevolmente contrastare la proposta riduzione del canone, comunque venga la medesima a privare l’erario della notevole somma annua di oltre un milione centoqua- ranta mila lire.

Non si banno per veritá elementi per giudicare se la quota della proposta riduzione corrisponda al presumibile minore prodotto di questa gabella, e se in eguale proporzione que- sto alleviamento debba essere accordato a ciascuna delle provincie; ma il difetto di questi dati a cui non vi ha mezzo di supplire, non può ostare all’ammessione della preposta, la quale sostanzialmente procura un sensibile sgravio ai cou- tribuenti pel tempo in cui dovrá durare la vigente legge.

La esclusione delle quote assegnate alle cittá di Torino: e di Genova da questa riduzione fu giudicata ragionevole im- perocchè a favore delle medesime non sussistono gli stessi motivi che militano a riguardo delle provincie, essendu cosa di fatto che la consumazione dei generi soggetti a gabella, ed in ispecie quella del vino, mantiensi in dette cittá presso a poco quale era nel tempo in cui fu stabilita la quota del canone loro assegnato. i

Ritenendo poi che la causa principale motrice della pro- posta riduzione si è la mancanza del raccolto del vino avve- puta nel 1853, la quale mentre agisce direttamente sul pro- dotto della relativa gabella nell’anno corrente non può a meno d’influire sfavorevolmente anche su quello dell’anno venturo, apparisce abbastanza motivata la disposizione del citato articolo primo del progetto di legge in cui è stabilito che questa riduzione del quinto debba avere soltanto effetto dal 1° gennaio di quest’anno, e che perciò non si estenda al semestre dell’anno precedente da cui principiò l’osservanza della legge del 2 cennaio 1853.

Trattandosi in fatti di un’imposta scadufa, e da alcune provincie, secondo quanto fu asserito dal Ministero, giá sod» disfatta, non vi sarebbe ragionevole motivo per applicare eguale riduzione riportandola ad un’epoca in cui non sussi- stevano ancora le cause che di poi hanao determinato l’o- dierna proposta. 5

Persuasa Ja Commissione per le addotte considerazioni della convenienza di ammettere la proposta riduzione nei termini e limiti sopra indicati, non ha esitato a consigliarvi

‘l’adozione del primo articolo del progetto.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, Be 6 ri- guardano la ripartizione del canone fra i comuni delle rispet- tive provincie, e mentre aprono la via a riformare i riparti che fossero giá stati precedentemente fatti sopra basi meno giuste e cosí a riparare errori occorsi coli’avere gravato un comune oltre il dovuto, tendono a prevenire le contestazioni insorte, o che possano nascere fra couruni e comuni della stessa provincia sul punto della fissazione del rispettivo canone.

Non si può certamente asseverare che per tal modo verrá resa piena giustizia a tatti i reclami, ma non vi ha dubbio che gl’iutendenti colla scorta delle osservazioni che verranno esposte dai Consigli comunali, e coadiuvati dalle informazioni che si saranno per altra via procurate, potranno meltere i Consigli provinciali in grado di apprezzare il merito dei vari reclami, e di deliberare sulle tabelle di riparto che loro yen- gano sottoposte.

La forza di giudizio definitivo che sî propone di attribuire a questi riparti deliberati dai Consigli provinciali, e resi ese- cutorii col decreto dell’intendente può sembrare a prima giunta pregiudicievole ai comuni; ma, se si osserva che il reclamo in via amministrativa presso il Ministero, ed in via

| contenziosa presso il tribunale del contenzioso amministra-