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autorizzati a richiedere il bollo a debito, non erano obbligati dalla legge al-rendimento di conto per l’uso ‘della carla mu- Rita di tale bolle ; o quanto meno, se quest’obbliga collegato al pagamento dei diritti di bollo si fosse voluto credere imbpli- cito nelle parole della legge stessa a diligenza di colora che richiesero la formalitá, tultavia non sarebbe stato che illu- sorio ed inefficace, dal momento che la prelesa responsabi- litá dei suddetti funzionarí poteva venire dall’uno rimandata

| all’altro, e inosservanza delle rispettive obbligazioni non si trovava sanzionata da disposizione penale,

Palesandosi pertanto l’opportunitá di rimediare.a siffatto inconveniente, si pensò di fare in tal parte una innovazione, che procuri alle finanze due distinti vantaggi.

Si è soppressa la materiale apposizione del bollo a debito, e si stabili il modo di controllare l’uso che si fa nelle cause

.summentovate della carta soggetta al diritto ‘di bollo, met- tendo in grado l’amministrazione di contabilizzare con esat- tezza i debitori di tali diritti,

Col dispensare gli agenti demaniali dalla detta apposizione del bollo, 0 dalla seritturazione del visto.per-bollo, e dalla contemporanea registrazione degli articoli di credito even- tuali, si risparmia agli agenti stessi un tempo considerevole, che può essere assai meglio utilizzato in altre parti del ser- vizio. i

Coll’obbligazione imposta ai segretari di formare per cia- ‘scuna causa la nota della carta impiegata a favore dei poveri o delle amministrazioni dello Stato, e di darne in fine di causa comunicazione cogli atti della causa medesima all’agente ‘’de- maniale, si è provveduto efficacemente all’interesse delle fi-

nanze, le quali non saranno defraudate di una parte non

ispregievole dell’imposta sul bollo.

Si discusse la questione se, non ostante l’esenzione sin qui accordata dalle leggi sul bollo ai procedimenti in materia penale, pur si dovesse ai medesimi estendere l’imposizione di questa tassa.

Non si vide alcun giusto motivo per giudicarneli esenti. Tuttavia, benchè il principio stabilito in questo progetto di legge, che Ja contribuzione del bollo colpisca tulti gli atti aventi un carattere d’autenticitá, sembrasse applicabile anche agli atti che hanno luogo in. materia penale; ciò nondimeno, considerandosi che troppo fiscale sarebbe riguardata una si- mile innovazione, e che, atteso specialmente la voluminositá

. di una gran parte dei procèdimenti, determinata ordinaria- mente dall’interesse della giustizia per giungere alla scoperta della veritá, si aggraverebbe di soverchio la condizione delle

‘ persone giá sottoposte in via principale a pene corporali 0 pecuniarie, si è creduto di imporre il dritto di bollo soltanto

sugli atti che hanno luogo nell’interesse della parte civile, in

ciò seguendo l’esempio della legislazione francese, come pure stigli atti di difesa degli inquisiti, e sulle copie delle sentenze

in materia penale spedita a richiesta degli inquisiti stessi o dei privati.

  • Le disposizioni relative al bollo graduale per le scritture

private portanti obbligazioni di somme eccedenti le lire 500, e.per le cambiali ed altri effetti negoziabili sono state dalla legge del 22 giugno 1850 riportate in questo progetto quasi idtegralmente. - ú

‘ Erasi divisato di remderè obbligatoria l’insinuazione entro un termine fisso delle scritture private. di locazione, la cui durata non sia maggiore del novennio; ma, riflettendo che

. fale obbligo impingerebbe nell’articolo 1412 del Codice civile, il quale contempla gli atti che sono obbligatoriamente sog- «getti ‘alla formalitá dell’insinuazione, e fra essi non vedonsi comprese le scritture della fattispecie; cosí, affinchè queste

ultime non abbiano ad essere esenti da un qualche tributo, si sono ad .esse estese le medesime tasse e- regole che sono prescritte per le scritture private di obbligazione.

In quanto alle 2°, 3° e 4° delle lettere di cambio si è cre- duto conveniente di prescrivere che esse saranno esenti dal dritto graduale quando vengano presentate, congiuntamente ad una dichiarazione del ricevitore del bollo comprovante l’effettuazione di pagamento del detto dritto; come si è altresí ravvisato opportuno di prescrivere che le 2°, 3° e 4° saranno soggette al dritto di bollo graduale egualmente che la prima, allorchè questa e le duplicate saranno state negoziate sepa- ratamente nello Stato, o non saranno tra loro perfettamente concordi. Succedendo in fatti simili casi, ed equivalendo al- lora le duplicate ad altrettanti titeli distinti, era ben giusto di sottoporie alla tassa egualmente che le prime.

Siccome poi nel commercio si fanno frodi in materia di bollo senza che sia facile al fisco di poterle reprimere, cosí, dove parve praticabile un qualche riparo, non si è ommesso di proporne l’applicazione.

A tal fine è diretta la proibizione fatta dall’articolo 26 agli stabilimenti commerciali sopravvegliati dal Governo, d’incas- sare 0 fare incassare le somme risultanti dalle cambiati od altri effetti negoziabili, quando non siano debitamente bollati.

Coll’essersi inoltre inculcato agli agenti di pubblica sicu- rezza e delle dogane e gabelle l’obbligo che loro corre di fare eseguire la legge relativimente ai fogli di via, alle lettere di veltora ed alle polizze di carico, si è pure aggiunta alla legge. del 22 giugno una dichiarazione dí non lieve importanza, cioè quella che addita in contravvenzione alla legge i fogli di via e ie lettere di vettura impiegati per piú d’una condotta,

e le dette lettere o polizze di carico contenenti descrizione di

merci dirette a piú di un destinatario.

Una delle piú profittevoli innovazioni introdotte in iaia progetto di legge è quella che stabilisce il lineamento della carta come agli.articoli 5 e 15.

Il numero fissato per le linee, il limite della scritturazione nei margini del foglio ed il numero delle sillabe produrrá «alle finanze un qualche aumento di prodotto. Tale prescrizione

poi non sará meno apprezzabile dal lato del pubblico inte-.

resse, avuto .riguardo alla maggiore chiarezza che acquiste- ranno gli atti e.scrilti dei pubblici ufficiali, non che alla mi-

glibre conservazione dei titoli e documenti da tramandarsi ai

posteri, in dipendenza particolarmente della interdetta scrit- turazione oltre il margine stabilito.

La quantitá degli avvisi d’ogni maniera che va pubblicane dosi giornalmente in tutto lo Stato parve in sulle prime che. si potesse rendere molto piú produttiva che non lo sia at- tualmente, Quindi non solo si avvisava di mantenere in tal parte la vigente legislazione, ma si lusingava di poterle dare un’estensione anche maggiore, sottoponendo al dritto di bollo gli avvisi ed annunzi d’ogni genere che si stampano nei gior- nali, anché per compensare l’erario della perdita del dritto di boilo imposto sopra i giornali medesimi dalla legge del

4836, stato poscia abolito da quella del 1850; senonchè, siu-’

diata piú maturamente questa materia, dovette non sole ri- credersi, ma convincersi della convenienza di modificare

| piuttosto la stessa legge vigente. ) L’articolo 9, n° 24,.e l’articolo 13, n° 1 del regio-editto

5 marzo 1836.colpiscono di tassa tutti gli avvisi, inviti ed altri fogli di notizie che ‘si affiggono 0 si distribuiscono al pubblico; e sotto i numeri 16 e 17 dell’ articolo 29 sono sol- tanto eccettuati gli annunzi di funzioni religiose e gli avvisi affissi alle porte delle case o delie botteghe per anvunziare un genere di commercio o l’affittamento delle case stesse.