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speciali loro condizioni, e ne trasmetterá copia ai sindaci di tutti i comuni, °

Art. 3, I sindaci, entro giorni dieci, sottoporranno la ta- bella ai Consigli comunali, appositamente convocati, per le loro osservazioni, e la rinvieranno unitamente a queste all’in- tendente.

Art. 4. L’intendente sottoporrá la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio pro- vinciale, a quest’effetto straordinariamente convocato.

Art, È. La tabella di riparto, colle modificazioni che il Con- siglio provinciate vi avesse introdotte, è resa esecutoria cor decreto dell’intendente, e pubblicata in ciascun comune.

Art. 6. Contro il risultamento di questo riparto non è am- messo verun richiamo.

Art. 7. Dopo la pubblicazione del decreto dell’intendente, il Consiglio delegato procederá senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati pel titolo ! della legge 2 gennaio 1853, avutoriguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuio distribuire.

Art. 8. Nel caso in cai i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese di amministrazione fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere auto- rizzati a sovrimporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente.

Art. 9. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 8000 abitanti o piú, coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o piú metri dall’abitato principale, i commerci e le vendite contemplate negli articoli 1, 2, 3, i, 5, 6,7 e 8 della tariffa annessa all’articolo 63 della legge $ gennaio 1853, pagheranuo il relativo diritto di permissione in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi o borgate come se formassero insieme un comune separato.

Gli esercenti nell’abitato principale pagheranno tale diritto di permissione in relazione alla popolazione complessiva’ del comune.

Art. 40. Il diritto di permissione per i venditori ambulanti, di cui al numero 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 63, è ridotto ad un decimo del montare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti.

Art. 44. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1833, contrarie alla presente.

Relazione fatta al Senato V11 aprile 1854 dalla Com- missione permanente di finanze, Quarelli, relatore (1).

Sicnori! — La Commissione di finanze che, nella prece- dente Sessione parlamentare, ebbe l’incarico di esaminare e riferire intorno al progetto di legge concernente al riordina- mento delle cosidette gabelle accensate, mentre ne proponeva l’adozione al Senato, non tralasciava poi di far presente come il principio in essa adottato, di stabilire, cioè, in una somma determinata l’importare di un’imposta indiretta che colpisce la consumazione di speciali generi sempre incerta e variabile, fosse meno consentanea alla natura stessa dell’imposta, ed avvertiva ad un tempo come il sistema ideato nel procedere al riparto di questa tassa fra i comuni di caduna provincia, e fra i contribuenti per via di abbuonamento, sebbene apparisse di facile eseguimento, avrebbe però nella pratica applica-

(1) Vedasi Sessione 1852, Documenti, pag. 396.

zione incontrato gravi ostacoli, sia per mancanza di sufficienti dati statistici onde conoscere la presuntiva consumazione delle derrate colpite dalla gabella per fissare la quota da im- porsi a cadun comune, e quindi quella da assegnarsi ai vari esercenti, sia ancora per la contrarietá d’interessi che tal- volta avrebbe influito sui Consigli provinciali e comunali in- caricati dell’importantissima operazione del riparto e dell’ab- buonamento.

Convertito quel progetto di legge formale, portante la data del 2 gennaio 1853, se ne intraprese l’attuazione, ed alle dif- ficoltá che nell’eseguimento presentava la legge stessa una nuova gravissima ed impreveduta se ne aggiunse, quella, cioè, derivata dalla quasi assoluta mancanza nell’ora scorso anno 1853 del raccolto del vino nella maggior parte delle provincie dello Stato e della scarsitá dello stesso raccolto in tutte le altre, per cui, essendo notevolmente diminuita la derrata soggetta alla gabella che deve produrre piú della metá della somma stabilita, rendesi oltre modo oneroso il corrispondere tale tributo nella quota in°cui venne determi- nato dalla detta legge.

‘ In questo stato di cose il Governo, riconoscendo la neces- sitá di recare fin d’ora un alleviamento ai contribuenti, e di introdurre alcune variazioni alla legge del 2 gennaio 1854, ha presentato un progetto di legge che, dopo essere stato di- seusso ed adottato con alcune modificazioni dalla Camera elettiva, viene in oggi rassegnato alle deliberazioni del Senato.

La vostra Commissione di finanze, alla quale ne diman- daste il preventivo esame, lo sottopose ad attento stadio; ed io, compiendo l’incarico che le piacque affidarmi, avrò pure questa volta l’onore di esporvi il risultamento delle sue di- scussioni.

Nell’intraprendere tale disamina, credette la Commissione inutile ed intempestivo lo internarsi nel merito di quest’im- posta, e pronunciare alcun giudizio sulla convenienza di man- tenerla o di aboliria.

Non è certamente all’epoca in cui le finanze dello Stato ab- bisognano della maggior copia di prodotti che si può solle- vare la questione se debba conservarsi un tributo, il quale, ammessa anche la propostane riduzione det quinto, procura all’erario la cospicua somma di oltre 6,000,000 di lire.

Nè ora nè sicuramente per lungo tempo il pensiero di abo- lire questa gabella, comunque si voglia considerare gravosa e molesta, può essere ragionevolmente accolto; bensí è conve- niente, come il Ministero riconobbe e dichiarò ripetutamente alla Camera elettiva, che si avvisi senza ritardo alla riforma di questa legge, onde tale imposta, suscettiva di maggior pro- dotto, venga stabilita sopra basi piú ragionevoli, e ne sia me- glio regolato il modo di riscossione.

Quale fra i sistemi di esercizio assoluto o di esercizio misto ad abbuonamerto, per conto diretto del Governo o dei co- muni, sia da preferirsi, formerá appunto oggetto di severo e profondo studio, cui niuno meglio del Governo stesso può attendere, per quindi proporlo alla discussione e sanzione del Parlamento.

L’assunto è senza dubbio grave e difficile, e se non si giun- gerá ad un sistema incensurabile e scevro d’inconvenienti, la qual cosa è impossibile di ottenere per simile imposta di con- sumazione, si arriverá almeno a renderla piú sopportabile e maggiormente produttiva, con stabiliria sopra basi piú razio- nali e tali che corrispondano appunto alla vera consumazione, togliendo quanto d’incerto e di arbitrario presenta la legge del 2 gennaio 1853, la quale fissa preventivamente una de- terminata consumazione, che in realtá sará poi sempre mag- giore o minore della presunta.