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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Questa disposizione eccezionale è fondata sulle eandizioni speciali di quella provincia. La Camera ricorderá che, mentre il canone delle altre provincie liguri venne fissato in ragione di 90 centesimi per abitante, quello della provincia di Ge- pova fu stabilito nella stessa misura del canone della pro- vincia di Torino, cioè in ragione di lire 65 per abitante (1).

Ora un piú accurato esame dello stato delle cose in quella provincia ci ha convinti che essa, rispetto alla consumazione dei generi soggetti a gabelia, non è in condizioni identiche alia provincia di Torino, e che perciò sarebbe soverchia- mente gravata ove il primitivo canone si mantenesse senza riduzione. L’apertura della ferrovia, lungi dal migliorare la sua condizione, ha deteriorato quelia di tutti i paesi situati lungo la strada maestra, privandoli delle vistose consuma- zioni di vini e di carne che si facevano dai numerosi carret- tieri che sopra di esse di continuo si muovevano.

Trattandosi d’una disposizione temporanea e d’indole quasi di beneficenza, parve potersi lasciare al Cansiglio provinciale il riparto dello sgravio dalla legge concesso, sopprimendo il ricorso al Ministero, che, richiedendo Innghe pratiche, indu- gierebbe soverchiamente l’effetto benefico che questa legge deve produrre.

Signori : l’applicazione della legge 2 gennaio 1853 ci ha dimostrato che le benevoli mire del legislatore si sareb- bero verificate se un’inaudita calamitá non avesse portato una gravissima perturbazione nel nostro sistema economico, ove il prezzo del vino fosse rimasto pei limiti degli anni an- tecedenti a questa legge, il peso da essa imposto ai comuni sarebbe riuscito leggiero e comportabile ; coll’inaudito suo incremento riesce troppo grave, ed è quiadi giusto e ragio- pevole il temporaneamente alleviarlo, cessata la malattia, ri- tornati i prezzi delle bevande ai loro corsi normali, la votata legge potrá essere applicata in tutta la sua estensione, senza che contr’essa si possano elevare fondati reclami, L’indul- genza di cui sará stato largo il Governo, gli dará diritto di essere rigoroso nella sua applicazione quando non tornerá di soverchio aggravio ai consumatori.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Il canone relativo si diritti di gabella, stabilito per la provincia di Geneva dall’articolo 7 della legge 2 gennaio 18553 e dall’annessavi tabella numero 2, è ridotto di lire 50 mila.

Art. 2. Il canone fissato nell’accennata tabella per le altre provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle cittá di Torino e di Genova, è pure ridotto rispettivamente di un de- cimo.

Art. 3. La diminuzione, di cui nei due articoli precedenti, sará applicata soltanto all’ultimo semestre 1853, a datare dal primo dell’anno corrente.

Art. 4. L’intendente della provincia procederá al riparto della somma come sopra concessa in diminuzione fra tutti i comuni componenti la provincia, tenuto conto delle loro con- dizioni speciali, esclasi però quelli la cui popolazione agglo» merata eccede i dieci mila abitanti,

Art. 8. I quadro di riparto sará dall’intendenie sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale a quest’effetto ap- positamente convocato.

Art. 6. Il riparto colle modificazioni che il Consiglio pro-

(1) Occorre osservare che 8019 abitanti che figuravano nella provincia d’Acqui, giá soggetta alle gabelle, furono com- putati soltanto per 0 60 22.

vinciale crederá dovervi introdarre sará definitivamente ap- provato con decreto dell’intendente, il quale lo fa pubblicare in ciascun comune interessato, e ne trasmette due copie al Ministero delle finanze,

Art. 7. Il Consiglio delegato procederá nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui nell’articolo antecedente alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune, fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1855, nella proporzione della rispettiva quota di detto canore.

Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Gastinelli, Ca- nalis, Moia, Rossi, Brignone, Girod e Cavallini, ela- tore. °

Sienori ! —. Fra tutte le imposte la piú molesta, la piú odiosa è quella certamente della gabella ; e quando l’attiva- zione delle altre molte che abbiamo con ammirabile abne- gazione votato, la diminuzione dei pesi dello Stato, le eco- nomie e le riforme che siamo in diritto di riprometterci ci permettessero di bandiria dal nostro Codice finanziario, 0 quanto meno di ridurla entro piú modesti confini, noi ci ral- legreremmo del beneficio come di grande ventura,

Ma allo stato a cui è ridotto il pubblico erario, per quanto duro e gravoso riesca questo balzello, l’abolirlo sarebbe atto evidentemente improvvido.

Una ineluttabile necessitá ci costringe a mantenere ancora in vita la gabella.

L’entitá della tassa ed il modo di percezione sono ora de- terminati dalla legge 2 gennaio 1883.

Sono 7,660,373 lire che l’intero Stato deve pagare per la gabella. Questa somma è ripartita dalla legge tra le provin- cie ; le provincie distribuiscono il rispettivo loro canone fra i comuni; ed i comuni lo riscuotono per abbuonamento © volontario, o coattivo, oppure per esercizio.

Leco tutia la legge.

A triplice vantaggio essa mira:

Primo, Quello di apportare una notevole diminuzione alle provincie che anteriormente ne erano colpite, e di stabilire un pareggio tra queste e le altre che ne andavano esenti ;

Secondo. Quello di fare cessare le molestie, le vessa- zioni, i soprusi che accompagnavano la percezione dei diritti gabellari operata col sistema degli appalti;

Terzo e principale, Quello di procurare un maggior pro- dotto alle pubbliche finanze, di far loro toccare nette e s0- nanti lire sette milioni seicento sessantamila treceato set- tantatrá.

Fu questa lusinghiera prospettiva che indusse il Parla- mento a sanzionare quella }egge, monostante che si disco- stasse alquanto dai principii della scienza.

Ma i fatti vennero troppo presto a dimostrare che male si contrasta alla natura delle cose.

L’imposta della gabella è essenzialmente un’imposta di consumazione ; il prodotto quindi che se ne trae varia in piú od in meno, secondochè maggiore o minore è la consuma- zione,

Ora la nuova legge, col colpire di una somma fissa ed in- variabile ciascuna delle provincie dello Stato, ha la singolare pretesa di determinare e determina a priori il preciso quan- titativo dei generi che ogni anno si consumeranno nelle singole provincie.