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Quanto ai diritti fissi, corrispondono essi ad un dipresso a quelli portati dalla tariffa del 1846, ed anche in ciò i nostri ordinamenti riesciranno meno gravosi di quelli di Francia, i quali, imponendo diritti fissi piú elevati, colpiscono cosí piú sensibilmente le tenui contrattazioni delle classi meno agiate, che non quelle del ricco, con una ineguaglianza relativa di trattamento.

L’analisi che qui volesse farsi dei 93 articoli dei quali componesi questa prima tariffa, oltre al non essere guari con- sentita dall’angustia del tempo, non sarebbe poi neanco di grande utilitá, perchè, trattandosi sostanzialmente del solo riordinamento di disposizioni riconosciute buone da un lungo esperimento, non nascerebbe guari l’opporturitá di suggerire delle utili variazioni al progetto, le quali poi porterebbero seco il grave inconveniente di sconvolgere l’economia della tariffa, e pregiudicare cosí alla razionalitá delle varie tasse considerate nella loro correlazione le une colle altre, secondo la natura e gli effetti delle tanto svariate convenzioni cui si applicano. ]

Venendo quindi alla parte seconda della tariffa portante la graduazione delle tasse di successione, poco rimane a dirsi sul sistema delia presente nuova legge, dopo che fu trattata alla sua sede la grave questione della detrazione o no dei debiti nel loro accertamento.

In ordine alla graduazione di quelle tasse è da ritenersi che, mentre si mantennero nella quotitá portata dalla legge del 17 giugno 1851 quella dell’4 per cento per le successioni deferite in linea retta ascendentale e discendentale, per l’al- tra del 10 per cento per quelle deferite fra estranei, si adottò quella uniforme del 5 per cento tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, e tra prozii e pronipoti, mentre giusta la tariffa del 1851 Ia tassa era del 2 per cento tra fratelli e sorelle e coniugi, e del 3 per cento tra prozii e pronipoti e tra zii e nipoti; si porlò al 7 per cento tra cugini in primo grado, che prima era del 5 per cento; quanto agli altri gradi di paren- tela sino al 12 inclusivo, si adottò la tassa uniforme del 9 per cento, mentre era dessa limitata all’8 per cento sino al sesto grado, essendo poi i gradi ulteriori parificati agli estranei nel pagamento della tassa del 10 per cento.

Oltre alle imperiose esigenze dell’erario si allegarono a giustificazione dei riferiti parziali aumenti, massime tra i coniugi, i riflessi della convenienza di ragguagliare queste tasse ai principii del Codice civile che regolano i diritti suc- cessorii, osservando che il medesimo ammette alla succes- sione intestata i parenti sino al dodicesimo grado, ma da essa esclude gli affini, tranne solo i coniugi.

Anche qui allegossi l’esempio di altri paesi, e specialmente della Francia dove le consimili tasse sono anche piú onerose.

La Commissioae, trascinata dal riflesso dell’attuale nostra condizione finanziaria, pensa che la proposta graduazione delle tasse possa ammettersi dal Senato, non senza far voti che venga il fortunato momento in cui possano essere dimi- nuite, massime quelle che colpiscono successioni tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, e tra i cugini di primo grado, e si possa ritornare eziandio al sistema della detrazione dei debiti ad equo sollievo dei contribuenti.

Per ultimo, relativamente alla parte terza della tariffa per le tasse d’ emolumento, giá si è superiormente rilevato come i contribuenti vadano favoriti dalla nuova legge, per cui cesserá di essere tanto gravoso, per non dire rovinoso pei cittadini, l’esperimento dei propri diritti nelle vie giuri- diche.

Diffatti, per i provvedimenti della Corte di cassazione, la quale non forma grado di giurisdizione, la tassa non è che

fissa in ragione di lire dieci per quelli semplicemente prepa- ratorii, e di lire quaranta pei definitivi. L’emolumento pro- perzionale poi è limitato ali’ per cento per }e sentenze dei magistrati ed altri giudicanti che ne siano passibili; per quelle poi che nol sono, vengono stabilite delle tasse fisse ragionevoli, che rilevano a lire 20 per le sentenze dei magi- strati e tribunali superiori, della metá, cioè di lire 40, per quelle di giudicanti inferiori in prima istanza, e di solo una lira per quelle dei giudici di mandamento, con un razionale ragguaglio di tasse per le sentenze degli arbitri. Una tassa fissa speciale di lire tre è riservata per le colîocazioni nei giudizi di graduazione di crediti e ragioni non contestate, come sí pei concordati in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore in quanto non abbiano formato og- getto di contestazione.

Avvisò la Commissione che basti questo rapido cenno a convincere come sia opportuno e desiderabile che abbiano effetto le proposte del progetto di legge nella parte che ri- guarda gli emolumenti giudiziari.

Rimangono a spiegarsi le osservazioni occorse alla Com- missione intorno ad alcune disposizioni del progetto, e ciò non giá nell’intento di provocare variazioni ad emendamenti nel loro tenore, ma bensí nell’aspetto di utili avvertenze, cosí per le spiegazioni cui possano dare luogo per parte del signor ministro delle finanze, come per quei relativi avvedi- menti nelle istruzioni d’eseguimento deHa legge che sará esso per diramare agli agenti demaniali onde mandarli alla mi- gliore intelligenza ed applicazione della legge stessa.

Relativamente pertanto alla materia della tassa d’insinua- zione ebbe a rilevarsi come nel progetto del Ministero sí fosse proposto all’ariicolo 40 che le scritiure private potessero essere insinuate in qualunque ufficio d’insinuazione, la quale disposizione era evidentemente diretta ad agevolare l’adem- pimento di tale formalitá, rendendola cosí piú comoda pei privati, epperciò ad un tempo meglio proficua per la finanza.

Ora quell’articolo venne escluso dalla Camera elettiva sul riflesso che gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, essendo delerminati dall’articolo 1423 d.I Codice civile, non occorresse di farne menzione.

La Commissione, mentre non intende punto di contrastare a quel pensiero, non vuole però tralasciare dall’osservare come ad ogni modo sarebbe stato desiderabile che si fosse rammentato quell’articolo del Codice civile, perchè, sebbene nelle leggi nuove non sia cosa indispensabile il richiamare sempre le disposizioni delle leggi auteriori, tuttavia, quando si riduce per cosí dire a Codice speciale un’ampia materia, quale è quella delle tasse contemplate nel presente progetto, giova certamente il porre sott’occhio agli interessati in uno stesso quadro tutto ciò che serve a manodurli nel labirinto delle forme mediante le quali hanno a provvedere ai loro in- teressi.

Nella materia della fassa di successione, l’articolo 66, n° 2 del progetto di legge dichiara esenti dalla tassa fe rendite del debito pubblico dello Stato. Questa formola ripete negli stessi precisi termini l’eguale esenzione dichiarata giá all’ar- ticolo tre, n° 2 della legge del 17 giugno 1854, senza fare menzione delle obbligazioni dello Stato, le quali, e per l°es- senza loro, e per la specialitá delle leggi di loro creazione, si mantengono distinte dalle rendite propriamente dette il cui titolo sia nelle cedole e cartelle del debito pubblico, sorta di carta che non può identificarsi con quelle di altro nome che rappresentano le obbligazioni uniformi di lire mille ca- duna di cui si riscuote il semestrale provento dalla stessa amministrazione che ne ha pure il maneggio,