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sissione DeL 1853-54

Riforma dei diritti di hello € delia carta bollata,

Prodalta di gn presatiito alla Giada il 13 gennaio 1854 dal presidente del Cosatgita, ministro delle fi- nanze (Cavour).

.Stewori! — Dopo essersi compito il progelto di legge pei riordinamento delle tariffe sui diritti d’insinuazione e di suc- cessione e sulle tasse giudiziarie, si è intrapreso lo studio “delle leggi sul bollo attualmente in vigore, per formarne una sola che presentasse maggior. chiarezza e facilitá d’esegui- mento, e meglio si confacesse alle mutazioni seguite in altre parti della nostra legislazione,

Tale essendo 10 scopo che mi sono prefisso nel compilare il progetto, che ho l’onore di presentarvi, o signori, mi farò qui a dare ragione delle nuove disposizioni in esso introdotte, e delle altre modificazioni che piú particolarmente abbisognano d’essere esaminate. °

Il regio editto del 8 marzo 1836 lasciava molto a deside- rare sí per la forma, che per la parte legislativa. Ne fanno prova le moite circolari dell’amministrazione, i pareri dei consulenti legali dello Stato, e le decisioni dei magistrati per risolvere i dubbi continui, : glie insorgono sull’applicazione dello stesso editto.

Fu promnigata il 22 giugno 1850 un’altra legge in materia

di bollo, al precipuo fine di stabilire un aumento di prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo determinati dal re- gio editto sovracilato; ma la osservapza del medesimo,

tranne qualche lieve modificazione, fu mantenuta nel suo

pieno vigore,

Era quindi necessario di riparare : gi difetti di detta legge del 4836 non senza alfenersi al disposto di quella del 1850, per ciò che riguarda la quotitá della tassa.

Stimo superfluo discorrere, di proposito sula forma del progetto, bastando lP’accennare di volo che la parte legislativa sembra sufficientemente chiara e precisa ; e che la parte ap-

plicativa della tariffa ha ciò di vantaggio che, mertre con--

tiene ordinati nel modo il piú semplice tatti gli atti e scritti soggetti al bollo sí ordinario che straordinario, le autoritá giudiziarie, le pubbliche amministrazioni, i funzionari ed uf- ficiali pubblici, il commercio ed j privati, trovano riuniti in ordinate sedi gli atti che riferisconsi al Ministero. od all’in- teresse di ciaschedano. ©

La legge del 1836 dichiarava in appositi capi pae fossero gli atti e scritti soggetti al bollo, e quali gli esenti daîl’uso della carta bollata. Vederndosi però quanto sarebbe difficile cosa, per nen dire impossibile, d’entimerare senza -ommis- sione da un lato tufti gli scritti soggetti al bollo, e dall’altro tutti quelli da comprendersi nell’eccezione, i quali hanno un limite indefinito, si prese a rifisttere se non si fosse potulo evitare siffatto inconveniente, restringendo l’enunciativa od agli alli che si volevano espressamente soggetti al bello, op- pure a quelli che potevano per eccezione esserne esenti.

Ma ebbesi a riconoscere che non si poteva a meno di di-

scendere alla particolarizzata enuncialiva degli atti di rigore -

sottoposti al bollo, e che volendosi eliminare un capo appo-

sito relativo alle eccezioni, ciò non era del tutto possibile,.

dovendosi di necessitá conteniplarle imperfettamente in una disposizione generale, od almeno iniercalare nelle descrizioni degli atti e scritti soggetti al bollo, che potevano lasciare dubbio, Ie eccezioni cui erano soggetti ; cosa questa che a-

vrebbe nociuto alia chiarezza della legge ed al concelto dei:

principii da cui viene regolata.

-Quindi si avvisò piú oppoftuno;, dopo di aver partilamente . enunciati a categorie gli alti soggetti al bollo, d’abbandonare,. bensí le eccezioni, ma d’introdurre una disposizione al capo quinto che dichiarasse ‘ogni altro aito.non espressamente ans noverato tra - quelli che obbligatoriamente dehbbonsi fare s0+ pra-carta bollata, soggetto soltanto al bollo quandò se ne vas lesse far uso ; e bisagnando poi supplire a questa troppo ge- nerica definizione, si credette conveniente di comprendere nel capo siessa, e d’enunciarvi, a modo di dilucidazione, ques

gli atti e scritti, che per la denominazione e natura leto po- °

tevano maggiormente lasciare dubbio a quale categoria do+ vessero appartenere, cioè se fossero tra quelli soggelti per loro natura rigorosamente al bollo, oppure tra quelli esenti da tale formalitá, tranne il caso di doverne far usò.

Con ciò si ottiene di trovare ristretti in un capo apposito ed il principio generale che deve regolare le eccezioni e git atti e scritti che, potendo ingenerare dubbiezza sulla loro ia= dole, richiedono una dichiarazione, senza doverla ricercare sparsamente nella.legge.

Importando però essenzialmente d’investigare il merito in: trinseco della proposta legge, per ciò, seguendo l’ordine fe- nuto nel progetto, si comincierá a rendere conte di quanto sí

“ è creduto conveniente di proporre in ordine al bollo degli

atti giudiziari, E

Parve doversi instifuire una daria PRA col bollo di tire 2, per essere obbligatoriamente impiegata nelle copie in forma esecutiva, la cui spedizione possa essere prescritta dalle leggi di procedura civile.

Nella mira poi di semplificare il servizio amministrativo, @ d’agevolare nel tempo stesso il corso della giustizia, erasi pure ideato d’instituire un’altra carta speciale col bollo da lire 4 20, l’impiego della quale, reso pure obbligatorio per gli atti giudiziari, dispensasse i medesimi dalla formalitá della registrazione e compensasse l’erario dell’abbandono dei rese: tivi diritti.

L’istituzione dei due bolli per gli atti giadiziari fa accolta da questa Camera nel modo il piú favorevole, allorquando in seduta del 44 giugno 4853 votava il progetta di legge prov- visoria sulle tasse giudiziarie, Se non che, mentre approvava la quotitá del diritto di lire 2 rispetto al bollo della carta da impiegarsi nelle copie in forma esecútiva, parve. alla mede

sima alquanto elevato il diritto di lire 1 20 per la.carta des -

stinata agli altri atti giudiziari, e-volle quindi ridurlo alla quotitá d’ana lira.

Ora, ritenendo che in tal parte non siavi luogo ad intro-

durre modificazioni, si è lasciato sussistere nell’attuale prov

getto il bollo da lire 2 per le copie in forma esecutiva, e st è limitato ad una’ lira «quello destinato per gli atti i ziari.

L’apposizione del bollo straordinario a debito sulta ‘carta impiegata nelle cause del patrimonio dello Stato e dellé per sone ammesse al benefizio dei poveri era una formalitá a produceva perdite di tempo senza profitto.

È bensí vero che larticolo 26. del regio editto © marzo 1836 dichiarava ripetibili, in fine di causa, i diritti di bolle per simili atti daile parti avversarie soccombent nelle spese, ma questa disposizione, oltre all’esser> insufficiente, perchè pon provvedeva ai easi di compensazione delle spess e di transazione delle liti, on potè mai conseguire il suo effetto; poichè non dava all’amministrazione il mezzo d’accertare lx quantitá della carta impiegata im ciascuna cansa, e. consé= guentemente la base su cui fondare l’azione pel coriseguie mento dei diritti di bollo, Oltre a ciò gli uffizi dell’avvocato: e del procuratore dei poveri, i segretari, attuari e causidici,

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