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due opposte sentenze, essendo. però rimasta la viitoria al detto principio.

Non vuolsi neanco dissimulare come il pubblico senso siesi commosso per quelia innovazione, e come gli organi della pubblicitá vadano grandemente divisi in parti diverse su quel grave punto,

La Commissione, o signori, non poteva a meno di preoc- cuparsi profondamente di una cosa di tanto momento; ep- perciò nella disamina della quistione se fosse da proporsi al Senato l’adozione di quella parte della legge, o da consigliar- sene invece Ja esclusione, pose essa quel.maggiore studio, quel piú vivo impegno che le fosse possibile, onde pervenire a quella conclusione che meglio rispondesse alla gravitá del suo incarico,

Ora, le ampie # ripetute discussioni occorse al proposito, se non valsero d’un gran che a riunire i suffragi nel senso dell’una o dell’altra sentenza, produssero però, per vario ri- spetto, una maggioranza consenziente alla proposta del Mi- nistero per la non deduzione, cioè dei debiti nell’accerta- mento delle tasse di successione ; e giacchè tale disposizione ha la sua sede nel titolo della iegge cadente pel primo in di- scussione, sará qui rassegnato il ragguaglio delle occorse re- lative disquisizioni.

Mentre i membri della minoranza potranno esporre le ra- gioni del loro opinare ben piú ampiamente che non sia dato di farlo in una relazione che subisce gli effetti dell’angustia del tempo nel prepararla, verrá tuttavia fatto caso dei prin- cipali argomenti che essi invocavano, contrapponendovi quelli che si addussero nel senso opposto.

La maggioranza fattasi anzitutto ad indagare se questo pre- cetto di legge fosse consentaneo ai priricipii della ragion co- mune, o veramente ne discordasse, trovò che la base legale della tassa è quella di colpire il fatto della mutazione per- fetta di proprietá, che, qualunque pure siane la causa ed il mezzo per cui si opera, è pur sempre piena, assoluta ed indi- pendente dall’esistenza, o no di pesi e debiti che la gravano.

Tale prineipio di ragione universale in fatto di successioni, consuona pure colla patria legislazione all’articolo 967 del Codice civile, conforme in ciò al disposto dalle RR. CC. del 1770, in quale articolo sta seritto: «Che l’immediato pos- «sesso dei beni, diritti ed azioni del defunto passa di pieno «diritto nella persona dell’erede sí legittimo che testamen- «tario, coll’obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari, senza «necessitá di prendere l’attuale possesso dell’ereditá,»

L’intima essenza di simile trapasso fu dottamente spiegata dall’eminente giureconsulto francese Siméon, il quale, ragio- nando sull’articolo 724 di quel Codice corrispondente alla testè riferita disposizione del Codice sardo, cosí esprimevasi: «La mort... á l’instant oú elle frappe, ouvre la succession «au profit des béritiers; elle les saisit de plein droit du pa- «trimoine du défunt. Utile et belle conceplion au moyen de «laquelle la propriété ne reste jamais en suspens, et recoit a malgré les vicissitudes et l’instabilité de la vie, un carac- «tère d’immulty * et de perpétuilé. L’homme passe, ses «biens et ses droils demeurent; il n’est plus, d’autres lui- «méme continuent sa possession, et ferment subitement le «vide qu’il allait laisser,»

Ed in vero, egli è un tal fatto che porge il fondamento al- l’imposizione oramai ammessa dappertutto di tasse sulle suc- cessioni, come s’impongono sugli altrí modi di trasmissione di proprietá, benchè pon tutti egualmente intensi nei loro effetti, che si operano per via di alti fra vivi, o di provvedi- menti giudiciali.

Ma la mutazione di proprietá per via di successione sulla

quale fondasi la Lassa, essendo cosa nella reaítá indipendente dal fatto dell’utile che ne ricava l’erede, ne conseguita, in senso della maggioranza, che l’intiero asse ereditario pussa senza ingiustizia essere colpito dalla tassa, senza che si con- femplino i debiti che fo gravino.

Difatti, se appo noi, nelle leggi del 1821 e del 1851, si fece luogo alla detrazione dei debiti, come pure, se in altri paesi furono ammessi temperamenti a tale riguardo, ciò si fece in via ed in forma di eccezione, talmente che, ove un ordinamento in questa materia facesse al proposito, l’ovvia sua’intelligenza quella sarebbe della tassazione dell’intiero asse, senza riguardo alle sue passivitá.

Ma nel trattarsi il punto in quell’asnelto della efficacia di un principio assoleto, sorse in seno alla Coramissione lob- bietto che, datane anche in astratto la giustizia, sia pure di equitá naturale che lo sviluppo, l’applicazione delle conse- guenze di un principio abbiano a fermarsi a quel punto in cui ne andrebbe essa ferita, e che nella presente questione ciò avverrebbe ove non si tenesse conto della massima che non ha da giudicarsi della consistenza d’un patrimonio, se son detraendo le sue passivitá.

Ed osservavasi come cosa incontrastabile che colui che ri- ceve un’ereditá di 100, onerata di debiti per 50, nella realtá non eonseguisce che un asse di 50, cosicchè, estendendosi la tassa ollra a tale misura, il fisco riscuoterebbe come una doppia tassa di successione.

Non si ammetteva però quel ragionamento, il quaie se può essere giusto in un altro ordine d’idee, non può tuttavia ren- dersi efficace quando il principio della pienezza delle muta- zioni di proprietá per causa di morte, porge un ente com- plesso ed inscindibile di attivitá e di passivitá che non può confondersi colla condizione in cui trovisi posto l’erede dopo ricevuto l’asse ereditario.

La tassa colpisce la massa ereditaria, il diritto ereditario, Punicersum ius, e non una parte soltanto d’esso, quella parte cioè che sopravanzi alla liquidazione delle passivitá dell’asse,

Dietro tale considerazione perciò parvero meno conclu- denti quelle di equitá naturale tratte da! casi pratici di cre- diti oberali, per indurre ad un sistema diverso da quello da essa sostenuto colí’appoggio di un principio creduto prepon= derante in questa controversia,

Diffatti, la base legale della imposizione della fassa sulle mutazioni di proprietá non é giá l’utile che ridondi al con- tribuente dalla verificatasi trasmissione, ma bensí l’esistenza o natura del titolo o del fatto, in forza di cui si è la mede- sima operata, astrazione fatta da ogni altra considerazione sul maggiore o minor vantaggio di colui al cui favore si opera la mutazione.

Questa specialitá di tributi indiretti, qualunque pur sia la sua denominazione, va considerata nell’aspetto di un com- penso dovuto allo Stato per la protezione che impartisce alle trasmissioni di proprietá, ed alla guarentigia dei rispettivi titoli. i

Nelle successioni, le azioni sí attive che passive passano di- rettamente dal defunto ai suoi eredi, ed è on fatto che la legge guarentisce e titolo e disponibilitá piena negli eredi di tutto ciò chie è caduto nelia successione.

Quando in questa materia si abbandona il fermo terreno dei pri icinii per entrare con esempi di casi pratici possibili in quelio dei faiti, ponendo in campo ie tante combinazioni che possono escogitarsi di suscessioni oberate in tante ma- niere e misure diverse, oltre che non si distrugge con ciò la forza della massima che regge la materia, non si perviene ne-