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Relazione del Ipse del Guia ministro Lal | finance (Cavour), 27 giugno 1854, con cui presenta

| @l Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 23 stesso mese.

È Sicnori! — La Camera dei deputati ha adottato nella tor- nata “del 23 giugno corrente-il progetto di legge sulle tasse d’insinuazione, di successione e’ di emolumento giudiziario, che’îo ho Bad di presentarvi.

“I coordinare in’un solo corpo le sparse leggi relative a questi tre-rami di finanza, informandole degli stessi principii che loro si addicono per indole e per natura comune, éra cosa razionale, opportuna.e.desiderata.

Un’altra ragione non ammetteva dilazione a provvedere per le tariffe in’ materia d’insiuazione e di successione, vale a dire, l’imminente scadenza del termine a cui venne esteso l’effetto delle rispettive leggi 22 giugno 1850 e 17 giugno 1851. | .

Se non che al bisogno indispensabile di addivenire alla di- visata.riforma, quelle viemmaggiormente imperioso di giun- gere finalmente. ad.equilibrare i bilanci dello .Stato..indusse il Governo a combinare di modo il suo progetto di legge che, mentre tende ‘a riparlire piú equamente le imposte ed anche a minorarle in alcune parti, riuscirá pure con qualche a0- mento di tassa in quelle altre che possono meglio consentirlo a ristorare sensibilmente la condizione del pubblico erario.

Tl solo aumento che passa dirsi ‘introdotto nelle tasse d’in- sinuazione è quelto:che-riguarda-le trastazioni di beni sta- bili che sono attualmente soggette al diritto proporzionale di lire 3 60 per cento, e che verrebbero d’ora in poi sottoposte alla tassa del 5 per cento..

Ove però si ritenga che la nuova rleage proposta sopprime due sorta di diritti riscossi congiuntamente al diritto pro- porzionale, cioè quetlo di tabellione, ed il fisso graduale, por-

. tati:rispettivamente dagli articoli 52 e 54 della tariffa primo

aprile 1816, e che di piú nella nuova tassa del 5 per cento rimane ineluso:il diritto di trascrizione ipotecaria dei cou- tratti d’alienazione, ben vedesi che l’aumento stesso non è ia ‘sostanza di peo che a ‘primo aspetto si crede- rebbe.

«. Le-altre tasse proporzionali. in materia -d’insinuazione non

‘apportano alcuna maggiore gravezza, anzi per alcuni atti ri-

mangono al disotto degli attuali diritti.

Le tasse fisse poi si trovano perla maggior parte in corri- spondenza. coll’attuale tariffa; e se talune sono alcunchè piú elevate, come sarebbero quelle dei testamenti e degli atti di adozione e di riconoscimento: di figli (atti questi ultimi molto rari); in compenso verrebbero diminuite quelle degli atti di divisione, di emancipazione, di tutela ed altri, i quali hanno luogo in numero anche maggiore,

In materia di successione non fu possibile di contenersi negli stessi limiti ; poichè nell’urgente bisogno di accrescere le pubbliche entrate, era questa una delle raigliori sorgenti, a cui potesse atlingersi meno odiosamente che altrove.

Egli è perciò che vennero piú o meno aceresciute le varie quotitá di tassa, ad eccezione di quella stabilita per gli ascen- denti e discendenti, per gli estranei, e per gli istituti di be- neficenza. * i

Oltre a ciò fu disposto all’arlicolo terzo del progetto di legge, che la tassa proporzionale tanto d’insinuazione e di emolumenta, quanto in materia di successione, sará pagata sul valore delle cose cadenti nella mutazione di proprietá, senza deduzione di debiti.

È questa la principale innnovazione di tale progetto, sulla quae insorsero nella Camera dei deputati le piú forti obbie- zioni.

Signori, io credo potermi dispensare dallo svolgere ampia- mente tutti gli argomenti che valgono a sostenere il proposto sistema, poichè dopo la pubblicitá che si è data dalla stampa a siffatta questione, nulla si avrebbe forse da aggiungere per vieppiú_ illuminarla.

Tuttavia non ommetferò di accennare she il principio ra- zionale della tassa è quello di colpire il fatto della trasmis- sione della proprietá, e che su questo principio incontestato riposa essenzialmente la ragione di esigere la tassa sulle s0- stanze, che passano da una mano ad un’altra, indipenderte- mente dalla esistenza o no di debiti, o pesi sulle medesime imposti.

Questo principio è quello che regolò sempre le tasse di ‘ insinuazione e di emolamento, nella cui applicazione non fu mai ammessa la deduzione dei pesi, che gravano i beni con- templati nell’alto di trasmissione, o che, in punto di emolu- mentò, hanne formato oggeîto della sentenza confermativa del titolo di proprietá.

Ilentica essendo la ragione della tassa in fatto di succes» sione, non vedesi plausibile motivo di seguire un diverso si-. stema per le trasmissioni a titolo ereditario.

Auzi, se sí pon mente che la tassa d’insinuazione e di e- molumento è imposta sopra atti di traslazione a Litolo one- roso, laddove quella di successione cade sopra atti per la fo- talitá, o per la maggior parte portanti trasmissione a titolo lucrativo, sará facile il persuadersi, come questi ultimi sa- rebbero pur sempre in caso men degno di favore, per auto» rizzare la deduzione, dal calcalo dei beni imponibiti, dei de- biti e pesi, da cui direttamente od indirettamente fossero gravati.

Diffatti, se la tassa dovesse imporsi su quel tanto d’utile, che proviene al contribuente dall’atto di trasmissione, pochi sono i casi in cui sarebbe dovuta Îa tassa d’insinuazione; poi- chè, se un conîratto si eseguisce con giusta ragione fra icon- traenti, non si verifica realmente che una mutazione di valori, quella di uno stabile contro il vero suo prezzo equipollente ; cosicchè il vantaggio si riduce ad una questione di reciproca convenienza, senza immediato positivo vaniaggio, ossiasenza aumento di ricchezza,

La base adunque della tassa non riposa sull’utile, che dal fatto delle seguite trasmissioni di proprietá ridonda in realtá nell’aamento di patrimonio dei contribuenti, ma sull’esi- stenza del titolo che opera le mutazioni stesse, e sul raggua- glio della loro importanza effettiva, astrazione fatta da ogni altra considerazione sulla maggiore o minore loro conve- nienza, in rapporto al complesso dei particolari interessi del contraente.

E per veritá, siffatti tributi vanno considerati sotto lo a-

- spetto diun compenso dovuto allo Stato per la protezione

che egli accorda alle trasmissioni che REGIA tra i cittadini ed alla guarentigia dei loro Litoli.

Ora non può dubitarsi che nelle successioni, sí testate che intestate, non segua un vero atto di trasmissione di pro- prietá. i Le azioni sí attive che passive passano direttaniente dal defunto ne’ suoi eredi, ed è un fatto, che la legge guaranti- sce il titolo, e la piena disponibilitá negli eredi di tutti indi- stintamente gli oggetti caduti nella successione.

Nulla impedisce che l’erede, investito del suo titolo, con- solidi in sè definitivamente linliera successione, estlinguen- done i debiti o con danari propri, o con somme mutuaie.

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