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corpo di truppa quando soddisfacciano alle seguenti condi- zioni:

4° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di etá e non oltrepassino il vigesimosesto; però i capi-operai, musicanti, vivandieri possono essere ammessi all’arruolamento sebbene oltrepassino l’etá ora detta;

2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in ser- vizio effettivo nel corpo in cui chiedono d’essere arruolati;

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

5° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o cor- rezionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per as- sociazione ai malfattori, 0 per essere vagabondi, come altresí non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra; ©

6° Producano l’attestazione di cui all’articolo 137, e se fu- rono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato, di cui all’articolo medesimo;

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o riman- dati siccome inabili dal corpo;

8° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza d’entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9° Se appartengono per ragione d’etá ad una classe giá chiamata alla leva, facciano prova di avervi adempiuto.

Art. 151. Le persone non contemplate nell’articolo 4 pos- sono contrarre arruolamento volontario mediante autorizza- zione del Re.

Art. 152. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Con- siglio d’amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 153. Il volontario assentato in un corpo non può es- sere trasferito in un corpo di arma diversa, a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 154. Compiuta l’estrazione, niun iscritto annoverato sulla lista di essa, può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarica finale,

Art. 155. I militari che hanno compiuta la loro ferma pos- sono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

Quelora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno piú essere rianimessi al servizio se oltrepassino il trentesimoquinto anno d’etá, se l’intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore d’un anno, e se non contraggono l’obbligo d’una intiera ferma per l’arma a cui si destinano.

Art. 156. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall’articolo 150,

Art, 157. Qualora dopo l’assento siano sopraggiunti avve- nimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situa- zione di famiglia dell’uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministero di guerra

al conseguimento dei congedo assoluto.

TITOLO QUARTO. Della durata della forma. Art. 158. La ferma di servizio è di due specie, d’ordinanza cioè e provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dall’as-

sento, Devono contrarre la prima i carabinieri reali, gli arma-

iuoli, i musicanti e gli uomini della compagnia moschettieri edi volontari di cui all’articolo 151.

È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente articolo 160.

Art. 159. La durata del servizio d’ordinanza è di otto anni;

Quella provinciale è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in con- gedo illimitata. 3

Art. 160. Gli individui in servizio provinciale promossi solt’uffiziali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi, finchè abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma di ordinanza.

È in facoltá del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari.

Art. 161. Gli allievi carabinieri, nel fare passaggio a cara- binieri reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell’essere ascritti ad un reggimento o corpo, gli alunni della scuola di musica della Real Casa Invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla scuola di ve- terinaria onde impratichirsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincierá dal giorno del passaggio o dell’ammissione, cessando però l’ob- bligo di terminare la prima.

Art. 162. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspet- tazione di giudizio, se questa fa seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 163. Gii ommessi e i renitenti, di cui agli articoli 169 e 176, e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni, di cui agli articoli 171, 172 e 173, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio contimuo in soprap- piú di quello stabilito all’articolo 159, senza che per ciò venga alterata la durata della ferma prescritta all’articolo medesimo.

Art. 164. I militari in congedo illimitato sono annual- mente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che ven- gono stabiliti dal ministro della guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata.

Art. 165. Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sott’uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma.

Art. 166. Gl’inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio prima che sia terminato l’anno nel cui periodo compiono il vigesimosesto dell’etá loro, sono provveduti di assoluto congedo immedia- tamente dopo che sia ultimato l’assento del contingente di tale anno.

Essi potranno, per un anno dopo l’ottenuto congedo asso- luto, essere ammessi come surrogati ordinari, o come volon- tari, quantunque citrepassino l’etá di anni 26.

Art. 167. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempa di guerra.

TITOLO QUINTO.

Disposizioni penali e disciplinali.

Art. 168. Colui che essendo soggetto alla leva fu’ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si pre-