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sione d’un alunno sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro diocesi.

Quando poi la popolazione della diocesi, o non ascenda a questo numero, o, superandolo, vi rimanga una frazione ec- cedente, basterá per richiamare l’alunno un numero anche minore d’abitanti, purchè questo oltrepassi i diecimila.

Per la dispensa degli aspiranti, contemplati nel numero 2, il numero verrá in ciascun anno determinato con decreto reale, da emanare sulla proposta del ministro dell’interno, e dietro deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gl’inscritti indicati nei due numeri di quest’articolo, ed ammessi a dispensa, saranno numericamente collocati in de- duzione del contingente del rispettivo mandamento, ognorachè pel loro numero d’estrazione siano compresi tra i designati.

Art. 99. Gl’individui, di cui al precedente articolo 98, qua- lora, designati, non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al numero 1, e la necessaria abilitazione al-

l’esercizio del loro ministero, se aspiranti di cui al numero2,

gli uni e gli altri prima di aver compito l’etá di 26 anni, deb- bono assentarsi per la ferma determinata dall’articolo 159, senza però computare un’altra volta nel contingente.

Fra un mese dal giorno in cui desistono dail’impresa car- riera, essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cui per ragione di leva appartengono, e trasmet- tere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all’intendente della provincia,

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell’articolo 4163, ed alle pene comminate dall’articolo 169,

Art. 100. Gl’inscritti marittimi provvisorii designati, che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva di essere nelle condizioni volute dall’articolo 34, sono dispen- sati provvisoriamenie, e rimandati alla seduta per le opera- zioni completive, e, quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella dell’anno in cui compiono il vigesimoquinto di loro etá ; dopo il qual termine, non comprovando il diritto alla dispensa, e, non sottoponendosi all’assento, sono dichia- rali renitenti.

Art. 101. Sono considerati aver soddisfatto all’obbligo della leva, e calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento, gl’inscritti designati a far parte del contingente, i quali, precedentemente alla leva della loro classe, siansi arruolati volontariamente nell’esercito o nel- l’armata di mare, o vi servano in virtú del regio decreto.

Spetta ai medesimi l’obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge.

Art. 102. Gli allievi, non ufficiali, della regia Accademia militare e del regio collegio di marina, gli abitanti della por- zione della borgata di Saint-Remy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se, a ragione del loro numero d’estrazione, debbono essere compresi nella prima categoria, sono provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di tro- varsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Capo HIT. — Del modo in cui gl’inscritti possono esonerarsi dul servizio.

Sezione I. — Degli scambi di numero.

Art. 103. È ammesso lo scambio di numero fra due giovani inscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l’iscritto che assume il numero minore:

1° Sia idoneo al servizio militare;

2° Non sia ammogliato nè vedovo con prole;

3° Produca un’attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall’articolo 157;

4° Versi nella cassa del tesoriere provinciale lire 100 pel fondo di massa.

Ciascuno dei due inscritti corre la sorte del numero acqui- stato collo scambio e cessa in entrambi ogni diritto che po- tessero avere all’esenzione od alla dispensa.

Art. 104. Non sono ammessi allo scambio di numero gli inscritti a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del ti- tolo V.

Art. 105. L’atto di scambio di numero deve seguire avanti l’intendente della provincia.

Art. 406. Il disposto dell’articolo 140 è applicabile anche all’iscritto assentato per iscambio di numero.

Art. 107. Lo scambio di numero è dall’intendente della provincia dichiarato nullo, quando l’iscritto che acquistò il sumero minore:

1° Muoia prima dell’assento;

2° Non si presenti all’assento ;

3° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore del- l’articolo 170;

4° Sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto del pre- cedente articolo 106;

3° Si trovi in alcuno dei casi di cui all’articolo 2.

Art. 108. La dichiarazione di nullitá dello scambio .di nu- mero ricolloca gl’inscritti contraenti nella loro condizione primitiva e rende ciascuno di essi. soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito scambio di nu- mero.

Sezione IL. — Della liberazione.

Art. 109, I volontari che abbiano soddisfatto all’obbligo della leva e che dopo sei mesi di prestato servizio riuniscano inoltre le condizioni espresse nell’articolo 150 possono essere affidati nell’atto del loro assento di essere ammessi a con- trarre a tempo opportuno una ferma nella qualitá di assol- dati.

Art. 110. I sott’affiziali, caporali e soldati a cui non manca piú d’un anno per compiere la loro ferma possono essere af- fidati di proseguire il loro servizio neila qualitá di assoldati anziani, purchè:

1° Non oltrepassino l’etá di anni trentacinque alla fine del- l’attuale loro ferma o l’etá di anni quaranta se solt’affiziali 0 carabinieri reali;

2° Siano di buona condotta;

5° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

Art. 114. I militari che hanno conseguito l’assoluto con- gedo per fini di ferma, possono, nel termine d’un anno dopo il congedo stesso, essere accettati per Vassoldamento di as- soldati anziani, qualora non oltrepassino l’etá di anni trenta e riuniscano in loro le altre condizioni prescritte dall’articolo antecedente, ;

Art. 112. Non sono ammessi all’affidamento i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai ed i vivandieri.

Art. 113. Sono esclusi dall’affidamento coloro che servono non graduati nei corpi disciplinari,

Art. 144. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degl’iscritti designati che possono essere ammessi alla libera- zione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte