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stro paese maggiori sono i bisogni della pubblica istru- zione, assai piú grave è la difficoltá di provvedervi in altro mode.

Alcuno oppose che per noi una dispensa cosí estesa non sarebbe conciliabile coi bisogni del servizio militare; ma oltre che siffatta difficoitá nou sembra dover essere iusupe- rabite, mentre è dimostrato che in Francia mai non diede motivo ad esitanza nel confermare codesta dispensa, ovvio sarebbe i! rispondere che la difficoltá di estenderla a molti, male giustificherebbe il teglieria ai pochi che piú ne abbiso- gnano e piú intieramente si consacrano alla pubblica istru- zione, poveri waestri di poveri popolani.

Mancando alla Commissione quelle notizie statistiche sulle quali dovrebbe fondarsi un ragionato calcolo delle probabili dispense a cui darebbe luogo l’applicazione di una legge conforme a quella de’ nostri vicini, ella si limitò a conside- rare che dal numero degli inscritti i quali, prima della leva, si troverebbero in grado d’essere ammessi come maestri di- stinti a legarsi per dieci anni in servizio della pubblica istru- zione sono da dedursi:

1° Coloro a cui non piacesse di cosí vincolarsi prima dell’estrazione nella incertezza della sorte che loro sia per toccare;

2° Coloro che per numero d’ estrazione non sarebbero chiamati a prestar servizio militare;

3° Coloro che per mancanza di statura, per infermitá, o per fisici difetti non sarebbero atti alla milizia ;

4° Coloro che per motivi di famiglia andrebbero esenti dal far parte del contingente;

5° Infine coloro che avrebbero egualmente diritto a di- spensa come appartenenti al clero.

Valutate tutte queste deduzioni, la Commissione crede che molto inferiore al temuto si troverebbe il numero degl’in- scritti che si avrebbero a dispensare dalla partenza pel solo fatto di aver contratta l’obbligazione di servizio decennale nella pubblica istruzione. E non si avrebbe a temere sover- chio aumento, poichè debb’essere limitato ai bisogni il nu- mero delle ammessioni a soscrivere la decennale obbliga- zione ; nè si avrebbe tiptore di abuso, poichè colui che man- casse al debito suo verso la pubblica istruzione cesserebbe immediatamente di godere della ottenuta sospensione di par- fenza.

Per queste considerazioni la Commissione si persuade che l’onorevole ministro della pubblica istruzione non esiterá ad assumersi l’incarico di un accurato studio intorno ai prov- vedimenti da farsi anche per questa parte nelle leggi che da lui si preparano; in esse potrebbe aver sede conveniente una disposizione analoga all’ articolo dianzi riferito della legge francese sull’insegnamento, e ia Commissione fa voti perchè in questo modo si provveda a vantaggio dei fratelli iasegnanti, tolta ogni apparenza di privilegio sugli altri maestri che con essi concorrono. Forse mediante io studio dalla Commissione desiderato si troverá che, assegnando di- stintamente agli uni ed agli altri un piccolo numero di di- spense per ciaseuna leva, si darebbe ad essi un meritato ed utile incoraggiamento senza che all’esercito riesca grave la mancanza loro sotto le armi.

Ma se per l’avvenire della pubblica istruzione, e delle per- sone che a lei si consacrano può il Senato aspettare con fidu- cia i progetti di legge che stanno per essere presentati al Parlamento, la Commissione crede ch’egli non vorrebbe dal canto suo consentire a che il silenzio di questa legge torni a danno di coloro che, fidenti in una sovrana determinazione avente forza di legge assai piú che non occorresse per una

semplice sospensione di partenza, (4) si ascrissero a corpora- zioni religiose insegnanti e vi si prepararono al pubblico in- segnamento.

Assai piccolo credesi il namero di costoro, e non tutti riu- seiranno idonei a!l’uffizio di maestro, nè tutti trarranno dal- Parma della leva un numero partente, senz’altri titoli di esenzione ; ma se lo scarso numero di quelli che potrebbero essere astretti alla partenza ne rende facile la dispensa, esso non potrebbe mai giustificare annullamento del vincolo che in buona fede si strinse con gravi sacrifici fra le suddette corporazioni religiose, i loro alunni, e le famiglie di questi, mercè della fiducia data dal Sovrano legislatore che l’in- trapresa carriera non verrebbe interrotta dall’obbligo di pre- stare effettivo servizio militare.

Nel caso adunque che il Senato s’induca, come la sua Com- missione, a non ristabilire in questo progetto di legge la di-

(1) Determinazioni sovrane inserite nella raccolta ufficiale dei regolamenti militari.

28 dicembre 1839.

I Fratelli delle scuole cristiane ebbero ricorso a S. M. onde ottenere ehe gl’inscritti addetti al loro istituto vadano esenti dagli obblighi verso la milizia.

Sulla consideraziane che i prefati Fratelli sono incessante- mente occupati ad instradare l’infanzia nella via della virtú e della religione, volle pertanto la M.:S. annuire alla do- manda e pareggiare in certo modo la costoro condizione a quella dei soggetti che professano le discipline di un clero re- golare.

Ma perchè nella sua integritá si avesse a mantenere il di- sposto della legge, ritenuto che gl’individui di cui si tratta, non possono dirsi in carriera ecclesiastica, fu pertanto con so- vrana determinazione stabilito come in appresso :

1° Gl’inscritti appartenenti alle case dei Fratelli delle scuole cristiane vanno immuni dall’assento, sempre quando sieno ri- chiamati dal Fratello superiore del prementovato istituto al Consiglio di leva nella provincia nella quale concorsero all’e- strazione ;

2° Tali giovani cessando per qualsivoglia motivo di appar- tenere alla suespressa corporazione prima che siano entrati nel 46 anno di vita, seguiranno la sorte del numero da essi o per essi estratto, 0 loro assegnato in capo-lista;

3° I commissari di leva non ommetteranno d’inserivere an- nualmente nelle liste dei relativi mandamenti, e di conformitá all’articolo 37 del generale regolamento, i fratelli delle scuole cristiane che, colti in precedente leva dalla designazione, fu- rono richiamati nel modo sevraespresso ;

4° All’oggetto di non pregiudicare l’altrui condizione, nè di ampliare il disposto della legge, questi giovani richiamati e fatti immuni dall’assento, non dovranno determinare ulte- riori designazioni in rimpiazzamento, cosicchè i mandamenti cui appartengono forniranno altrettanti individui in meno, quanti risulteranno i surripetuti Fratelli richiamati;

5° Ai primi giorni d’ogni anno incombe al Fratello direttore delle cosíffatte scuole informare il ministro della guerra se i giovani da lui richiamati perseverino nell’abbracciato isti- tuto e quelli nominatamente che abbiano cessato di apparte- nervi.

14 novembre 1842.

Con sovrano rescritto del 15 settembre ultimo scorso S. M. degnossi di approvare nei regi dominii la congregazione dei Fratelli della santa famiglia ; e siccome pel loro istituto essi attendono all’insegnamento primario nei comuni rurali e instradano la gioventú nelle vie di nostra santa religione, piacque eziandio alla M. S. di esimerli dal militare servizio applicando a loro riguardo, per la circostanza di leva, le de- terminazioni relative alla sospensione alla partenza dei Fra- telli delle scuole cristiane allorquando nel concorrere alla leva risultano designati.