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terraferma cui l’esemplare della legge potesse per avventura mancare. Ma siccome in queste materie che toccano alla fa-

cilitá di poter ben conoscere la legge prima di averla da 0s- .

servare, meglio è l’abbondare che l’assere stretto, cosí sem- bra doversi accettare l’articolo quale ne viene proposto, a- vuto riguardo peri casi in cui convenisse lasciare minore intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua osser- vanza, si può nella legge stessa raccorciare il termine re- lativo.

Nello:stesso articolo 4 si è operata un’altra mutazione che ha per oggetto di svolgere il modo in che si avrá a collocare, autenticare ed a rendere nota la traduzione francese del testo italiano della legge ; ed a tale mutazione non che all’analoga aggiunta fatta all’articolo 8, s’accosta pure l’ufficio centrale, non ravvisando in essa che un provvido svolgimento della regola sopra la forma esterna dell’atto.

Dopo queste piú rilevanti modificazioni dobbiamo notare essersi nell’articolo 1 del progetto tolto via l’avverbio con- cordemenle. Nel progetto da voi approvato quell’avverbio sfava per indicare come il Re, sanzionando e promulgando la legge, esponesse la conformitá del voto delle due Camere, la concordia dei tre poteri. Ma siccome la sostanza del concetto non muta, cosí nen si crede dover muovere difficoltá per parole, sebbene esse non ci sembrino affatto oziose 0 su- perfiue.

La stessa considerazione vuolsi applicare a quella parte dello stesso articolo primo, dove si tolse il mandato osser-

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vatorio diretto ai magistrati e tribunali, non che alle auto- ritá amministrative, che meglio esprimeva la qualitá dei col- legi e dei funzionari, cui è specialmente raccomandato il de- posito delle leggi ed il dovere di farle osservare.

L’articolo 6 dell’attuale progetto riproduce il senso me- desimo dell’articolo di pari numero che si leggeva nel pro- getto dianzi da voi approvato, e solo lo esprime in forma piú breviloqua, nè quindi pare potervi essere difficoltá ad accet= farlo.

Il nuovo progetto elimina dall’articolo 7 alcune cautele intrinsecamente utili ed appoggiate all’autoritá di esempi ‘di quanto si pratica in altri paesi retti pure da Ordini costitu- zionali. Tuttavia siccome ivi non sí tratta che di provvedi- menti che non interessano la generalitá dello Stato, il legis- latore può rimettersi in tal parte alla diligenza dei privati che li hanno provocati, o che si sono interessati perchè non divenga manco od abusivo il loro effetto. Appena poi è neces- sario che io rammenti essersi cambiato il titolo di Gazzetta Piemontese con quello di Giornale Ufficiale del Regno. Il cambio non fará certo difficoltá.

Conformandosi pertanto alle sopra esposte considerazioni, e soprattutto invitando il Senato a porgere un nuovo esempio di quella illuminata deferenza e di quell’arrendevole discre- zione che, qualunque volta si possa, debbono aversi nelle relazioni tra i due rami del Parlamento, il vostro ufficio cen- trale ha l’onore di proporvi per organo mio l’adozione pura e semplice del progetto di legge che vi è presentato,

FINE DEL VOLUME PRIMO.