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Il progetto ministeriale ha creduto di non dovere seguire il metodo francese quanto al calcolo delle distanze, ma di tenervi dietro quanto alla disposizione che connette l’effetto della promulgazione col fatto dell’inserzione della legge nella raccolta degli atti del Governo, disposizione ch2 venne intro- dotta in Francia soltanto coll’ordinanza reale del 27 marzo 1816.

Intende il progetto di abrogare l’articolo 8 del Codice ci- vile tra noi vigente il quaie ordina «che le leggi avranno e- secuzione in ogni cittá e comune dello Stato nel giorno che segue immediatamente quello in cui vi saranno state pub- blicate, salvo che nella legge fosse disposto altrimenti.»

Il vantaggio precipuo che si otterrá approvando in questa parte il progetto ministeriale, sará di avere un punto certo da cui parta l’osservanza della legge, uniforme per le diverse parti dello Stato, anzichè lasciare che l’esecuzione della legge dipenda dal fatto di una pubblicazione, fatto mutabile di tempo secondo la diversitá di luogo, e soggetto ad essere fal- samente alfestato. °

Ma invece di attenersi alla scala graduata delle distanze, il progetto ministeriale si accosta ai sistema delia legge belga del 19 settembre 1831, che nell’articolo 3 stabilisce che les lois seront obligatoires dans toul le royaume le onzième four après celui de leur promulgation, á moins que la lo n°en ail autrement disposé.

Questa legge non diede occasione nel Poriamento belgico a nessuna discussione ed a nessun ampio svolgimento di motivi che possano guidarci nell’imitazione che ora ne pro- pone il Governo.

E siccome la relazione ministeriale tace pur anche sulle ragioni intrinseche che abbiano raccomandato siffatta pro- posta, cosí ci converrá andare in traccia di tali ragioni, in- ternandosi nella natura del soggetto.

Vogliamo pertanto credere che la proposta sia fondata sul- l’opinione che la sezione di legislazione del Consiglio di Stato di Francia esternava nella seduta del 4 termidoro anno IX. ‘ La sezione era di parere che il termine entro cui la legge a-

vesse a riputarsi obbligatoria fosse uniforme per tutto lo Stato (continentale), e ciò perchè «l’uniformité du délai pré- viendrait la diversité de jugement sur les mèmes questions, et entre les membres de la mème cité, et les incertitudes locales sur l’époque de l’extcution de la loi, qui sont une source de difficultés et de procès.

«On ne doit pas craindre» proseguiva la Sezione «que l’uniformité du délai retarde }’exécution des lois urgentes; puisque le délai pourra, selon l’exigence des cas, étre mo- difié par la loi qui sera l’objet de la publication.» —

Ma queste considerazioni, che pur erano meritevoli di gran riguardo, non ottennero favore: presso la maggioranza del Consiglio di Stato, impressionata probabilmente dall’op- posizione che vi fece il primo console. Napoleone, che come è noto, partecipava assiduamente e vivamente in quei dibat- titi, rispondeva ai ragionamenti del consigliere Portalis: e Que lPuniformité du délai blesserait le principe d’après le- quel la loi devient exécutoire du moment qu’elle est connue, car dans les lieux les plus rapprochés, la foi, quoique parfai- tement connue, demeurerait cependant sans exéculion pen- dant un temps. Le système opposé ne présenterait done qu’une fiction démentie par la réalité.»

Dopo aver riferite queste parole, che non abbiamo tra- dotte per timore di affievolirne l’effetto, non esiterá l’ufficio centrale a dichiarare che l’uniformitá del termine gli pare veramente essere piú consentanec al principio di unitá e di conformitá d’osservanza che deve prevalere in uno Stato.

L’argomento il piú serio che vi si potrebbe muovere con- tro sarebbe quello esposto dal console Cambacèrés in quella discussione, cioè: che il ritardo di esecuzione di una legge conosciuta darebbe agio ad eluderla nell’intervallo che sepa- rerebbe il momento in cai essa sarebbe decretata, da quello iu cui essa obbligherebbe i cittadini.

Tuttavia si può rispondere a cotesta obbiezione che se si tratta di leggi di cui prema di assicurare l’esecuzione, vi è modo di raccorciarne il termine nella legge stessa; e se si tratta di leggi alquanto estese e complicate, non è guari pos- sibile Io sperare che si eseguiscano puntualmente, se non si dá un tempo sufficiente per ben conoscerle.

Oltracciò in "n paese di Governo parlamentare, in un si- stema di pubblicitá quale è quello in cui ci troviamo, il con- cetto e le principali disposizioni di una legge si rivelano al pubblico assai prima che questa sia sanzionata e promulgata, onde riesce impossibile l’impedire i preparativi cd i tenta- tivi per eluderla.

Si avverta anche alla differenza di facilitá nelle comunica- zioni che s’incontra nelle varie parti dello Stato secondo la diversitá delle linee che si hanno a percorrere. Potrebbe av- venire che una legge si conoscesse molte prima di fatto inun Juogo piú discosto, in cui la legge sarebbe obbligatoria piú tardi, mentre in un altro piú vicino alla sede del Governo, e dove sarebbe piú presto obbligatoria, essa sarebbe ancora compiutamenie ignorata.

Accetta quindi l’ufficio centrale la proposizione dell’arti- colo, ma sotto le seguenti modificazioni:

In primo luogo egli crede che debbasi esprimere in esso che le leggi saranno immediatamente inserte negli atti del Governo, e che forse meglio sarebbe il dire nella raccolta degli atti del Governo, poichè s°accenna ad una inserzione in una collezione progressiva.

La parola immediatamente esclude ogni dubbio che possa tollerarsi un indugio tra la promulgazione della legge ed il suo mezzo diretto di pubblicitá.

Di poi gli sembra potersi migliorare, abbreviandola, la re- dazione della parte che tocca alla traduzione.

In terzo luogo egli ponsa che nessun inconveniente, anzi qualche vantaggio si possa avere nel prolungare d’alquanto il termine, portandolo cicè a gierni cinque per le provincie di terraferma, ed a giorni quindici per le isole.

Infine í’ufficio reputa, non che utile, necessario che si con- tinui l’uso delle pubblicazioni per esemplari affissi, non giá per fare da essa dipendere il punto d’osservanza della legge, ma per coadiuvare la diffusione della notizia della mede- sima.

Il nostro popolo essendo avvezzo a questo genere di pub- blicitá, che in molti luoghi è il solo che effettivamente atte- sti la esistenza della legge, non vi sarebbe ragione, e po- trebbe esservi pericolo, di desistere da tale uso.

Sia pure che il Governo si esoneri in parte dal carico di siffatto modo di pubblicazione, elo commetta ai comuni, sia pure che cessi il bisogno e la spesa delle relazioni di pubbli- cazioni, di che parla il primo alinea dell’articolo 9 del Co-. dice civile, rimarrá sempre opportuno che la legge riconosca la utilitá, non diremo principale, ma soltanto formulativa di . quelle pubblicazioni. l

L’afficio terrebbe anche per convenevole che venisse con- servata e collocata a luogo debito nella legge di che si parla una disposizione analoga a quella dell’ultimo alinea delcitato articolo 9 del Codice civile, dicendo che «gli originali della legge e dei decreti reali, per i quali vengano autorizzate spese di danaro dello Stato, e generalmente futti quelli di