Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/812

obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate pelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti; come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

Si potranno in quei regolamenti comminare, per la con- travvenzione al precetto dell’illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio, multa estensibile a lire 250.

Art. 45. Identico all’articolo 43 del progetto approvato dal Senato.

Art. 46. Le licenze per gli esercizi pubblici, di cui nell’ar- ticolo 76 della legge 7 ottobre 1848, dovranno anche essere sottoposte al visto dell’antoritá politica provinciale.

In caso di rifiuto di quelle o di questo si vsserverá il di- sposto dagli articoli 26, 32 e 33 della presente legge

L’autoritá di pubblica sicurezza fará chindere tutti gli eser cizi pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa nor venne rinnovata alla scadenza.

Art. 47. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole sino all’alba sono incentrate Lrasportando argenteria, mobi- lie o biancterie, se no» possono dar cento di ‘sè, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza 0 carabi- nieri nanti l’autoritá locale di pubblica sicurezza, che ordi- nerá 0 l’immediato rilascio, ovvero la rimessione all’autoritá giudiziaria.

Art. 48. Chiunque torbi l’ordine nei teatri ed altri pub- blici spettacoli, è punito cogli arresti ed anche col carcere non maggiore di un mese, secondo le circostanze.

Art, 49. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro Inogo pubblico senza la autorizzazione in iscriîto dell’autoritá di pubblica sicurezza, ed in difetto dell’autoritá politica locale.

La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose,

Le contravvenzioni a quest’articolo seno punite con un’am- menda non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti,

Art. 50. Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti af- fissi per ordine dell’autoritá e colla sua autorizzazione, sará punito con un’ammenda di lire a lire 10.

Art. 51. Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bi- gliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali che dovranno essere fatti dai municipi pel termine di tre mesi dopo la pubblica- zione della presente legge, ed approvati con decreto reale.

Le contravvenzioni ai delti regolamenii sono punite con multa da lire Bi a lire 100.

In caso di recidiva la multa sará del doppio, oltre la pena del carcere da uno a tre mesi secondo le circostanze.

Art. 52. Chiunque turbi la pubblica quiele con clamori, canti od altri rumori sará punito cogli arresti, ed in caso di recidiva colla pena del carcere estensibile sino ad un mese,

Art. 53. È vietato lo smercio delle sentenza e di qualun- que alto di procedura criminale nelle contrade, sulle pub- bliche piazze e pei luoghi pubblici,

I contravventori a questo divieto’ sono puniti con multa estensibile a lire 100.

Art. 54. Gli intendenti potranno emanare manifesti per rammentare specificatamente ie disposizioni delle leggi e dei regolamenti tanto generali quanto municipali perla tutela delle proprietá e per la conservazione Da e per ri-

chiamarne la rigorosa osservanza.

Le contravvenzioni od altre infrazioni gite seggi o regola. menti rammentati, che si commettessero nel periodo di sei

mesi a partire dalla pubblicazione di questi manifesti, sa- ranno sempre punite col massimo delle pene comminate nelle leggi e nei regolamenti medesimi.

Art..55, Sono mantenute in vigore le dispagiatoni dei re- golamenti di polizia urbana e rurale di ciascun comune in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Se però le pene da tali regolamenti comminate sono mi- nori delle pene stabilite da questa legge, si applicheranno queste ultime,

Rimane purs în vigore per l’isola di Sardegna il disposto dall’articolo 5 del decreto reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione #g Codice penale in detta isola.

Art. 56. Identico all’articolo 47 del progetto approvato dal Senalo.

Art. 87. La tabella annessa alla legge dell’11 luglio 1852, per quario riguarda il personale delle guardie di pubblica sicurezza e le relative Joro competenze, potrá essere per de- creto reale modificata nel mado seguente:

2 Comandanti a. L. 1,600 L. 3.200 4 Brigadieri a °» 1,200» 14,800

ll Sotto-brigadieri a . .» 1,000» 44,000

364 Guardie a... 0.0...» 840» 305,760

Casermaggio per Ui3a. . ...» 56» 14,852

Totale . . L. 372.592

Art. 58. La metá di tale somma sará a carico del bilancio dello Siato, l’altra metá sará ripartita fra i comuni capo- luoghi di provincia in ragione del numero delle guardie e dei graduati addetti ai rispettivi uffizi di pubblica sicurezza.

1 municipi dei comuni che saranno compresi nel suddetto riparto dovranno essere sentiti circa ii numero di guardie da destinarsi in ciaschedono, non che circa la convenienza di accrescere lo stipendio nel modo sopra stabilito.

Att. 59. Le gnardie di pubblica sicurezza dovranno con- trarre una ferma di sei anni, ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi per decreto reale.

Art. 60. Potrá essere stabilito a carico delle guardie una ritenuta non maggiore di lire 5 mensili, la quale formerá un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro che ne! corso del semestre si saranno maggiormente distinti per puntualitá e zelo nel servizio, e per regolare condotta.

Art. 61. Le disposizioni di disciplina, di penelitá e di foro sancite dal regolamento del 17 ottobre 1822 peri carabi- nieri reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi, saranno applicate al corpo delle guardie di sicurezza pub- blica.

Un decreto reale potrá però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo corpo e della sua organizza- zione.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi), reggente il Ministero dell’interno, 10 giugno 1854, con cui ripresenta al Senato il progetto di legge mo- dificato ed approvato dalla Camera nella tornata del 31 maggio 1854.

Siewxori! — Il progetto di legge per la pubblica sicurezza, giá approvato-dal Senato, ottenne pure la sanzione della Ca- mera elettiva nella tornata del SÎ secrso maggio; siccome

però vi si introdussero alcune variazioni ed aggiunte, cosí ho

ct ite,