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vazione del Senato si era stabilito che la scelta dei consi- glieri provinciali da chiamarsi a far parte dei Consigli di leva spetterebbe all’intendente di ciascuna provincia, per la con= siderazione che egli avrebbe facilitá di conoscere chi si trovi in grado d’intervenirvi, e cosí anche modo di sunplire nel caso di accidentale impedimento, in guisa che mai non man- chi ai Consigli di leva la presenza dei consiglieri provin- ciali,

Il nuova progetto vuole invece che i due consiglieri pro- vinciali siano preventivamente designati dal Consiglio pro- vinciale insieme con due supplenti, per evitare il pericolo che sembri data all’intendente una eccessiva influenza nel Consiglio di leva.

La Commissione non crede di poter dare gran peso al mo- tivo di questa variazione, trattandosi di scelta che il capo della provincia dovrebbe fare tra persone che giá ebbero voto di fiducia dagli elettori provinciali, e teme che in qualche caso per la prescritta designazione non sará egualmente si- curo l’intervento dei consiglieri provinciali. Ma, trattandosi di cosa che non è certo di grave momento, elia si astiene dall’opporsi all’adozione dell’articolo 13 cosí modificato, ‘

Articolo 17. Erasi dal Ministero introdotta nel suo primo progetto una disposizione per la quale permettevasi l’appello ai Consigli di leva divisionari dalle decisioni dei Consigli di leva provinciali, ma il Senato, riconoscendo giaste le osser- vazioni che la sua Commissione opporieva a questa disposi- zione affatto nuova nelle leggi nostre, e non esistente in quelle di altri paesi, preferí di negare questo diritto di ap- pello anzichè andare incontro alle difficoltá ed ai ritardi che ne sarebbero conseguenza inevitabile.

L’onorevole ministro della guerra si mostrò persuaso de- gl’inconvenienti allora notati, e nella recente sua esposizione al Senato manifestò fa speranza di evitarli, permettendo, in- vece dell’appello ad un Consiglio divisionario, un ricorso al ministro medesimo, il quale provveda senza indugio, sentito il parere di una speciale Commissione.

Ridotta cosí la facoltá di appellare a ciò che finora si è usato per mezzo di ricorso all’ispezione generale delle leve, e tolta la disposizione che durante l’appello costringeva altri inscritti a prendere il posto degli appellanti, la Commissione si astiene volontieri dall’opporsi a questa variata disposizione del giá adottato progetto.

Articolo 85. Alcune notevoli variazioni al primo progetto di questa legge si vedono fatte nelle disposizioni dell’articolo 85, poichè, sopprimendo l’esenzione finora conceduta all’u- nico superstite di sua famiglia, si allargò il numero delle esenzioni, estendendolo agl’inscritti che si trovino in alcuno di questi casi:

a 1° Unico figlio maschio il cui padre vedovo non peranco quinquagenario trovisi nelle condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 92,» cioè assolutamente inabile a lavoro proficuo per infermitá insanabili, per cecitá o per altri fisici difetti;

«2° Orfano di padre e madre il quale abbia un fratello consanguineo maggiore annoverato nelle condizioni di cui al numero precedente,»

Malgrado le ragioni che potrebbero addursi a difesa della esenzione che si era mantenuta a favore dell’anico super- stite di sua famiglia, la Commissione non crede essere cosa su cui giovi d’insistere,

E cosí pure ella crede potersi superare le difficoltá che si opponevano nella discussione del 1834 alla troppo larga ac- cettazione di esenzioni, per le quali i Consigli di leva siano obbligati ad occuparsi delle infermitá e dei fisici difetti non

solo degl’inseritti, ma altresí dei membri delle loro famiglie, per giudicare se veramente non siano abili a lavoro proficuo. Proponendosi il Ministero di menomare le difficoltá di questo esame col regolamento e colle istruzioni che dovranno prove vedere alla esecuzione di questa legge, Ja Commissione crede potersi ammettere gli aggiunti motivi di esenzione, pei quali certamente non mancano persuadenti ragioni di equitá,

Tuttavia la Commissione riconobbe la necessitá di non tra- lasciare alcune variazioni all’articolo proposto, sia per evi- tare che l’eccezione in favore del padre non per anco quin- quagenario preceda la disposizione concernente il padre che abbia raggitinta l’etá di cinquant’anni ; sia per correggere la non esatta indicazione di padre annoverato nelle condizioni dell’articolo 92, e sia anche piú per evitare che la disposi: zione del numero 2 venga applicata in modo contrario alla intenzione che si ebbe nel proporla.

La legge francese, dalla quale fu tratta quest’aggiunta, di- chiara esente dalla leva il secondogenito d’orfani di padre e madre, se il primogenito è cieco od impotente al lavoro; ma invece il numero 2 del’articolo 85 applicato nei termini in cui è scritto farebbe esente anche il terzo, quarto o quinto= genito, quantunque il primo cd il secondo siano abili al la= voro, unicamente richiedendo che l’inscritto abbia un fra- tello in etá maggiore della sua che ron sia atto al lavoro.

A rendere molio piú esatta e piú semplice la disposizione che probabilmente s’intese di aggiungere, sembra che l’ag- giunta medesima, scritta in modo piú preciso, si dovrebbe apporre al numero 5, ove appunto si tratta del primogenito di orfani di padre e madre, perciocchè solamente dope chie sia stabilita la esenzione del primo può trovare luogo con- veniente la sostitazione del secondo a goderne in di lui vece.

Articolo 97. Atlorchè il ministro della guerra presentò al Parlamento il primo suo progetto di legge sulla leva militare, il Senato diede lode al Governo per la saviezza colla quale veniva proponendo di mantenere, mediante alcuni migliora- menti, la dispensa degli alunni del clero cattolico dal con- tingente destinato a partire.

Voi, signori, facilmente vi persuadeste che la dispensa de- gli alunni del clero cattolico, come quella degli aspiranti al ministero di culto tollerato, e quella degli ascritti a corpora- zioni religiose intieramente occupantisi della educazione ed istruzione del popolo, e finalmente quella degli abitanti di St- Remy, non debbesi considerare siccome privilegio conce- duto ad uno o piú cittadini contro l’eguaglianza di tutti in faccia alla legge, ma sí piuttosto ed unicamente come prov- vedimento di pubblica utilitá, mercè del quale il legislatore, dovendo provvedere ad un tempo non solo ai bisogni del ser- vizio militare, ma altresí a quelli del culto e della popolare istruzione, tutti servizi semmamente importanti per lo Stato, dispensa dall’obbligo di uno di questi servizi chi spontaneo si astringa per maggior tratto di tempo ad altro cui sarebbe impossibile o malagerole di provvedere altrimenti.

Cosí, preedendo a considerare le dispense dall’obbligo del- l’effettivo servizio militare, non è maraviglia che anche presso le nazioni governate assai prima di noi con liberali istituzioni, e principalmente presso a quella a noi vicina che giustamente si vanta di aver prima e meglio d’ogni altra provveduto con giuste e savie regole al reclutamento del po- tente suo esercito, non siasi creduto mai che a simili di- spense possa fare ostacolo insuperabile la proclamata egua- glianza di tutti i cittadini in faccia alla legge. Ed è proce- dendo con questa considerazione che il Senato nella Ses- sione del 1851 accolse le dispense proposte dal Governo, e vi aggiunse quella che concerne le corporazioni religiose