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Resta aricora, intorno ‘a questi due capi; che vi facciamo parola della disposizione dell’articolo 31, sempre del pro- getto ministeriale, ia cui si prescrive che nelie cittá capo- luoghi di provincia, in quelle la cui popolazione oltrepassa 140 mila abitanti e nei porti di mare debba dai proprietari od affittavoli farsi la consegna di tutti gli inquilini degli ap- partamenti loro affittati o subaffittati.

Vari uffizi avevano incaricato i loro commissari di chie- dere ia soppressione di questa disposizione, e la Commis- sione è stata unanime di questo parere, non tanto perchè la consegna prescritta in quest’articolo può riuscire vessatoria e meno giusta, massime rendendo i proprietari, talvolta lentani, risponsabili della consegria prescritta ai conduttori in ordine ai loro subaffitavoli, quanto perchè niuna utile in- formazione può ricavare Vautoritá politica dal sapere a chi siano stati affiliati. o subaffittati gli appariamenti, potendo questi essere affittati da uno ed occupati da un altro, e molte mutazioni di persone facendosi nel corso di una locazione. Ciò che può imporiare ali’autoritá di pubblica sicurezza si è tutto al piú di conoscere gii arrivi e le partenze delle per- sone straniere al paese, il muoversi frequente e quotidiana- mente di coloro che dimorano negli alberghi e negli appar- tamenti mobiliafi. Ed a ciò provvedono abbastanza gli arti- coli 33 e 54 del progeîto ministeriale, 36 e 37 di quello della Commissione.

Il capo V, concernente la sorveglianza della polizia, non , 8 ,

dava luogo che ad una sola osservazione.

Sono-rigorose ai certo, e talune ben dure, le disposizioni che riflettono questo capo della legge. Ma esse sono pur troppo una triste necessitá. Imputino a- se stessi quegli sciagurati che colla loro condotta si sono resi siffattamente sospetti alla giustizia ed ai loro concittadini, che non possano senza peri- colo essere lasciati in libertá, fuorchè tenuti continuamente dell’occhio, e materialmente come moralmente disarmali. E, se loro duole davvero questo umiliante e penoso stato, diano opera a riconquistare la fiducia dei loro concittadini con prova di migliore e piú regolare condotta.

Un solo leggiero emendamento vi è dunque proposto in questo capo, e concerne l’articolo 359 del progetto ministe- riale e 42 di quello della Commissione.

Privare un tomo, perchè è sotto la sorveglianza delia po- lizia, perfino della facoliá di portare un bastone, potrebbe falvolta essere, piú che rigore eccessivo, una vera crudeltá, D’altronde, acceunandosi specialmente ai bastoni, vi sarebbe pericolo di limitare îa portata della parola precedente alle scle armi proprie ed escludere tutte le improprie, quando che, non facendosene esplicita menzione, il porto del bastone sará o non sará vistato, secondo che potrá o no essere con-

. sideratu come arma impropria nel senso dell’articolo 494 del Codice penale.

Nel capo VI ed ultimo, intitolato Disposizioni diverse, la Commissione ha prima di tulto, d’accordo col Ministero, ag- giunta una disposizione, per cui si fa facoltá ai municipi delle cittá piú popolose e piú frequentate da stranieri, di obbligare coi loro regolamenti approvati per decreto reale, i proprietari delle case a tenere gli airii e le scale delle me- desime illuminate nelle ore di notte determinate nei detti regolamenti, non che a tenervi un portinaio dove è ciò pos- sibile. .

L’utititá di quesfa prescrizione è cosí evidente e tanto ge- neralmente sentita, che noi crediamo poterci dispensare di farvi lunghe osservazioni per dimostrarvela.

Si è alio stabilimento dei portinai in tutte le case ed al- l’ottima moralitá ed accorgimento degli stessi, che nella

prima e piú popolosa capitale del continente europeo è do- vuto, se ben pochi reati vi rimangono occulti ed impuniti, oltre al risparmio di tempo e di disturbo agli inquilini delle case ed a quelli che si recano presso di loro. L’illuminazione degli atrii e delle case è non solo utile pel comodo degl’inquilini ed avventori, ma eziandio altamente raccomandata dalla moralitá, e giova pur essa non poco a

‘rendere meno agevoli e meno frequenti i reati.

Il signor ministro poi, completando il pensiero che il pro- geito ministeriale aveva deposto nell’articolo li, proponeva nel seno della Commissione Paggiunta di un muovo articolo da inserirsi immediatamente prima di questo, per dichiarare che per la concessione degli esercizi pubblici, di cui nel» articolo 76 della legge del 7 ottobre 1848, è necessario il preventivo assenso in iscritto dell’autoritá politica provin- ciale.

La Commissione, riconoscendo che realmente l’autoritá politica, cui incombe essenzialmente l’onere della conserva- zione dell’ordine, deve non solo essere informata, ma ben anche avere qualche ingerenza nella concessione dei detti esercizi, aderiva all’aggiunta proposta dal signor ministro, usando però anche quivi il temperamento giá applicato agli articoli 24, 32 e 33.

Grave fu poscia Ja discussione intorno all’ariicolo 46 del progetto ministeriale conceroente i manifesti degli inten- denti.

Non contrastavasi agl’intendenti la facoltá di fare manifesti per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, e per richiamarne Posservanza; ma non. potevasi consentire che si lasciasse al loro arbitrio di regolare l’eser- cizio dei diritti dei cittadini, laddove non vi sieno leggi re- strittive. Tanto meno potevasi concedere agli intendenti il diriito d’infliggere pene per tenni che possano essere.

Alla libertá stessa incombe certamente che il principio di autoritá sia gelosamente custodito e rispettato, poichè dal rispetto a questo principio, che è il perno necessario di qua- lunque foggia di Governo, dipende essenzialmente la conser- vazione dell’ordine. E laddove Vordine cessa, la libertá cede subito il posto alla licenza ed all’anarchia.

Ma nei Governi liberi incombe bensí che le autoritá sieno rigorosamente rispettate, ma esse non sono mai, nè possono essere che gli organi della legge e il di lei pensiero tradotto in atti; tatta la loro forza debbono derivaria dalla legge me- desima.

Impertanto la Commissione oninava che la presente legge dovesse essa stessa provvedere per la repressione dei vari possibili abusi declinati nell’articolo 46 del progetto ministe- riale, e dichiarare quindi che gli intendenti potranno fare manifesti per rammentare specificatamente la disposizione

delle leggi e dei regolamenti, e per richiamarne la rigorosa.

osservanza, e che Je infrazioni commesse dapo la pubblica: zione di questi manifesti saranno sempre punite col massimo della pena comminata dalle leggi e dai regolamenti mede- simi, onde sappiano i cittadini che non si disubbidisce mai impunemente alle legittime autoritá, quando parlano in nome della legge e per la di Ici osservanza. Ed ia questa conformitá ha formulati gli articoli 50 e seguenti del di lei progetto.

Alla repressione degli abusi indicafi nel citato articolo 46 del progetto ministeriale la Commissione ha creduto di do- verne aggiungere un’altra, che spera di vedere approvafa dalla Camera.

. Ella è cosa ribultante, e che sommamente contrasta colla

j civiltá dei nostri costumi, il vedere che, nell’atto stesso che

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