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. Nelle cittá di Torino e Genova tale autorizzazione sará data dal questore, e fuori di esse dall’intendente della pro- vincia.

Un regolamento approvato per reale decreto determinerá le garanzie necessarie per ottenerla.

I contravventori saranno denunciati al tribunale di prima cognizione e puniti, secondo i casi, con multa estensibile a lire cinquecento od anche coll’interdizione dall’esercizio.

CAPO IV.

DELLE CONSEGNE DELLE. PERSONE.

Art. 31. Nelle cittá che sono capoluoghi di provincia, od hanno una popolazione eccedente le dieci mila anime, e nei porti di mare, sará obbligatoria la consegna all’auteritá po- litica di tutti gli inquilini di ciascuna casa.

La consegna sará fatta a diligenza dei proprietari locatori, e sotto la loro responsabilitá dai conduttori che sublo- cassero o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto.

Essa dovrá essere presentata all’autoritá politica nel ter- mine di giorni quindici dalla data dell’attivazione del con- tratto per le locazioni stipulate per un anno o piú, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza mi- nore di un anno.

Nel caso di ommissione o di ritardo i proprietari delle case incorreranno nell’ampienda di lire cinque estensibile

contro i recidivi a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso

i sublocatori. ?

Art. 32. Chi vorrá tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobiliati, od altrimenti sotnministrare presso di sè alfoggio per mercede, dovrá farsi inscrivere in apposito registro presso il municipio, e munito di estratto autentico di sua iscrizione rapportarne li- cenza dall’autoritá politica.

La licenza sará sempre ricusata alle persone menzionate nell’articolo 460 del Codice penale.

Art..35. Le persone contemplate nell’articolo precedente dovranno fenere un registro affogliato e visato dall’autoritá politica per inscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio.

Art. 34. Le consegne delle persone cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti saranno osservate anche da chi tiene pensione o persone a dozzina od affitta camere od appartamenti mobiliati od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede.

Art. 35. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari dovranno entro un mese dalla data della pre- sente legge consegnare all’autoritá locale di pubblica si- curezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano la- voro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni con- segnare la nota di quelli entrati nell’intervallo al loro servi- zio e di quelli usciti.

Queste note saranno formate nei modi prescritti dai re- golamenti.

Art. 36. I contravventori agli articoli 52, 33, 34 e 35 sa- ranno puniti con ammenda estensibile a lire quindici ed in caso di recidiva con quella di lire 20 a 50.

CAPO V. DELLA SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA.

Art. 37. Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrá cambiare domicilio od abitazione senza licenza dell’au-

toritá politica provinciale cui dovrá ricorrere, dimostrando i giasti motivi per tale cambiamento.

Art. 58. Dovrá sempre essere munito di carta speciale di permanenza, che dovrá mostrare alla semplice richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri.

In detta carta saranno espresse le generalitá, i connotati dell’individuo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla sorveglianza, la durata di questa, il do- micilio ed abitazione fissata e quegli altri obblighi che gli saranno imposti per effetto di detta sorveglianza.

Art. 39, I condannati alla sorveglianza dovranno presen- tarsi all’autoritá politics, almeno una volta per caduna set- timana, ed ogni qualvolta vi fossero precettati, nell’ora e tempo che sará da detta autoritá determinato.

Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l’autoritá di sicurezza pubblica giudicasse di imporre Joro, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o basteni o di non frequentare determinate persone.

Art. 40. L’autoritá locale di sicurezza pubblica terrá ap- posito registro in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza del suo distretto, e vi noterá i ter- mini nei quali il condannato dovrá presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrá imposie.

Art. 4A. In ogni caso di fondato sospetto si potrá proce- dere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorveglianza speciale della polizia. |

Art. 42. La trasgressione alle prescritte misure dará luogo all’applicazione dell’alinea dell’articolo 49 del Codice penale.

CAPO VI. ‘ DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 43. La sospensione od interdizione dall’esercizio della

| professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere

e da quella di tenere giuoco di bigliardo od altro stabili» mento aperto al pubblico, dovrá sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall’articolo b13 del Codice penale.

Art. 4. L’autoritá di pubblica sicurezza fará chiudere tutti gli eserciti pei quali pon si ottenne concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 45. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole fino all’alba trasportano argenterie, mobilie o bian- cherie, se non possono dar conto di sè, potranno essere tra- dotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l’autoritá locale di pubblica sicurezza, che ordinerá o l’im- mediato rilascio, ovvero la rimessione all’autoritá giudi- ziaria.

Art. 46. Gli intendenti potranno emanare manifesti sia per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti ‘ vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle medesime alla - tutela delle proprietá ed alla conservazione dell’ordine pubblico.

Essi con simili manifesti :

Provvederanno alla conservazione dell’ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, ed alla repressione dei fatti contrari alle determinazioni della censura teatrale ; D

Determincranno con quali regole e cautele possano es- sere autorizzate le maschere i balli pubblici, le serenate clamorose ; i

Commineranno pene a coloro che tolgano o guastino gli stampati o scritti affissi per ordine dell’autoritá o colla sua autorizzazione ;